Magistratura onoraria - Magistrati ausiliari della Corte di Cassazione - liquidazione del compenso previsto dall’art. 1, comma 979 legge n. 205/2017 - Ratio - requisiti di spettanza nei periodi di sospensione totale o parziale dell’attività giudiziaria causa Covid

provvedimento 22 settembre 2020

Il rimborso forfettario di cui all’art. 1, comma 979, della legge 205/2017, previsto per i giudici ausiliari istituiti con l’art. 1, comma 962 della stessa legge (nominati con decreto 7.9.2018 del Ministro della giustizia), differentemente dal regime di altri giudici onorari (vd. indennità per i giudici di pace, i vice procuratori onorari e gli esperti presso i tribunali per i minorenni, di importo variabile e strettamente legata allo svolgimento di una determinata attività), ammonta in via onnicomprensiva ad euro 1.000,00 mensili; lo stesso non ha perciò natura indennitaria, ma costituisce un rimborso per le spese di qualsiasi genere sostenute per l’espletamento dell’incarico (viaggio, alloggio, vitto, aggiornamento per acquisto di libri, riviste, corsi di specializzazione, etc.), non integrando fonte di reddito.

Poiché il versamento di tale rimborso spese non si correla né alla presenza del giudice ausiliario presso la Corte di Cassazione, né ad un certo numero di procedimenti da definirsi mensilmente, e considerato che anche nei periodi di sospensione dell’attività giudiziaria causa Covid i magistrati onorari, al pari di quelli ordinari, devono essere considerati in servizio (cfr. circolare DAG 121371.U del 29.7.2020), al magistrato onorario ausiliario di Corte di Cassazione va riconosciuto tale importo forfettario, anche nei mesi in cui non abbia definito alcun procedimento sia per sua volontà, sia per motivi organizzativi dell’Ufficio in cui lo stesso sia inserito,  quindi anche nei periodi di sospensione totale o parziale dell’attività giudiziaria causa Covid (rispettivamente nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 e nel periodo tra il 12 maggio e il 30 giugno).


Struttura di riferimento

Provvedimento 22 settembre 2020 - Magistrati ausiliari Corte di Cassazione – liquidazione del compenso previsto dall’art.1, comma 979, della legge n. 205/2017


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

 

Al sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione


Oggetto: Quesito - magistrati ausiliari Corte di Cassazione – liquidazione del compenso previsto dall’art.1, comma 979, della legge n. 205/2017.
Rif. prot. DAG n. 103996.E del 2.7.2020 e n. 141629.E dell’11.9.2020.

Con riferimento all’oggetto, la S.V. ha chiesto di conoscere se ai giudici ausiliari, istituiti con l’art. 1, comma 962, legge 27 dicembre 2017, n. 205, nominati con decreto 7.9.2018 del Ministro della giustizia e con presa di possesso presso codesta Suprema Corte nel mese di ottobre 2018:

  1. spetti, nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, il rimborso forfettario previsto dall’art. 1, comma 979, della legge 205/2017, in considerazione della sospensione totale dell’attività giudiziaria, tenuto, peraltro, conto che molti di questi magistrati non risiedono nella Regione Lazio;
  2. se la corresponsione di detto rimborso spese forfettario, nel periodo tra il 12 maggio e il 30 giugno, c.d. fase 2, caratterizzata da una graduale ripresa dell’attività giudiziaria, debba essere limitata ai magistrati ausiliari chiamati a comporre i collegi.


Al riguardo giova ricordare che questa Direzione generale, con la circolare DAG 121371.U del 29.7.2020 “Magistratura onoraria – Spettanza dell’indennità forfettaria ex art. 11, comma 3, legge 374/1991 e dell’indennità di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991 durante il periodo di sospensione dell’attività giudiziaria di cui all’art. 83 d.l. 18/2020. Compatibilità con il contributo economico di cui all’art. 119 d.l. 18/2020” ha osservato, tra l’altro, che “il periodo di sospensione di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 non si sostanzia in una generalizzata sospensione di tutta l’attività giudiziaria, prevedendosi, in una prima fase, il rinvio d’ufficio delle udienze, salve le eccezioni previste dal comma 3 della norma in relazione ad alcune tipologie di procedimenti non soggetti a sospensione e, in una seconda fase, l’adozione da parte dei capi degli uffici giudiziari di specifiche misure organizzative anche in relazione alla trattazione degli affari giudiziari volte a contenere gli effetti della pandemia da Covid-19. Si è dunque dell’avviso che, nei periodi indicati, non siano applicabili le regole stabilite per la sospensione dei termini feriali e i magistrati onorari (al pari di quelli ordinari) vanno considerati in servizio per tutta la durata del periodo di sospensione disposta ai sensi dell’art. 83 cit., salvo cause individuali di assenza dal servizio, e indipendentemente dal loro inserimento nei turni per lo svolgimento delle udienze escluse dalla sospensione. Corollario di tale conclusione è la spettanza ai magistrati onorari delle indennità riconosciute dalla legge come conseguenza della presenza in servizio e quindi, in particolare, dell’indennità forfettaria mensile di cui all’art. 11 L. 374/1991. Questa conclusione è peraltro confortata dalla delibera CSM 186/VV/2020 (Linee guida agli uffici giudiziari in ordine all’emergenza Covid 19), secondo la quale ‘i magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti) se non in ferie sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell’eventuale arretrato’”.


Si è ritenuto, pertanto, che ai giudici di pace possa essere corrisposta anche nei periodi di sospensione causa Covid dell’attività giudiziaria, totale o parziale, l’indennità di cui all’art. 11, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, di “euro 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto”.


Ciò posto si è dell’avviso che ad analoga conclusione si possa pervenire a maggior ragione per i magistrati ausiliari di Corte di Cassazione, per i motivi che seguono.


Come noto, ai sensi dell’art. 1, comma 962, legge 205/2017, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di Cassazione, il legislatore ha disposto la “nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario”; ai sensi del comma 963 detti magistrati ausiliari sono destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria; con il comma 971 si è previsto che il mandato, non prorogabile, ha la durata di tre anni; ai sensi del comma 976, il Primo Presidente della Corte propone “la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimenti almeno pari a centocinquanta per anno”; il comma 979 ha “attribuito ai magistrati ausiliari, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 mensili, per undici mensilità all’anno. L’importo di cui al presente comma non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali”. Il riferimento ad undici mensilità, come precisato nella Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2018 (v. art.80, comma 19), è in considerazione “dell’interruzione estiva dell’attività giudiziaria ordinaria”.


Dalle disposizioni su riportate si deduce, pertanto, che i magistrati ausiliari di Cassazione godano di uno statuto del tutto diverso rispetto a quello degli altri magistrati onorari ai fini del trattamento economico. Infatti, mentre i giudici onorari di pace (già giudici di pace e giudici onorari di tribunale), i vice procuratori onorari e gli esperti presso i tribunali per i minorenni percepiscono una indennità di importo variabile strettamente legata allo svolgimento di una determinata attività (per esempio partecipazione alle udienze, emanazione di un provvedimento, definizione di un processo), ai giudici ausiliari di Cassazione è attribuito un importo “onnicomprensivo” di euro 1.000 mensili “a titolo di rimborso spese forfettarie”. L’importo, dunque, non ha natura indennitaria, come per gli altri magistrati onorari (vedi sul punto Cass. civ., Sez. Unite, 9 novembre 1998, n. 11272 e da ultimo sentenza Corte di Cassazione n. 25767 del 14.10.2019), ma costituisce il rimborso per le spese di qualsiasi genere sostenute per l’espletamento dell’incarico (spese di viaggio, di alloggio, di vitto, di aggiornamento per l’acquisto di libri, riviste, corsi di specializzazione), tanto che non costituisce reddito.


Si osserva, inoltre che la disciplina legislativa non prevede alcuna modalità in ordine allo svolgimento del servizio ad eccezione della definizione entro l’anno di almeno centocinquanta procedimenti. In particolare, non vi è alcuna indicazione sul numero di procedimenti che debbono essere definiti mensilmente, per cui potrebbe verificarsi che in qualche mese dell’anno non sia definito alcun procedimento senza che ciò incida sulla corresponsione del rimborso; né è prevista una qualsiasi forma di riconoscimento nei confronti di quei magistrati che definiscano più di centocinquanta procedimenti nell’anno.


Va considerato, inoltre, che la definizione entro l’anno di meno di centocinquanta procedimenti dà soltanto luogo alla richiesta da parte del Primo Presidente di revoca dell’incarico del magistrato ausiliario, ma non incide sulla corresponsione del rimborso forfettario.


Pertanto, in considerazione del fatto che la corresponsione del rimborso spese onnicomprensivo non è collegata né alla presenza del giudice ausiliario presso la Corte di Cassazione, né ad un numero di procedimenti da definirsi mensilmente e che anche nei periodi di sospensione dell’attività giudiziaria causa Covid i magistrati onorari, al pari di quelli ordinari, debbono essere considerati in servizio, si ritiene che al magistrato onorario ausiliario di Corte di Cassazione debba essere corrisposto l’importo di euro mille a titolo di rimborso spese onnicomprensivo anche nei mesi in cui non ha definito alcun procedimento sia per sua volontà, sia per motivi organizzativi dell’Ufficio in cui è inserito.


Orbene, alla luce di quanto precede, si deve concludere affermando che ai magistrati onorari ausiliari di Corte di Cassazione di cui all’art. 1, comma 962, legge 27 dicembre 2017, n. 205 deve essere corrisposto l’importo onnicomprensivo di euro mille mensili a titolo di rimborso spese forfettario, previsto dal comma 979 dello stesso articolo, anche nei periodi di sospensione totale o parziale dell’attività giudiziaria causa Covid, rispettivamente nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 e nel periodo tra il 12 maggio e il 30 giugno, dovendo considerare detti magistrati in servizio e non essendo collegata la corresponsione del rimborso in questione alla definizione mensile di un determinato numero di procedimenti.


Roma, lì 22 settembre 2020

 

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo