Spese di giustizia - Tempistica pagamento spese di intercettazione- Indicazione delle modalità operative
provvedimento 26 marzo 2025
Massima:
In merito al pagamento delle spese d’intercettazione in favore dei creditori aventi titolo gli uffici saranno tenuti ad osservare la procedura di seguito indicata: (1) trattandosi di spese di giustizia, il titolo di pagamento non può consistere nella fattura emessa dal creditore, occorrendo un vaglio di congruità e pertinenza della spesa, che la legge assegna al magistrato che abbia richiesto o eseguito l’autorizzazione a far luogo all’intercettazione (così l’art. 168-bis d.P.R. n. 115/2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia); (2) il decreto di pagamento emesso dal magistrato, in quanto provvedimento giurisdizionale, è soggetto ad impugnazione (nella forma dell’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002): ciò fa sì che, al di là dell’ipotesi considerata dallo stesso art. 168-bis, comma 2, la procedura di pagamento debba attendere che sia integralmente consumato il termine per proporre impugnazione, o che comunque il provvedimento sia divenuto esecutorio, per passaggio in giudicato; (3) all’esito dell’adozione del decreto di liquidazione, da parte del magistrato competente, è indispensabile la lavorazione (anche informatica) della pratica, da parte degli uffici del circondario (mediante applicativi SIAMM e SICOGE), e quindi l’inoltro di tutto l’incartamento, con i giustificativi di spesa, al funzionario delegato al pagamento delle spese di giustizia, individuato presso gli Uffici distrettuali (Procure generali) o presso le principali Procure della Repubblica presso i tribunali; (4) la trasmissione della la fattura elettronica da parte dell’azienda sul sistema dello SDI dovrà avvenire: a) ai sensi dell’art. 168 bis comma 2 “Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3- osservando le modalità operative stabilite dal comma 3 dell’art. 6 del dm 6 ottobre 2022; b) analogamente ai sensi dell’art. 168 comma 3 d.P.R. n. 115 del 2002, alla cessazione del segreto è comunicato il decreto alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione- l’invio da parte delle società dovrà effettuarsi dopo che l’ufficio abbia reso esecutivo il decreto per mancata impugnazione ed in ossequio delle già richiamate prescrizioni di cui al comma 3 dell’art. 6 del d.m. 6 ottobre 2022;
5) previo riscontro della correttezza della fattura, ed in presenza di fondi accreditati agli uffici per tale finalità, il funzionario delegato dovrà procedere al pagamento degli importi dovuti a saldo delle prestazioni rese nel termine di 30 gg dall’arrivo della fattura sul sistema InIt; (6) in esito a tale fase, occorre l’emissione del mandato di pagamento (ordinativo secondario di spesa), da parte del funzionario delegato-ordinatore secondario di spesa: anche tale segmento procedimentale prevede una lavorazione informatica del mandato, tramite applicativo INIT/SICOGE.
Struttura di riferimento
Provvedimento 26 marzo 2025 - Procedura di infrazione n. 2021/4037 “Ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali” – Violazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
m_dg_DAG_26.03.2025.0062648.U
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di cassazione
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
e, p.c.,
Al Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Al Sig. Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
Oggetto: procedura di infrazione n. 2021/4037 “Ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali” – Violazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Essendo emerse difformi modalità operative in ordine ai pagamenti effettuati dalle procure in favore delle società che operano nell’ambito delle intercettazioni di comunicazioni, si ritiene opportuno, al fine di uniformare le procedure per consentire il pagamento delle fatture nei termini imposti dalla legge, fornire indicazioni relative alle modalità di liquidazione e pagamento delle prestazioni.
Questa Direzione generale ha, tra l’altro, la gestione del capitolo di bilancio 1363, dedicato al pagamento delle “spese di giustizia per le intercettazioni telefoniche e telematiche di conversazioni e comunicazioni”: su tale capitolo vengono stanziati i fondi necessari a coprire il fabbisogno sia delle cd. prestazioni obbligatorie - che, ai sensi dell’art. 96, comma 1, del d. lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall’art. 1, comma 88 della legge n. 103 del 2017, sono quelle “a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie”, che vengono richieste ai concessionari dei servizi di telecomunicazioni e che sono appunto obbligati ad erogarle – sia delle cd. prestazioni funzionali, correlate al noleggio degli apparati impiegati per le intercettazioni.
Tali spese rientrano nel novero delle spese di giustizia e sono sempre anticipate dall’erario[1], salvo l’eventuale recupero a carico del condannato. L’adozione mediante decreto ministeriale di un tariffario valido per tutti gli uffici giudiziari rende i compensi ivi stabiliti obbligatori e vincolanti, senza possibilità di ricorrere, ai fini della individuazione del soggetto che dovrà espletare il servizio, a gare fondate sulla comparazione dei prezzi offerti.
Il pieno inserimento delle spese in questione nell’ambito delle c.d. spese di giustizia è confermato dall’articolo 1 del d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 120 che ha inserito - al Capo II, Titolo I, Parte VI del d.P.R. n.115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - l’art. 168-bis, che testualmente recita:
“1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. 2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3. 3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”.
Per quanto riguarda le prestazioni in questione, la fonte dell’obbligazione è esclusivamente il decreto di conferimento dell’incarico da parte del pubblico ministero alla ditta privata che fornisce le apparecchiature, senza alcuna necessità che sussista un atto convenzionale, sia di carattere generale-quadro sia specificamente riferito ad una determinata richiesta di prestazione. Chi offre il servizio richiesto dall’autorità giudiziaria è tecnicamente da considerare, non già un fornitore di una prestazione commerciale, quanto un ausiliario del giudice o del pubblico ministero.
Ai sensi dell’art. 168 il decreto è comunicato non soltanto al fornitore (per l’emissione della fattura di pagamento), ma anche alle parti ed è atto ricorribile, come previsto dall’art. 170 del T.U. (le parti processuali possono al riguardo proporre opposizione nelle forme previste dall’art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150). La norma, infatti, dispone che “1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. 3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione”.
A valle dell’incarico, la liquidazione dell’attività prestata dal fornitore, che è anch’essa disposta dall’Autorità giudiziaria, è preceduta da un’istruttoria, ancorata alle cadenze imposte dal codice di procedura penale, essendo necessario alla chiusura delle attività di intercettazione riversare il materiale digitale captato nell’archivio riservato di cui all’art. 269 c.p.p. Successivamente viene svolta un’attività di verifica della corrispondenza tra le voci di costo relative ai servizi indicati nelle richieste di pagamento (veicolate, nella prassi, con l’emissione di fatture “pro forma”) e le risultanze del registro di cui all’art. 267 comma 5 c.p.p., nel quale sono annotati i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni (mod. 37). In tale fase avviene un controllo anche sugli eventuali rilievi segnalati dalla polizia giudiziaria circa il malfunzionamento delle apparecchiature noleggiate.
All’esito di tale attività istruttoria viene effettuata la liquidazione della spesa ad opera del pubblico ministero, che oggi avviene con decreto ex art. 168 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, cui segue l’emissione della fattura da parte del fornitore
Gli adempimenti sopra indicati postulano l’iscrizione della spesa richiamata sul registro Mod. 1/A/SG e l’invio della fattura elettronica attraverso il sistema dello SDI e la piattaforma su InIt (Nuovo sistema informatico gestionale di contabilità pubblica è il nuovo sistema integrato che la Ragioneria Generale dello Stato sta realizzando a supporto dei processi contabili delle amministrazioni pubbliche).
In merito alla tempistica dei pagamenti delle spese di intercettazione questa Direzione generale ha recentemente fornito alcuni chiarimenti al riguardo.
In risposta a specifico quesito prospettato dalla Procura generale di Napoli[2] quest’ articolazione ministeriale aveva precisato che “la Direzione generale della giustizia civile, con circolari del 6 maggio 2009 prot. DAG n.62708.U e del 22 dicembre 2009 prot. DAG n. 159237.U, aveva già specificato che il titolo di pagamento debba essere trasmesso al funzionario delegato “in maniera tempestiva” affinché quest’ultimo esegua “i pagamenti nel rispetto del criterio cronologico”. Tali indicazioni operative ben possono essere ribadite anche nel caso di specie; inoltre, a fronte di una norma prescrittiva dal tenore testuale piuttosto univoco (“La procedura di liquidazione è attivata con l’inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali della rendicontazione relativa alla richiesta di pagamento. L’Autorità giudiziaria comunica al fornitore il corrispondente decreto di liquidazione con apposito elenco allegato. Il fornitore trasmette la relativa fattura in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l’ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione. L’indicazione nella fattura del codice univoco esonera dall’allegazione di ulteriore documentazione”) non sembrano sussistere margini di interpretazione in via amministrativa.”.
Infine, quanto alle peculiarità della procedura di spesa, prescritta dalla legge per dar luogo al pagamento dei creditori aventi titolo, giova evidenziare che:
(i) trattandosi di spese di giustizia, il titolo di pagamento non può consistere nella fattura emessa dal creditore, occorrendo un vaglio di congruità e pertinenza della spesa, che la legge assegna al magistrato che abbia richiesto o eseguito l’autorizzazione a far luogo all’intercettazione (così l’art. 168-bis d.P.R. n. 115/2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);
(ii) il decreto di pagamento emesso dal magistrato, in quanto provvedimento giurisdizionale, è soggetto ad impugnazione (nella forma dell’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002): ciò fa sì che, al di là dell’ipotesi considerata dallo stesso art. 168-bis, comma 2, la procedura di pagamento debba attendere che sia integralmente consumato il termine per proporre impugnazione[3], o che comunque il provvedimento sia divenuto esecutorio, per passaggio in giudicato;
(iii) all’esito dell’adozione del decreto di liquidazione, da parte del magistrato competente, è indispensabile la lavorazione (anche informatica) della pratica, da parte degli uffici del circondario (mediante applicativi SIAMM e SICOGE), e quindi l’inoltro di tutto l’incartamento, con i giustificativi di spesa, al funzionario delegato al pagamento delle spese di giustizia, individuato presso gli Uffici distrettuali (Procure generali) o presso le principali Procure della Repubblica presso i tribunali;
(iv) la trasmissione della la fattura elettronica da parte dell’azienda sul sistema dello SDI dovrà avvenire: a) ai sensi dell’art. 168 bis comma 2 “Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3 - osservando le modalità operative stabilite dal comma 3 dell’art. 6 del dm 6 ottobre 2022; b) analogamente ai sensi dell’art. 168 comma 3 d.P.R. n. 115 del 2002, alla cessazione del segreto è comunicato il decreto alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione - l’invio da parte delle società dovrà effettuarsi dopo che l’ufficio abbia reso esecutivo il decreto per mancata impugnazione ed in ossequio delle già richiamate prescrizioni di cui al comma 3 dell’art. 6 del d.m. 6 ottobre 2022;
- v) previo riscontro della correttezza della fattura, ed in presenza di fondi accreditati agli uffici per tale finalità, il funzionario delegato dovrà procedere al pagamento degli importi dovuti a saldo delle prestazioni rese nel termine di 30 gg dall’arrivo della fattura sul sistema InIt;
(vi) in esito a tale fase, occorre l’emissione del mandato di pagamento (ordinativo secondario di spesa), da parte del funzionario delegato-ordinatore secondario di spesa: anche tale segmento procedimentale prevede una lavorazione informatica del mandato, tramite applicativo INIT/SICOGE.
Il decreto 9 ottobre 2002, n. 231, contiene le disposizioni applicabili ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ricomprendendo nelle transazioni commerciali i contratti che comportano la consegna di merci o le prestazioni di servizi contro il pagamento di un prezzo e nei quali può essere parte anche la pubblica amministrazione. All’articolo 4 “Termini di pagamento” è previsto, fra l’altro, che il periodo di pagamento non può superare trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura e nel caso di transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Dall’analisi dei tempi di pagamento e di ritardo (media semplice e ponderata), si osserva che molti Uffici hanno applicato alle proprie fatture una scadenza superiore ai 30 giorni ed in molti casi anche ai 60. Al riguardo la nota del Ragioniere generale dello Stato n. 242234 del 12/10/2023, invita le Amministrazioni centrali a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal D.lgs. n. 231 del 2002 qualora i termini di scadenza indicati siano superiori a 30 giorni (e fino ad un massimo di 60 giorni) con particolare attenzione ai casi di scadenza superiori a 60 giorni. Considerato che le fatture ricevute nel 2024 saranno oggetto di rendicontazione del target della Riforma 1.11 nel primo trimestre 2025, si invita a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 231/2002, con particolare riguardo alle scadenze superiori a 60 giorni, non consentite dalla normativa vigente, ed a correggere le scadenze di tutte le fatture ancora non pagate. Si segnala altresì che in alcuni casi le fatture presentano una data di scadenza inferiore ai 30 giorni, ciò comporta un effetto negativo per l’Amministrazione nel calcolo degli indici, anche nel caso di pagamento nel termine dei 30 giorni.
L’analisi in particolare ha evidenziato che per quanto riguarda le spese di giustizia il 3,77% di documenti ricevuti presentano una scadenza inferiore ai 30 giorni, l’83,42 una corretta scadenza pari a 30 giorni e il 12,82% superiore a 30 giorni.
Pertanto, si invitano le SS.VV. alla corretta indicazione del termine di scadenza, riconducendo lo stesso al termine di legge di trenta giorni.
Da ultimo, si rappresenta che per quanto riguarda i residui anno 2024, questa Direzione generale ha già avviato l’iter per chiedere il prelevamento al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine ulteriori fondi sui capitoli 1360 e 1363, per cui ulteriori accreditamenti potranno essere eseguiti solo ed esclusivamente non appena tali somme saranno rese disponibili e nella misura delle somme effettivamente stanziate.
Si invitano le SS.VV. a diramare le presenti istruzioni agli uffici del proprio distretto assicurandone la scrupolosa osservanza.
Roma, 26 marzo 2025
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
[1] Art. 5 comma 1 I-bis) d.P.R. n. 115 del 2002 che prevede “Sono spese ripetibili: le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime”.
Art. 204 d.P.R. n. 115 del 2002 al comma I stabilisce che: “Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico”.
[2] Nota prot.n. 12489 del 2 dicembre 2024 il cui quesito era se “il dies a quo previsto ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per il pagamento decorre, come per le altre spese di giustizia, dal ricevimento sullo SDI della fattura, ovvero dalla ricezione della stessa da parte del funzionario delegato a seguito di trasmissione ad opera dell'ufficio di procura”
[3] Con circolare del 9 novembre 2012 prot. DAG n. 148412 l’allora Direzione generale della giustizia civile aveva precisato che: “il termine per la proposizione di un’eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art 170 d.P.R. n. 115 del 2002 vada individuato, in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione, e, quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. Ciò in quanto la modifica normativa introdotta con il d.lgs. n.150/ 2011 con lo scopo di uniformare i termini processuali, ha assoggettato l’opposizione di cui alla citata art 170 d.P.R. n. 115 del 2002 alla disciplina prevista per il rito sommario di cognizione.