Servizi di cancelleria - Sentenza di primo grado. Rilascio copia in forma esecutiva - Provvisoria esecutività della condanna alle spese processuali e legali

provvedimento 24 gennaio 2006

L'art. 282 c.p.c. stabilisce che «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti». Deve quindi ritenersi che la formula esecutiva possa essere apposta anche alle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo, inconfutabilmente, quella alle spese. Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, depositata il 10 novembre 2004 n. 21367) «Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento della domanda introdotta dalle parti».


Struttura di riferimento

Legislazione