Servizi di cancelleria - Braccialetto elettronico e verifica fattibilità tecnica
provvedimento 13 maggio 2025
L’impiego dei c.d. braccialetti elettronici è rimesso alla valutazione insindacabile dell’autorità giurisdizionale, mentre l’accertamento della disponibilità e funzionalità degli stessi all’autorità di polizia, deputata al controllo dei soggetti agli arresti domiciliari, previa acquisizione del consenso della persona da custodire e controllare. La previsione di termini stringenti rispetto alle operazioni prodromiche all’attivazione del braccialetto elettronico di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 178 del 2024) induce a ritenere che eventuali profili organizzativi o economici non possano precludere, in presenza dei requisiti fissati dal legislatore e ferme le prerogative insindacabili dell’Autorità giudiziaria, l’attivazione del controllo a distanza del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 275 bis c.p.p., qualora già disposto dall’Autorità giudiziaria.