Consulente tecnico d’ufficio - Incarico a dipendente pubblico - Art. 53 d.lgs. 165/2001 - Incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria - Applicabilità - Esclusione

provvedimento 10 gennaio 2019

Regime della preventiva autorizzazione per incarico extraistituzionale - Art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 - Incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria - Applicabilità - Esclusione

L’incarico a cui sia chiamato il dipendente pubblico, per l’espletamento di compiti che concorrono alla realizzazione della funzione giudiziaria, esula dall’ambito applicativo dell’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto conferito da un soggetto (l’autorità giudiziaria) non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui la norma si riferisce.

Ne consegue che gli incarichi retribuiti di coadiutore (per l’espletamento di attività materiali di supporto) a personale dell’ufficio (assistenti giudiziari appartenenti prevalentemente alla stessa cancelleria fallimentare), assegnati nell’ambito delle procedure concorsuali della cancelleria fallimentare, non richiedono la preventiva autorizzazione, in applicazione dell’art. 53 del d.lgs., n. 165 del 2001 (la nota chiarisce l’esatto ambito applicativo della circolare prot. 23/99/U del 4 gennaio 1999).