Spese di giustizia - Nomina e liquidazione degli amministratori giudiziari
provvedimento 11 febbraio 2026
Massima:
-In tema di amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo nel procedimento penale ordinario, il richiamo operato dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p. alle disposizioni del Libro I, Titolo III, del d.lgs. n. 159/2011 è limitato alla disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, obblighi e gestione dei beni da parte dello stesso, con esclusione della normativa in materia di spese, compensi e rimborsi di cui all’art. 42 del medesimo decreto, prevista per il procedimento di prevenzione.
-Ne consegue che, nell’ipotesi di incapienza del conto di gestione e in presenza di condanna dell’imputato, le somme anticipate dall’Erario a titolo di compenso dell’amministratore giudiziario rientrano tra le spese processuali ripetibili e devono essere annotate sul foglio delle notizie ai fini del successivo recupero nei confronti del condannato, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, non trovando applicazione la disciplina speciale prevista per le misure di prevenzione.
Struttura di riferimento
Provvedimento 23 settembre 2025 - Spese relative al rinnovo della licenza per il software d’indagine- Quesito- Rif. Prot. DAG n.129101E del 4 luglio 2025
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
m_dg_DAG_11.02.2026.0030439.U
Al sig. Presidente della Corte d’appello di Napoli
Oggetto: Quesito relativo alla nomina e liquidazione degli amministratori giudiziari - Rif. Prot. DAG n. 205896.E del 30 ottobre 2025
Con nota del 30 ottobre 2025 la S.V. ha trasmesso il quesito con cui il Presidente del Tribunale di Napoli ha chiesto di chiarire se, nell’ambito di un procedimento penale ordinario:
- il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'amministratore giudiziario vada notificato a tutte le parti (pubblico ministero, amministratore giudiziario e imputato), anche in caso di incapienza del conto di gestione;
- la liquidazione del compenso dell’amministratore anticipata dall'Erario in caso di incapienza del conto di gestione possa essere recuperata nei confronti dell’imputato e in quale misura.
Codesto Presidente rappresenta che, dall’interlocuzione avviata con gli Uffici del distretto, è emerso quanto segue: sul primo quesito, l’orientamento di tutti gli Uffici è quello di effettuare la notifica del decreto di liquidazione del compenso dovuto all'amministratore giudiziario a tutte le parti; in merito al secondo quesito, invece, si è registrata una prassi interpretativa non univoca, dal momento che: i) secondo i Tribunali di Avellino e Benevento, nel caso di incapienza del conto di gestione, non vi è diritto al recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, ai sensi dell’art.42, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); ii) diversamente, i Tribunali di Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata ritengono che, in caso di condanna dell’imputato, vi sia sempre titolo per il recupero delle somme anticipate dall’Erario a titolo di compenso dell’amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 205 d.P.R. n.115/2002, se il conto di gestione sia incapiente, in applicazione dell’art.104-bis disp. att. c.p.p. (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio).
A tal proposito codesta Corte reputa che:
- l’espresso richiamo dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.[1] alle disposizioni contenute nel libro I titolo III del d.lgs. n. 159 del 2011, e in particolare a quelle che attengono al profilo della gestione dei beni, implica che la liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario non sia recuperabile nei confronti dell’imputato condannato, ma resti a carico della procedura, ovvero dell’Erario;
- esiste un principio generale, applicabile sia in sede di prevenzione sia in sede penale, in base al quale le spese per il compenso dell'amministratore giudiziario, quando siano anticipate in tutto in parte dallo Stato per effetto della caducazione del provvedimento ablatorio o dell'incapienza del conto di gestione, non possono costituire titolo per il recupero nei confronti del condannato o del titolare del bene sequestrato o confiscato, anche se restituito, per cui non può essere applicata in via analogica la disposizione di cui all’art. 205 d.P.R. n.115/2002;
- l’esistenza di una prassi interpretativa non uniforme in ordine al recupero delle spese anticipate dall’Erario per i compensi dell’amministratore giudiziario rende necessaria la trasmissione del relativo quesito a questo Ufficio.
Tali le conclusioni formulate da codesta Corte, questo Ufficio prende atto della soluzione condivisa raggiunta dagli Uffici del distretto in relazione all’individuazione dei destinatari della notifica del decreto di liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario e, in relazione al secondo dei quesiti prospettati, osserva che la disamina della questione deve prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
In primo luogo, deve premettersi in linea generale che l’amministratore giudiziario può essere annoverato tra gli ausiliari del magistrato, secondo l’art. 3, comma 1, lett. n) del d.P.R. n. 115 del 2002 [2] e che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d) del d.P.R. cit., gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato sono incluse tra le spese ripetibili sul presupposto della condanna alle spese processuali del soggetto condannato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 535 c.p.p. e 204 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Con specifico riferimento alla normativa da applicare alla liquidazione dei compensi dell’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale, pare utile riportare il principio espresso di recente dalla Corte di Cassazione penale, investita di un conflitto di competenza tra tribunale civile e corte di appello in merito alla decisione di una opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell’amministratore giudiziario.
Invero, con sentenza del 23/12/2024, n. 47388, la Prima Sezione penale della Suprema Corte, in disparte le questioni relative alla competenza dell’organo giudiziario a decidere sull’impugnazione proposta dall’amministratore giudiziario verso il decreto di liquidazione del compenso, risolve il conflitto facendo proprie le osservazioni della Corte remittente e, partendo dal dato letterale della norma, osserva che “a seguito dell'intervento normativo di cui all'art. 373 , comma 1, lett. a) D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , l'attuale testo dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., che disciplina l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, prevede che si applicano le disposizioni di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni e che, quando il sequestro è disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice, ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del libro I del citato decreto legislativo; pertanto, il richiamo alle disposizioni di cui al libro I titolo III del codice di cui al decreto legislativo n. 159 e successive modificazioni è espressamente limitato alle disposizioni sulla nomina e revoca dell'amministratore, sui compiti e gli obblighi dello stesso e sulla gestione dei beni e non riguarda anche la disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi dettata dall'art. 42 stesso decreto legislativo, ivi compresa quella relativa alla competenza della Corte di appello sull'eventuale ricorso in opposizione”.
Quanto all'ulteriore profilo della lettura logico-sistematica delle norme, la Corte rileva che “la disciplina prevista dall'art. 42 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è specifica per il procedimento di prevenzione (…).
Alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra riportato, deve dunque concludersi nel senso dell’esclusione dell’applicabilità della disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi dettata dall'art. 42 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 all’ipotesi di amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, come disposto ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Ne discende che, in risposta al quesito prospettato, deve affermarsi che, nell’ipotesi di incapienza del conto di gestione e in presenza di condanna del soggetto, le spese relative al compenso dell’amministratore giudiziario dovranno essere annotate sul foglio delle notizie ai fini del loro recupero.
Il Sig. Presidente della Corte d’appello è pregato di diramare la presente nota presso gli Uffici del proprio distretto.
Cordialmente
Roma, 11 febbraio 2026
Il direttore generale
Sabrina Mostarda
[1] V. art.104-bis disp. att. c.p.p., comma 1-bis: Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni.
[2] Art. 3, comma 1, lett. n) del d.P.R. n. 115 del 2002: "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge.