Contributo unificato - Procedure di vendita dei beni sequestrati – Determinazione del contributo unificato

provvedimento 29 maggio 2018

È inapplicabile alla vendita dei beni sequestrati di cui all’art. 155 d.P.R. n. 115 del 2002 il disposto dell’art. 13, comma 2, del medesimo d.P.R., in quanto, al momento della prenotazione a debito, non è conosciuto dagli uffici neanche il valore di stima del bene da alienare, per cui è impossibile verificare se il contributo unificato da versare sia quello per i processi esecutivi mobiliari di valore superiore o inferiore a € 2.500,00. Anche successivamente al deposito della perizia di stima, appare arbitrario prenotare il contributo unificato per il valore superiore a € 2.500,00, dal momento che il prezzo realizzato potrebbe essere inferiore (mentre nelle esecuzioni mobiliari il valore della causa è quello indicato dal creditore nel precetto). Ne consegue la necessità di prenotare a debito la tassa dopo la vendita, analogamente a quanto avviene per la determinazione del contributo unificato nel caso di risarcimento del danno nei processi penali con costituzione di parte civile, di cui all’art. 12 del medesimo d.P.R.


Struttura di riferimento

Provvedimento 29 maggio 2018 - Determinazione del contributo unificato da prenotare a debito per le procedure di vendita dei beni sequestrati (art. 155 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) – Risposta a quesito


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Fasc: 016.001.004-28

All’Ispettorato generale – Ufficio studi
Ad Equitalia giustizia S.p.A.
Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto


Oggetto: Determinazione del contributo unificato da prenotare a debito per le procedure di vendita dei beni sequestrati (art. 155 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) – Risposta a quesito.
Rif. prot. DAG n. 119134 del 20 giugno 2017.

Con nota prot. IGE n. 7872.U del 20 giugno 2017, codesto Ispettorato generale, in occasione dell’ispezione effettuata presso il Tribunale di Ancona, ha nuovamente segnalato “il problema della determinazione del contributo unificato da prenotare a debito per la vendita dei beni sequestrati ai sensi dell’art. 155 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115”, specificando che, “poiché la norma non quantifica la misura dell’importo né indica alcun parametro per la determinazione del contributo unificato, gli uffici giudiziari applicano differenti criteri frutto in massima parte di interpretazioni analogiche o di buon senso”.

Come correttamente premesso nella citata nota, tale problematica era già stata prospettata da codesto Ispettorato con nota prot. IGE n. 2989.U del 31 marzo 2010, con la quale si era in sintesi rappresentato:

  • che, “poiché l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non prevede l’importo del contributo unificato da corrispondere per la vendita dei beni sequestrati, la individuazione dell’ammontare di tale spesa di giustizia, ai fini della sua prenotazione a debito, risulta alquanto incerta”;
  • che “una possibile soluzione possa rinvenirsi nell’applicazione in via analogica, per le procedure di vendita in esame, dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 il quale stabilisce che agli altri processi esecutivi – diversi dalle esecuzioni immobiliari e dalle opposizioni agli atti esecutivi – si applica il contributo unificato in misura fissa”.

Orbene, nell’ambito delle attività ispettive svolte presso il Tribunale di Ancona, è emerso che la modalità operativa originariamente adottata per la vendita dei beni sequestrati era stata quella di prenotare a debito l’importo di contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio (pari ad euro 98, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 115 del 2002); successivamente però lo stesso Ufficio, venuto a conoscenza di alcuni rilievi ispettivi emersi nel corso dell’ispezione presso il Tribunale di Macerata, aveva ritenuto che, per tale tipologia di procedure, dovesse essere invece versato l’importo dovuto per le esecuzioni mobiliari di valore superiore a euro 2.500,00 (pari ad euro 139, ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).

Nel rappresentare quanto testé riferito, l’Ispettore generale incaricato dell’ispezione presso il Tribunale di Ancona ha ritenuto però inapplicabile alla vendita dei beni sequestrati il disposto dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto “al momento della prenotazione a debito non è conosciuto dagli uffici neanche il valore di stima del bene da alienare, per cui è impossibile scegliere tra contributo per i processi esecutivi mobiliari di valore superiore o inferiore a € 2.500,00; anche dopa la stima, appare essere arbitrario prenotare il contributo per il valore superiore a € 2.500,00 dal momento che il prezzo realizzato potrebbe essere inferiore (mentre nelle esecuzioni mobiliari il valore è contenuto nel precetto, e quindi certo)”. Tanto premesso, ad avviso dell’Ispettore l’unico modo “per superare tale impasse, ove non si ritenesse di applicare il contributo per i processi di volontaria giurisdizione, sarebbe quello di prenotare a debito la tassa dopo la vendita, analogamente a quanto avviene per la determinazione del contributo unificato nel caso di risarcimento del danno nei processi penali con costituzione di parte civile”.

Al fine dunque di fornire risposta al quesito in oggetto, giova ricordare che l’istituto della prenotazione a debito è disciplinato dall’art. 3, lettera s), del d.P.R n. 115 del 2002, che la definisce come “l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero”.

In tale contesto, la soluzione operativa da ultimo prospettata da codesto Ispettorato per la determinazione dell’importo di contributo unificato da prenotare a debito prevede – come detto – l’applicazione analogica alla vendita dei beni sequestrati (di cui all’art. 155 d.P.R. n. 115 del 2002) della previsione di cui all’art. 12 del medesimo d.P.R., a norma del quale “L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all’articolo 13”.

Così le cose, a parere di questa Direzione generale correlare il valore dell’importo del contributo unificato da prenotare a debito, secondo gli scaglioni fissati dall’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, al ricavato dalla vendita dei beni in sequestro introdurrebbe, come unico criterio per la determinazione dell’importo dovuto, quello del valore effettivo dei beni, indipendentemente dalla tipologia di procedura e dal correlato scaglione di riferimento.

Tra l’altro siffatta ricostruzione è conforme alla modalità di inserimento delle spese prenotate a debito nel registro mod. 2/A/SG (relativo, per l’appunto, alle spese prenotate a debito), al cui interno sono individuati come dati obbligatori “la natura della spesa, ad esempio il contributo unificato, lo scaglione, in base ai parametri di cui all’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, l’importo determinato automaticamente con la scelta dello scaglione”, ossia elementi che transiterebbero automaticamente nel foglio delle notizie nel momento in cui il procedimento penale diventi definitivo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, questa Direzione generale condivide l’orientamento da ultimo espresso da codesto Ispettorato generale volto ad estendere il criterio dettato dall’art. 12, comma 2, del d.P.R. 115 del 2002 alla vendita dei beni sequestrati di cui all’art. 155 del medesimo testo unico.

Avendo poi codesto Ispettorato generale sollecitato l’emanazione “di una determinazione ministeriale risolutiva della questione prospettata al fine di uniformare l’attività ispettiva e degli uffici giudiziari”, l’occasione è propizia per trasmettere la presente nota ad Equitalia Giustizia S.p.A. e agli Uffici giudiziari in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza.

Roma, 29 maggio 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati