Servizi di cancelleria - Deposito in cancelleria marca da bollo corrispondente al C.U. per annullamento ex art. 12 T.U. 642/1972 - Necessità anche nel processo telematico, per la verifica di rispondenza del versamento alla causa in cui è depositato il contrassegno - Attivazione del recupero coattivo in caso di mancato deposito dell’originale ai fini dell’art. 248 d.P.R. n. 115/2002

provvedimento 27 marzo 2017

Ai sensi dell’art. 248 del d.P.R. n. 115/2002, la procedura di recupero del contributo unificato omesso od insufficiente deve essere attivata nel termine di 30 giorni dal deposito dell’atto.

L’omesso deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell’articolo 15 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, l’univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all’interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, con l’effetto che un mancato deposito deve ritenersi equivalente all’omesso versamento del contributo unificato.

Pertanto il cancelliere, previo invito informale dell’avvocato a depositare la ricevuta di pagamento del contributo unificato in vista del prescritto annullamento, ex art. 12 d.P.R. 642 del 1972, in caso di omesso deposito nel predetto termine di giorni 30 dal deposito (telematico) dell’atto – deve attivare la procedura di recupero credito di cui al citato art. 248, trasmettendo la relativa richiesta ad Equitalia Giustizia s.p.a.

Laddove la ricevuta in questione sia depositata dall’avvocato successivamente a tale momento, il cancelliere provvederà ad annullare la stessa, con contestuale richiesta, al concessionario della riscossione, di archiviazione senza esito della procedura di recupero.


Struttura di riferimento

Legislazione