Funzionario delegato - Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato - Precisazioni in merito al DURC - Cassa Forense

provvedimento 14 marzo 2019

Il DURC va richiesto esclusivamente nei casi in cui il professionista presti la sua opera intellettuale con l’ausilio di dipendenti.

Tuttavia, alcuni enti pubblici, prima di procedere al pagamento delle competenze degli avvocati, richiedono copia del DURC da parte del professionista.

Con riferimento specifico alla Cassa forense, la particolarità della normativa, la diversa natura dei contributi nonché le varie modalità di pagamento e il complesso meccanismo dell’efficacia dell’anno ai fini pensionistici, rendono impossibile da parte dell’ente la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i contenuti e la validità del DURC.

Gli avvocati iscritti alla Cassa forense, però, hanno diritto ad ottenere una certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) che l’ente rende nel rispetto della normativa previdenziale forense con contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. Il DURC non è un documento autocertificabile ai sensi dell’art. 44-bis del d.P.R. n. 445/2000.
 


Struttura di riferimento