Foglio delle notizie - Recupero spese di custodia cautelare - Istanza di riabilitazione - Competenza

provvedimento 6 agosto 2020

Ai fini dell’attestazione di conferma dell’intervenuto pagamento delle spese di custodia cautelare per la riabilitazione del condannato, è competente l’ufficio del Campione Penale preposto al recupero delle spese di custodia cautelare afferenti il periodo anteriore l’entrata in vigore del d.P.R. n. 115/2002, ai sensi della normativa ratione temporis vigente (R.D. 23.12.1866 n. 2701).


Struttura di riferimento

Provvedimento 6 agosto 2020 -  Omissis -Pagamento spese di custodia cautelare - Istanza riabilitazione. Rif. prot. DAG n.86818.E del 1 giugno 2020 e prot. DAG n. 90194.E dell’8 giugno 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente del Tribunale di omissis

Al Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria
 

Oggetto: Omissis -Pagamento spese di custodia cautelare - Istanza riabilitazione. Rif. prot. DAG n.86818.E del 1 giugno 2020 e prot. DAG n. 90194.E dell’8 giugno 2020

Con e-mail inviata al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e trasmessa per competenza a questa Direzione generale (prot. DAG n. 90194.E dell’8 giugno 2020: allegato 1) omissis ha richiesto, per conto del suo assistito omissis, l’attestazione di conferma dell’intervenuto pagamento delle spese di custodia cautelare ai fini della presentazione dell’istanza di riabilitazione presso l’ufficio competente o, in caso di pagamento non avvenuto, la quantificazione dell’importo dovuto.

Il difensore ha premesso in sintesi: che omissis era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 10 novembre 1997 al 6 marzo 1998 in relazione al procedimento penale n. RG. 1506/97 rg gip 830/1997 instaurato presso omissis; che con ordinanza omissis il g.i.p. presso omissis aveva sostituito la misura sopra indicata con quella degli arresti domiciliari; che, con sentenza di patteggiamento emessa in data 11 giugno 1998, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione e Lire 1.500.000 di multa, oltre al pagamento delle spese di custodia cautelare, con pena sospesa; che, con e-mail del 28 aprile 2020, al fine presentare istanza di riabilitazione omissis presso omissis, ha richiesto all’ufficio recupero crediti di codesto Tribunale di procedere alla “quantificazione degli importi dovuti” a titolo di spese di custodia cautelare; che codesto ufficio, in pari data, ha comunicato che “non era stato aperto alcun articolo di campione in quanto trattasi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cpp che esenta dalle spese di giustizia. Per le eventuali spese di custodia cautelare queste sono da richiedere alla Casa circondariale competente”.

Così riassunta la vicenda, preme evidenziare che non sussiste alcun profilo di competenza di questa Direzione generale in merito a quanto richiesto, in quanto la competenza al recupero delle spese di custodia cautelare relative, nel caso di specie, ad un periodo antecedente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002, e precisamente il periodo dal 10 novembre 1997 al 6 marzo 1998, rientra tra le competenze degli uffici del Campione Penale preposti al recupero, ai sensi della normativa all’epoca vigente (R.D. 23 dicembre 1865 n.2701 di approvazione della Tariffa in materia penale).

Si trasmette pertanto l’istanza e l’allegata documentazione per gli adempimenti di competenza.

Cordialmente.

Roma, 6 agosto 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo