Contributo unificato - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 115 del 30.5.2002 - Chiarimenti su circolare prot. DAG 100201.U dell’8 luglio 2015

provvedimento 25 febbraio 2020

In linea con i più recenti indirizzi di legittimità, ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie. Ai fini del provvedimento di cui al cit. art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo dato dal tenore della pronuncia, non rilevando le condizioni soggettive della parte; tali condizioni sono invece da verificare nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell’amministrazione, al momento dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso. Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata l’esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell’importo di cui all’art. 13 co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.