Servizi di cancelleria - Corpi di Reato - Corretta tenuta dei registri Mod. 41e Mod. 42
provvedimento 26 maggio 2026
Massima:
I beni sequestrati affidati a terzi in via eccezionale per ragioni di opportunità, ovvero per impossibilità di conferimento all’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale, includendovi anche quelli affidati alle depositerie pubbliche o detenute dalla p.a. quali anche le forze dell’ordine, devono essere iscritti sul Registro modello 42, denominato “Registro delle cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi” .
Per quanto attiene all’estrazione statistica dei dati relativi ai beni in sequestro, restano ferme le disposizioni già impartite con le circolari del Ministero della giustizia dell’11 giugno 2013 e del 9 dicembre 2014.
Struttura di riferimento
Provvedimento 26 maggio 2026 - Corretta tenuta dei registri Mod. 41e Mod. 42 relativi ai corpi di reato. Rif. Prot. DAG n. 26764.E del 6 febbraio 2026
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
Al sig. Presidente della Corte d’appello
di Cagliari
E, p.c.
Al sig. Procuratore generale presso la Corte d’appello
di Cagliari
Oggetto: Corretta tenuta dei registri Mod. 41e Mod. 42 relativi ai corpi di reato
Rif. Prot. DAG n. 26764.E del 6 febbraio 2026
Con nota prot. n.1896.U del 6 febbraio 2026, codesta Presidenza ha trasmesso il quesito del Tribunale di Oristano, prot. n. 307U del 4 febbraio 2026, di cui all’oggetto “per quanto di competenza”.
Nella nota del Tribunale di Oristano si legge che “l’ufficio corpi di reato era rimasto chiuso dal 2016 al 2023 e per l’intero periodo i beni sottoposti a sequestro (omissis) erano stati custoditi presso le diverse caserme delle forze dell’ordine a disposizione dell’Autorità giudiziaria”. A seguito di ciò, la Procura della Repubblica del locale tribunale, in presenza di beni sequestrati, aveva provveduto ad iscriverli nel SICP classificandoli come assegnati a “nessun registro” e tale modalità operativa è proseguita anche dopo la riapertura, avvenuta nel 2023, per la ricezione dei reperti dall’ufficio corpi di reato.
Ciò posto, il Tribunale di Oristano ha ritenuto opportuno formulare i seguenti quesiti:
- se i beni non in custodia presso l’ufficio, ma nella materiale disponibilità delle forze dell’ordine, segnati come appartenenti a “nessun registro” dalla Procura debbano essere iscritti a Modello 41(registro delle cose in custodia presso l’Ufficio) da questo ufficio;
- se, viceversa, tali beni debbono essere iscritti a Mod.42 e se la prima iscrizione debba essere effettuata dal Tribunale, ufficio GIP o dibattimento, oppure dalla Procura della Repubblica, sia per i beni in custodia a titolo oneroso che per quelli a titolo non oneroso;
- se, relativamente ai beni in sequestro iscritti in “nessun registro”, il Tribunale debba redigere le rassegne numeriche, considerando che non tutti i beni sequestrati devono essere conferiti all’Ufficio Corpi di Reato, dovendosi distinguere tra quelli per i quali è stato emesso il provvedimento di destinazione e quelli senza.
Tali i quesiti proposti, giova precisare quanto segue.
Come noto, i beni sequestrati vengono presi in carico dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del PM[1], che ha l'obbligo di iscriverli in un apposito registro indicando il numero del procedimento, i dati del proprietario, i dati dell’indagato, e tutte le vicende inerenti al bene stesso. Di norma detti beni restano custoditi in questi uffici, ma se ciò risulta impossibile o inopportuno, l'autorità giudiziaria dispone il trasferimento in un luogo diverso e nomina un custode idoneo.
La catalogazione delle cose in sequestro deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale D.M. 30 settembre 1989 n. 334, nei registri obbligatori prescritti.
A tal proposito, infatti, è stabilito che nel registro Mod. 41[2], denominato “Registro dei corpi di reato”, siano iscritti i beni che vengono depositati e custoditi fisicamente all'interno dell'ufficio giudiziario.
Diversamente, nel registro Mod. 42, denominato “Registro delle cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi”, devono essere iscritte tutte quelle cose che per ragioni di opportunità, ingombro o necessità di conservazione, non possono essere custodite nell'ufficio, ma vengono affidate in custodia temporanea a terzi (quali ad esempio es. lo stesso proprietario, custodi giudiziari, depositi autorizzati o anche presso le forze dell’ordine).
Nel caso di specie, si è verificato che per esigenze eccezionali l’ufficio corpi di reato di Oristano non aveva potuto accogliere i beni sequestrati, che erano rimasti in giacenza presso le forze dell’ordine.
Con circolare ministeriale n. 4/1348/70 p-g- del 1° luglio 1971[3] era stato esplicitato che dovevano essere iscritti nel registro Mod. 42 tutti corpi di reato che “erano affidati a terzi in via eccezionale per ragioni di opportunità ovvero per impossibilità di conferimento all’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale includendovi anche quelli affidati alle depositerie pubbliche o detenute dalla p.a. quali anche le forze dell’ordine”.
Tale principio ben si attaglia al caso di specie, in cui l’eccezionalità della situazione, cessata nel 2023, ha comportato la detenzione del bene presso un soggetto terzo, quali le forze dell’ordine, con conseguente necessità di iscrizione nel registro Mod. 42, secondo i principi affermati nelle circolari dell’11 giugno 2013(https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/provvedimento_ministeriale_selezionato?contentId=SDC1284917) e 9 dicembre 2014(https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/provvedimento_ministeriale_selezionato?contentId=SDC1284702).
Nei termini esposti va quindi data risposta ai primi due quesiti enunciati.
Infine, per quanto attiene al terzo dei quesiti prospettati, e quindi all’estrazione statistica dei beni in sequestro non iscritti in alcun registro - fatta eccezione per quelli che non vengono conferiti all’Ufficio corpi di reato, in quanto aventi destinazioni particolari previste dal codice di rito o da norme speciali (a titolo esemplificativo: beni di cui va disposta la restituzione all’avente diritto; vendita di cose deperibili ovvero di merci di cui è vietata la fabbricazione ex art 260 c.p.p.; beni deteriorabili il cui avente diritto è ignoto o irreperibile; beni per i quali va disposta la campionatura ex art 87 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero quelli contemplati dagli artt.254 e 254 bis c.p.p.) - restano ferme le disposizioni già impartite con le circolari sopra citate.
In particolare, la circolare dell’11 giugno 2013 afferma che “ai fini dell’iscrizione e della tenuta dei dati, non si dovrà più fare riferimento ai predetti registri o modelli, mentre, a fini ispettivi e di monitoraggio, è previsto un sistema di estrazione e aggregazione in relazione alla classe di interesse, denominato S.I.R.I.S (Sistema Informativo Relazionale Integrazione Sistemi).
La circolare del 9 dicembre 2014 rappresenta quanto segue: “Con riferimento ai registri Mod. 41 (Registro dei corpi di reato) e Mod. 42 (Registro delle cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi), S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale) gestisce una numerazione di reperto progressiva annuale distinta per tipologia di registro, unica per sede (così come avviene per la gestione del F.U.G., oggetto della circolare DAG 168934 del 29/12/2008).
Per il singolo Ufficio, la pendenza del reperto, iscritto nel MOD. 42 e privo di provvedimento di destinazione definitiva, terminerà, automaticamente, con la registrazione su S.I.C.P. del passaggio di fase del procedimento ad altro Ufficio. Infatti, è sempre possibile conoscere l’effettiva pendenza di un reperto con i moduli dedicati all’interrogazione di S.I.C.P. (precisamente, S.I.R.I.S. - Sistema Informativo Relazionale Interrogazione Sistemi).
Si invitano le S.V. a diramare la presente nota agli uffici interessasti, garantendo il puntuale adempimento delle disposizioni contenute.
Cordialmente
Roma, 26 maggio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda
[1] V. art. 259 c.p.p. “Custodia delle cose sequestrate” e art. 82 disp. att. c.p.p. “Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate”.
[2] V. art. 18 n.1 R.D. 28 maggio 1931 n. 603 (Disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale), successivamente abrogato con d.P.R. 13 dicembre 2010 n. 248.
[3] Citata nella direttiva della Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze del 20 dicembre 2023 prot.n.4252/2023.