Spese di giustizia - Liquidazione delle spese per intercettazioni telefoniche disposte dal GIP su richiesta dell’Autorità Giudiziaria straniera
provvedimento 17 maggio 2025
Massima:
Le spese di giustizia relative a intercettazioni di comunicazioni afferiscono al capitolo di bilancio 1363, il cui funzionario delegato ai pagamenti opera nell’ambito della Procura della Repubblica e non può che essere quest’ultimo il soggetto competente ad eseguire il pagamento, a prescindere dall’ufficio di appartenenza del magistrato che abbia liquidato la prestazione.
Struttura di riferimento
Provvedimento 17 maggio 2025 - Liquidazione delle spese per intercettazioni telefoniche disposte dal GIP su richiesta dell’Autorità Giudiziaria straniera- Quesito sulla sussistenza della competenza del Pubblico Ministero a procedere alla liquidazione- Rif. Prot. DAG n. 80331.E del 22 aprile 2025.
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
m_dg_DAG_17.05.2025.0096104.U
Al sig. Procuratore della Repubblica
di Genova
e, p.c.,
Al Capo di Gabinetto
Al sig. Procuratore generale presso la Corte di appello
di Genova
Oggetto: Liquidazione delle spese per intercettazioni telefoniche disposte dal GIP su richiesta dell’Autorità Giudiziaria straniera- Quesito sulla sussistenza della competenza del Pubblico Ministero a procedere alla liquidazione-
Rif. Prot. DAG n. 80331.E del 22 aprile 2025.
- Con nota prot.n. 1331 del 17 aprile u.s. la S.V. ha inoltrato all’ufficio del Capo di Gabinetto e al Procuratore generale presso la Corte d’appello dei quesiti volti a chiarire “se la locuzione decreto di pagamento del magistrato, di cui all’art. 168 bis d.P.R. n. 115 del 2002[1], possa, in assenza di ulteriori e diverse specificazioni riferirsi anche al giudice per le indagini preliminari che ha attivato l’attività di intercettazione e omissis e di fornire indicazioni sull’Autorità giurisdizionale tenuta a liquidare le spese di intercettazioni e noleggio apparecchiature in caso di intercettazioni disposte dal GIP su richiesta di autorità straniera”
Attesa la competenza di questa direzione generale, in ossequio ai principi stabiliti dal Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al d.P.C.M. n. 84 del 2015, e successiva normativa, la richiesta di chiarimenti è pervenuta all’attenzione di quest’ufficio con nota prot. GAB n. 11514.U del 22 aprile 2025.
Ciò posto, al riguardo giova, in via preliminare, riportare i tratti salienti della vicenda come descritti nella nota di codesto ufficio.
Con provvedimento del Gip del Tribunale di Genova, del 26 ottobre 2020, rg gip 45/20 Mod. 39, su Ordine europeo di indagine, l’Autorità giurisdizionale aveva “autorizzato il noleggio di apparecchiature per le intercettazioni” e disposto, in calce allo stesso decreto, “che le fatture emesse dalla società SIO per i periodi di intercettazione verranno liquidate con decreti di questo Ufficio previo buon esito delle operazioni”;
Successivamente, con nota del 10 aprile 2022 il GIP aveva “trasmesso per competenza, alla Procura di Genova,le fatture relative alle attività di intercettazione disposte in esecuzione di ordine d’indagine europeo “assumendo che l’ufficio non ha “assegnazione di fondi sul capitolo 1363 destinato al pagamento delle spese di giustizia per intercettazioni”
- Al riguardo, non può evitarsi di rilevare come la prima delle questioni[2] verta, in sostanza, sull’individuazione del magistrato competente ad emettere il provvedimento di liquidazione delle spese di intercettazioni disposte in questo caso da un magistrato diverso da quello indicato nell’art. 168 bis d.P.R. 115 del 2002; per meglio dire, il quesito investe l’interpretazione delle norme in materia di presupposti processuali del provvedimento di liquidazione.
Trattasi, pertanto, di questioni che, investendo le condizioni di esercizio della giurisdizione -avendo il provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato natura giurisdizionale-, non possono essere risolte da questa Amministrazione.
In breve, la risposta al primo dei quesiti esorbita le competenze attribuite a questa Direzione, circoscritte alla vigilanza sui servizi schiettamente amministrativi, ancillari alla giurisdizione.
Per quanto attiene invece al pagamento del decreto di liquidazione, emesso dal GIP in data 26 ottobre 2020, questa Direzione generale, con nota prot. DAG n.108209 del 29 maggio 2018, (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC120386) in risposta a quesito pervenuto dalla Corte d’appello di Genova, avente ad oggetto l’attività e i controlli del funzionario delegato, aveva evidenziato che:
- al punto a) (il titolo di pagamento) “il decreto di pagamento deve essere depositato dalla cancelleria del magistrato che lo ha emesso e dallo stesso comunicato omissis dalla comunicazione decorrono i termini per proporre opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. L’opposizione è disciplinata dall’art.15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Il termine per proporre opposizione è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento"
- al punto b) (esecuzione del titolo da parte del funzionario delegato) "decorsi i termini per proporre opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 il decreto di pagamento diventa definitivo e non più modificabile. In altri termini, i provvedimenti di liquidazione non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili solo in sede di (eventuale) impugnazione. In questa fase la segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate dal funzionario delegato sul decreto di liquidazione da porre in pagamento, non ha lo scopo di provocare una modifica del decreto o il suo annullamento da parte del magistrato. omissis. Questa Direzione generale è consapevole della circostanza che il decreto di pagamento è pur sempre manifestazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale del magistrato rispetto alla quale non vi alcun margine discrezionale né da parte del funzionario delegato né da parte di quest’articolazione ministeriale"
- al punto c) responsabilità erariale e contabile) “come noto, l’art. 172 del citato testo unico sulle spese di giustizia dispone che: “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.” Si ritiene tuttavia opportuno rammentare che il funzionario delegato, una volta segnalato al magistrato le irregolarità che ritiene di avere riscontrato nel decreto di pagamento e dopo aver emesso il relativo ordine di pagamento, potrà valutare l’opportunità di portare a conoscenza della competente Procura della Corte dei conti le citate irregolarità (art. 52, comma, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 ed art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994 n.20).
Poiché le spese di giustizia relative a intercettazioni di comunicazioni afferiscono al capitolo di bilancio 1363, il cui funzionario delegato ai pagamenti opera nell’ambito della Procura della Repubblica di Genova, non può che essere quest’ultimo il soggetto competente ad eseguire il pagamento, a prescindere dall’ufficio di appartenenza del magistrato che abbia disposto la liquidazione.
Alla luce di quanto sopra detto, in risposta al secondo dei quesiti prospettati, al fine di evitare l’instaurarsi di contenziosi, suscettibili di determinare danni all’Erario, con la società SIO, correlati al mancato pagamento degli importi di cui al decreto, irrevocabile, di liquidazione del gip del 26 ottobre 2020, si invita codesto ufficio a provvedere al pagamento domandato attingendo ai fondi del capitolo 1363.
Nei termini esposti va quindi data risposta alle questioni in esame.
Cordialmente
Roma, 17 maggio 2025
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
[1] Art 168 bis, Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime, d.P.R. n. 115 del 2002 che prevede: “ La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. 3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280.
[2] se la locuzione decreto di pagamento del magistrato, di cui all’art. 168 bis d.P.R. n. 115 del 2002[2], possa, in assenza didi ulteriori diverse specificazioni riferirsi anche al giudice per le indagini preliminari che ha attivato l’attività di intercettazione