Contributo unificato - Intervento nella procedura esecutiva. Intervento principale nel processo civile, art. 105, comma, 1 c.p.c. – Pagamento del contributo unificato – È dovuto - Intervento adesivo, art. 105, comma 2, c.p.c. – Pagamento del contributo unificato - Non è dovuto

provvedimento 30 gennaio 2015

In relazione al regime tributario cui assoggettare gli interventi di parte nelle procedure esecutive, va confermato il principio recepito in nota prot. DAG 94920.U del 5.7.2012, secondo cui il versamento del contributo unificato è dovuto solo da chi proponga istanza di vendita o assegnazione.

In riferimento alle ipotesi di intervento autonomo di cui all’art. 105, comma 1, c.p.c., deve richiamarsi l’art. 14, comma 3, II parte del d.P.R. n. 115/2002.

Il tenore letterale della predetta norma induce a ritenere che solo l’intervento principale, così come disciplinato dall’articolo 105, comma 1, c.p.c. faccia sorgere l’obbligo al versamento del contributo unificato, in linea con la ratio di tale istituto processuale, in cui l’interveniente intende far valere nei confronti delle parti, o di una sola di esse, un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio.

Diversamente, nelle ipotesi di intervento adesivo, di cui al successivo comma 2 dell’art. 105, c.p.c., chi interviene sostiene la posizione di un’altra parte processuale, perché vi ha interesse, con la conseguenza che alcun contributo unificato appare dovuto.

Tali valutazioni sono trasponibili anche agli interventi nei giudizi di opposizione all’esecuzione in quanto, come già precisato nella circolare n. 3 del 13.5.2002, trattasi di ordinari giudizi di cognizione, rispetto ai quali solo l’intervento autonomo sconta il pagamento del contributo unificato.


Struttura di riferimento

Provvedimento 30 gennaio 2015 - Contributo unificato e intervento autonomo


Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile - Ufficio I

Prot. m_dg.DAG.05/02/2015.0020600.U

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

E p.c. All’Ispettorato Generale
Sede

Oggetto: contributo unificato e intervento autonomo

Numerosi uffici giudiziari hanno sottoposto all’attenzione di questa Direzione Generale alcuni quesiti volti a chiarire se sia dovuto il contributo unificato in tutte le ipotesi di intervento disciplinate dal codice di procedura civile o se, diversamente, il pagamento sia previsto per le sole ipotesi di intervento autonomo disciplinato dall’articolo 105, comma 1, del c.p.c.

Inoltre, gli uffici chiedono quale sia il regime tributario a cui assoggettare gli interventi nelle procedure esecutive.

Per quanto riguarda tale ultimo quesito si ricorda che questa Direzione Generale ha fornito alcuni chiarimenti in tema di intervento nelle procedure esecutive con la nota n. prot. 94920 del 5 luglio 2012 che al paragrafo due precisa che il versamento del contributo unificato nelle procedure esecutive è dovuto solo da chi proponga istanza di vendita o di assegnazione.

Per quanto riguarda, invece, il quesito principale si rappresenta quanto segue.

L’articolo 14, comma 3, seconda parte, del D.P.R. n. 115/2002, prevede che “le altre parti , quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda”.

Il tenore letterale della norma sopra riportata, a parere di questa Direzione Generale, deve fare ritenere che solo l’intervento autonomo, così come disciplinato dall’articolo 105, comma 1, del codice di procedura civile faccia sorgere l’obbligo al versamento del contributo unificato.

D’altra parte è proprio la natura dell’intervento autonomo a determinare tale scelta in quanto chi interviene fa valere nei confronti delle parti, o di una sola di esse, un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio.

Diversamente, nelle ipotesi di intervento adesivo, di cui al successivo comma 2 del citato articolo 105 c.p.c., chi interviene sostiene la posizione di un’altra parte processuale, perché vi ha interesse, ma non chiede la tutela di un proprio diritto; in tale ipotesi nessun contributo unificato si ritiene dovuto.

Tali valutazioni sono da considerarsi valide anche per gli interventi nei giudizi di opposizione all’esecuzione in quanto, come già precisato nella circolare n. 3 del 13 maggio 2002, trattasi di ordinari giudizi di cognizione rispetto ai quali solo l’interveto autonomo sconta il pagamento del contributo unificato.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza. di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 30 gennaio 2015

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti