Spese di giustizia - Vendita corpi di reato - Delegatario legittimato - Compensi per i soggetti ausiliari ai sensi degli artt. 155 e 156 del d.p.r. n. 115/2002 – Regime

provvedimento 26 ottobre 2020

In tema di procedure di vendita dei corpi di reato, l’unico soggetto delegabile, in alternativa alle Cancellerie, va individuato nel competente Istituto Vendite giudiziarie, dovendosi escludere l’affidamento a soggetti terzi alla luce del disposto dell’art. 13 Reg. esecuzione c.p.p. e dei principi ricavabili dalla Relazione illustrativa all’art. 152 d.P.R. n. 115/2002, né potendosi attingere dal Registro dei gestori delle vendite telematiche, il cui ambito, ai sensi del pertinente quadro normativo, attiene a misure processual-civilistiche in relazione a procedure di natura esecutiva ed a casistiche regolate dal c.p.c.

Quanto agli oneri sostenuti nella procedura di vendita di beni sequestrati e di quelli confiscati, deve farsi stretta applicazione del meccanismo di anticipazione previsto dagli artt. 155 e 156 del d.P.R. n. 115/2002 per le spese e gli onorari degli ausiliari del magistrato, nonché per le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.


Struttura di riferimento

Provvedimento 26 ottobre 2020 - Procedure di vendita dei corpi di reato- artt. 155 e 156 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia n.115/2002

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

 

Al sig. Presidente della Corte di Appello di NAPOLI


Oggetto: Quesito relativo a servizi di cancelleria – procedure di vendita dei corpi di reato- artt. 155 e 156 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia n.115/2002.
Rif. prot. DAG n. 65338.E del 21 aprile 2020


Con nota prot. n. 6852 del 21 aprile 2020 la S.V. ha trasmesso il quesito del Tribunale di Napoli Nord, volto a chiarire in via interpretativa: 1) la corretta individuazione del commissionario cui affidare le procedure di vendita dei corpi di reato, con riguardo alla possibilità di rivolgersi anche a soggetti diversi dagli Istituti di vendite giudiziarie, 2) le modalità di rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 155, 156 del testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 115 del 2002) con riguardo alla gestione delle spese anticipate dall’Erario nelle procedure di vendita e delle spese per gli strumenti di pubblicità legale dei correlati provvedimenti giudiziali.

Codesta Corte di Appello, previa consultazione degli Uffici giudiziari del distretto in ordine alle prassi adottate e/o soluzioni suggerite, ha rappresentato talune difformità applicative sulle questioni in premessa, prospettando le seguenti vie interpretative:

  • quanto ai soggetti incaricabili della vendita dei corpi di reato, a mente dell’art. 13 del DM 30.9.1984 n. 334 (recante Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale) deve individuarsi la cancelleria o “anche” gli istituti di vendite giudiziarie, escludendo quindi che l’incarico di vendita possa essere conferito a terzi;
  • quanto alla corretta applicazione del disposto degli artt. 155 e 156 del d.P.R. n. 115/2002 (di seguito, per brevità, anche t.u.s.g.), rispettivamente regolanti le spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di quelli confiscati, deve farsi applicazione del meccanismo di anticipazione previsto in entrambi i casi per le spese e onorari degli ausiliari del magistrato, nonché per le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria; da ciò discende: a) la non conformità di prassi improntate al pagamento di tali oneri con sistemi diversi dall’addebito preventivo all’erario e dal successivo recupero a carico del soggetto onerato; b) la necessità, in forza di tale generalizzato regime di anticipazione, di una liquidazione degli importi tramite provvedimento giurisdizionale, con esclusione di un apprezzamento rimesso a terzi interessati circa l’an e il quantum delle “spese necessarie, effettivamente sostenute”.


Alla luce di quanto argomentato e documentato, questa Direzione generale ritiene condivisibili le soluzioni proposte da codesta Corte.

In ordine alla conferibilità anche a soggetti diversi dagli I.V.G. (in particolare, quelli annoverati nei “diversi registri di cui al sito del Ministero della Giustizia”) delle procedure di vendita e in particolare, in caso di vendita telematica, a società “tra quelle riportate nel Registro dei Gestori della vendita telematica”, l’esclusione di tale soluzione muove in primis da motivi di ordine testuale ancorati alla lettera della norma (art. 13 Reg. esecuzione c.p.p.). Invero, la Relazione illustrativa al d.P.R. 115/2002, con riguardo all’art. 152 del medesimo testo unico, disciplinante la vendita dei beni sequestrati, chiarisce che “È stato eliminato il riferimento, contenuto nella norma originaria, alle pubbliche borse e all'asta pubblica e sostituito con la possibilità di avvalersi degli istituti di vendite giudiziarie. È stato recepito il modo in cui questa norma viene applicata. Infatti, per la vendita di questi beni, si utilizza la previsione dell'articolo13 del reg. att. c.p.p. relativo ai beni confiscati (…)”.

Ne deriva che appare corretto individuare come unico commissionario legittimato alla vendita dei corpi di reato (sia in sequestro che in confisca), in assenza di diverse previsioni di legge, l’Istituto Vendite Giudiziarie (secondo quanto già praticato, del resto, dalla maggior parte dei Tribunali di codesto distretto). 


Inoltre, quanto ai soggetti indicati nel sito del Ministero, quali delegatari della vendita, ossia società iscritte nel “Registro dei gestori delle vendite telematiche”, si osserva che il d.l. 27 giugno 2015 n. 83, Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, ha previsto all'art. 13, comma 1, lett. b), la modifica dell'art. 490 c.p.c., con la seguente novella al 1 comma: "Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, e ha introdotto l’art. 161 quater disp. att. c.p.c. inerente le modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, da effettuarsi “a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. (..). Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione previsto dall’art. 18 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.


Il Registro dei gestori delle vendite telematiche, citato nel quesito del Tribunale di Napoli Nord, risulta istituito in relazione a quanto previsto dall’art. 26 del d.m. n. 32 del 2015 sulla disciplina delle regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile; l’art. 161 ter, comma 2, delle disp. att. c.p.c. dispone l’implementazione, a cura della Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati di questo Ministero, anche delle specifiche tecniche sul portale delle vendite pubbliche (ex art. 161 quater disp. att. c.p.c.).

È dunque evidente che la collocazione sistematica e la ratio organizzativa delle citate disposizioni (in particolare, l’esclusiva attinenza a misure processual-civilistiche e il riferimento ad atti “esecutivi”, con implicito rimando a procedure di natura esecutiva) è tale da far ritenere che l’obiettivo del legislatore fosse la creazione di un (unico) sito web ove far confluire unitariamente le vendite nell'ambito della legge fallimentare (fallimenti, concordati, ecc.) e in quello delle procedure esecutive (per tutti i tipi di beni, anche di esiguo importo).

Una siffatta disciplina, per modalità gestionali e oggetto, non appare trasponibile alle modalità di vendita dei corpi di reato sequestrati e/o confiscati, nel cui ambito dovrà dunque procedersi secondo le pertinenti (e specifiche) disposizioni normative.


Venendo alla seconda questione, inerente il rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 155 e 156 del d.P.R n.115/2002 e all’evenienza che il soggetto delegato acquisisca i compensi e il rimborso delle spese di pubblicità legale trattenendo le somme direttamente dal ricavato della vendita (opzione, questa, presuntivamente avallata dal D.M. 109/97), con possibilità di apertura (o meno) verso “semplificazioni procedurali”, appare parimenti corretta l’opzione indicata da codesta Corte d’Appello, sulla scorta di una lettura testuale e sistematica delle norme coinvolte.

In primis va rammentato il generale principio di anticipazione delle spese a carico dell’erario a cui è improntato il processo penale, nel sistema delineato dal testo unico delle spese di giustizia, salvo tassative eccezioni (vd. artt. 4 e 5 sul regime delle spese ripetibili ed irripetibili); in secondo luogo, va rilevato come gli articoli 155 e 156 del t.u.s.g. prevedano in termini univoci e chiari che siano “anticipate dall’erario”, tra l’altro, “le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato”.

Tale meccanismo di anticipazione implica, come rilevato anche dal Tribunale interpellante, un controllo “a monte” della spesa, che rischia di essere vanificato in presenza di uno storno automatico e preventivo dei compensi da parte del medesimo commissionario rispetto al ricavato complessivo della vendita, limitandosi in tal caso il ruolo dell’autorità giudiziaria ad una mera presa visione, ex post, dell’operato del delegato alla vendita. D’altro canto, a prescindere dalla questione dell’estensibilità delle disposizioni del d.m. 109/97 anche ad operatori diversi dall’I.V.G., non sfugge come si tratterebbe di fonti regolamentari, di rango inferiore a quelle del testo unico sulle spese di giustizia e come tali cedevoli in ipotesi di conflitto interpretativo.

Per la stessa conclusione militano, infine, i principi applicabili in caso di revoca del sequestro (o di misura assimilabile) successiva alla vendita, in cui il titolare legittimato alla restituzione del bene (o del valore ottenuto dalla relativa dismissione) ha diritto di ripetere anche quanto prelevato per il pagamento degli ausiliari del Magistrato, sicché gli oneri collaterali (come spese di custodia o compensi per gli enti incaricati della vendita) graveranno sullo Stato: invero, il venir meno di un sequestro/confisca comporta un effetto restitutorio del bene (o del suo equivalente monetario) nella sua interezza.


Deve quindi ritenersi che il pagamento dei compensi e il rimborso di spese di pubblicità sostenute dal delegato alla vendita, in difetto di diverse previsioni, debba avvenire nel rispetto stringente di quanto disposto dagli artt. 155 e 156 d.P.R. 115/2002, con onere di anticipazione a carico dell’erario, successivo recupero a carico del soggetto onerato e liquidazione mediante apposito provvedimento giurisdizionale.

Cordialità.

Roma, il 26 ottobre 2020
 

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo