Contributo unificato - Provvedimento di separazione delle cause adottato dal giudice – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto
provvedimento 28 maggio 2018
La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina l’obbligo di versamento di un nuovo contributo unificato.
Struttura di riferimento
Provvedimento 28 maggio 2018 - Contributo unificato in caso di separazione dei giudizi. Rif. prot. DAG n. 157598 del 23.08.2017
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
(ex Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I – Affari civili interni)
Al sig. Presidente della Corte di Appello di Roma
(rif. prot. 33611/2017)
Oggetto: contributo unificato in caso di separazione dei giudizi
Rif. prot. DAG n. 157598 del 23.08.2017
Sintesi dei quesiti
Con la nota in oggetto codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dal Presidente e dal Dirigente del Tribunale di Roma e volto a chiarire “se vada versato il contributo unificato al momento della iscrizione d’ufficio del fascicolo per cui si è disposta la separazione”
Osservazioni
Preliminarmente si rappresenta che le osservazioni svolte da codesta corte di appello nella nota sopra richiamata sono tutte condivisibili.
Come correttamente evidenziato da codesta presidenza, infatti, “il valore della causa si determina in base al petitum e il provvedimento del giudice di separare i giudizi non ne modifica l’ammontare”.
L’impianto del Testo Unico sulle spese di giustizia, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, prevede che il pagamento del contributo unificato sia determinato in base a precisi scaglioni di valore (dei processi) ovvero sulla base del tipo di procedimento attivato.
In particolare l’articolo 14 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, dispone che il “valore dei processi (è) determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi…”.
Il contributo unificato versato al momento dell’iscrizione a ruolo generale per l’instaurazione di un determinato procedimento copre quindi tutte le domande proposte ed è quantificato sulla base del valore complessivo delle medesime, di conseguenza la separazione di alcune domande, disposta dal magistrato con la contestuale creazione di un nuovo fascicolo processuale, non determina il versamento di un nuovo importo a titolo di contributo unificato.
Risposta al quesito
Orbene, riassumendo, si può rispondere ai quesiti in esame come a seguire:
Quesito 1: se vada versato il contributo unificato al momento della iscrizione d’ufficio del fascicolo per cui si è disposta la separazione
Risposta: la separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina il versamento di un nuovo contributo unificato.
Roma, lì 28 maggio 2018
Il Direttore Generale
Michele Forziati