Spese di giustizia - Spese relative al rinnovo della licenza per il software d’indagine

provvedimento 23 settembre 2025

Massima:

- L’acquisto o il rinnovo delle licenze dei software di indagine in uso agli uffici giudiziari non rientra tra le spese di giustizia (capitolo 1360), trattandosi  di spese per beni e servizi “durevoli”,  il cui utilizzo non è direttamente riferibile ad un singolo procedimento giudiziario. Analogamente, non è possibile qualificarle come spese straordinarie ai sensi e per gli  effetti dell’art. 70 d.P.R. n. 115/2002, dovendo in tal caso considerarsi spese ripetibili (art 5 medesimo d.P.R. ) e quindi recuperabili nei confronti dell’imputato in caso di condanna (art 204 medesimo d.P.R.).

- Tali spese devono essere imputate tra le spese di funzionamento dell’Ufficio giudiziario e rientrano nella competenza del Dipartimento dell’Innovazione Tecnologica del Ministero della giustizia.


Struttura di riferimento

Provvedimento 23 settembre 2025 - Spese relative al rinnovo della licenza per il software d’indagine- Quesito- Rif. Prot. DAG n.129101E del 4 luglio 2025

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

m_dg_DAG_23.09.2025.0175353.U

Alla Procura generale della Repubblica di Cagliari

E.p.c.,

Alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie
Alla Direzione generale del bilancio e della contabilità
Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano

Oggetto: Spese relative al rinnovo della licenza per il software d’indagine- Quesito- Rif. Prot. DAG n.129101E del 4 luglio 2025

Con nota prot.n. 3870/25U del 4 luglio u.s., codesta Procura generale ha trasmesso un quesito volto a chiarire “ se l'acquisto del diritto di utilizzo della licenza di un software di indagine in uso all'ufficio per il tempo strettamente necessario e con un impiego limitato ad uno specifico procedimento possa essere computato tra le spese di giustizia”

Segnatamente la Procura generale in indirizzo evidenzia di:

  • aver già rappresentato alla Procura della Repubblica di Oristano, con le note del 18 settembre 2019 e 2 agosto 2021, che l’aggiornamento della licenza di software non sia riconducibile alle spese di giustizia, ma a quelle di funzionamento;
  • aver domandato in passato, a quest’articolazione ministeriale, con nota prot. 4648U del 2 agosto 2021, delucidazioni sul “se sia corretto” attribuire al pagamento della somma relativa agli “aggiornamenti “della licenza di software il carattere di spesa straordinaria, ex 70 d.P.R. n. 115 del 2002, e per l’effetto la qualificazione giuridica di tale spesa come di giustizia;
  • aver informato la Procura citata dell’esito dell’interlocuzione avuta, con questa Direzione generale, portandola a conoscenza delle argomentazioni contenute nella nota prot. DAG n. 189346U del 21 settembre 2021.[1]

Nonostante ciò, la Procura di Oristano ha emesso, in data non specificata nella documentazione pervenuta un decreto di liquidazione che, sulla base della circolare del MEF del 7 dicembre 2005 n. 39 [2], comprende siffatta spesa tra i “materiale di facile consumo “e valorizzando altresì l’economicità della scelta in quanto, diversamente operando, per svolgere l’attività di indagine “sarebbe necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico il cui onorario grava sul capitolo 1360”.

 Tale il merito della questione questa Direzione generale non può che ribadire quanto già ampiamente chiarito nella nota prot. DAG 189346U del 21 settembre 2021 già richiamata di cui per comodità espositiva, si riportano i profili di interesse:: “ A questa Direzione generale è attribuita la gestione del capitolo di spesa 1360, “spese di giustizia “sul quale vengono stanziati i fondi necessari al pagamento sia degli avvocati che svolgono la difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia della generalità delle spese processuali. Omissis Trattasi di spese che derivano direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria, sulla quale questa amministrazione non può in alcun modo interferire; esse hanno natura obbligatoria, sono già indefettibilmente correlate e finalizzate al compimento di uno specifico procedimento giudiziario, ed i loro parametri di erogazione saranno regolati da norme di legge; la spesa di giustizia è in se una spesa piuttosto variabile e non prevedibile, condizionata dal numero dei processi, dalla celerità con cui vengono effettuate le liquidazioni giudiziarie, omissis. Così circoscritto l'ambito in cui si riferiscono i pagamenti effettuati da questo Ufficio per le “ spese di giustizia” , con i fondi stanziati sul capitolo in questione, a parere di questa Direzione generale devono escludersi dal novero di tali spese quello effettuate per l'acquisto di beni e servizi “durevoli”, il cui utilizzo non è indefettibilmente destinato ad esaurirsi unitamente alla specifica procedura giudiziaria in vista o in funzione della quale sono acquisiti, e che pertanto restano a disposizione dell’ufficio anche a prescindere o dopo il compimento della stessa (tale, ad esempio, l’acquisto di aggiornamenti di una licenza software, utilizzabile, in un determinato arco di tempo, per un numero indefinito di procedimenti). Diversamente, qualora tali spese fossero qualificate come “straordinarie” agli effetti dell'art. 70 del d.P.R. n. 115 del 2002, come alternativamente prospettato da codesto funzionario delegato, esse dovrebbero annoverarsi tra quelle ripetibili ( art. 5 d.P.R. cit.) e dunque recuperabili, in caso di condanna alle spese ( art. 204 d.P.R. cit.) in danno dell'uno o più imputati nel processo che ne avesse occasionato l'acquisto; in tal modo però, si farebbe ingiustamente ed arbitrariamente gravare sul singolo processo il costo di acquisto di un bene di cui l'ufficio giudiziario continuerebbe a disporre per attività analoghe o, anche in altri procedimenti giudiziari.

Inoltre, si segnala che, nell’ambito dei beni “durevoli”, le procedure di acquisizione di servizi e forniture concernenti i sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione per la giurisdizione civile e penale territoriale sono riservate al Dipartimento dell’Innovazione Tecnologica. Alla luce di quanto sopradetto si conferma che l’acquisto del diritto di utilizzo della licenza di un software di indagine in uso all'ufficio non rientra tra le spese di giustizia.

Nei termini esposti va quindi data risposta al quesito in oggetto; si invita codesta Procura generale a diramare la presente nota presso gli uffici del proprio distretto.

Cordialmente.

Il direttore generale
Giovanni Mimmo

[1] Le spese per l’acquisto di aggiornamenti di una licenza software in uso all’ufficio giudiziario non rientrano tra le spese di giustizia di cui al capitolo 1360 posto che trattasi di beni durevoli

[2] Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza Ufficio XI Ispettorato generale per le politiche di bilancio Ufficio IX Centro Nazionale di Contabilità pubblica – Ufficio I- Ufficio IV- Ispettorato generale per l’Informatizzazione della contabilità di Stato- Ufficio VII – Ufficio X- Circolare 30 dicembre 2004, n. 42, concernenti il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato. Chiarimenti relativi a problematiche segnalate