Spese di giustizia - Pagamento diretto del collaboratore del consulente tecnico

provvedimento 2 gennaio 2025

Massima:

E’ escluso che l’Ufficio possa dar seguito al pagamento diretto del collaboratore di cui si sia avvalso il consulente tecnico d’ufficio (anche ove quest’ultimo sia sprovvisto di partita IVA), laddove l’incarico sia stato conferito al collaboratore non già dal giudice, bensì dal consulente su autorizzazione del giudice.


Struttura di riferimento

Provvedimento 2 gennaio 2025 - Rimborso delle spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per le attività strumentali svolte dal collaboratore di cui sia stato autorizzato ad avvalersi- Rif. Prot. DAG n. 219793E del 29 ottobre 2024 - Risposta a quesito della Corte d’appello di L’Aquila

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

m_dg_DAG_02.01.2025.0000057.U

Al sig. Presidente della Corte d’appello
di L’Aquila

Oggetto: Rimborso delle spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per le attività strumentali svolte dal collaboratore di cui sia stato autorizzato ad avvalersi- Rif. Prot. DAG n. 219793E del 29 ottobre 2024

Con nota prot.n. 14143/2024 del 29 ottobre u.s. la S.V. ha trasmesso a quest’articolazione ministeriale un quesito volto a chiarire, laddove il consulente tecnico d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi di un collaboratore ai sensi dell’art. 56 d.P.R. n. 115 del 2002, se “l’ufficio possa procedere al pagamento autonomo della fattura emessa dal collaboratore [omissis]”, quando il consulente d’ufficio non sia titolare di partita IVA; alternativamente, codesta Presidenza ha chiesto di confermare che le modalità operative osservate dagli Uffici del distretto siano corrette: in particolare, riferisce che gli Uffici non effettuano il pagamento del collaboratore, ma del consulente tecnico d’ufficio, “..secondo la previsione dell’art. 56 T.U.S.G. citata; non esservi problemi a considerare come spesa quella del collaboratore, attestata mediante la documentazione fiscale comprovante l’avvenuto pagamento; il collaboratore emette fattura dell’importo lordo comprensivo dell’IVA e priva della ritenuta d’acconto (in quanto nel caso di specie il perito non è sostituto d’imposta) imposta che provvederà a versare secondo il proprio regime fiscale”.

Tale il tema del quesito, per gli aspetti procedurali deve confermarsi che “ove il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, in base all'art. 56, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, tra quelle di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico, … potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste” (in tali termini Cass., sez. II civile, 28/02/2017, n.5204); ragione per cui, è escluso che l’Ufficio possa dar seguito al pagamento diretto del collaboratore di cui si sia avvalso il consulente tecnico d’ufficio (anche ove quest’ultimo sia sprovvisto di partita IVA), laddove l’incarico sia stato conferito al collaboratore non già dal giudice, bensì dal consulente su autorizzazione del giudice.

Per gli aspetti più schiettamente fiscali, giova ricordare che la tematica risulta disaminata da questa Direzione Generale con circolare del 18 luglio 2011 prot. DAG n. 96656U (all.1); in tale provvedimento, adottato in conformità alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2011, si legge: “nel caso di prestazioni rese da ausiliari non titolari di partita IVA i cui compensi configurano un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma uno, lett. F) del TUIR, si deve tener presente che qualora i rimborsi riguardino spese anticipate dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro il relativo importo non può essere assoggettato a tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha infatti fatto presente che nel determinare la base imponibile IRPEF per lo svolgimento di incarichi riconducibili a fini tributari nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al predetto art. 50 lett. F) del TIUR, occorre tener conto della circostanza che molto spesso, lo svolgimento dell'incarico comporta la necessità di anticipare le spese autorizzate dal committente che, tuttavia, per esigenze amministrative, non vengono attestate mediante fattura intestata all'ufficio giudiziario e, pertanto, non risultano formalmente sostenute in nome per conto dell’ufficio committente. Sulla base di dette considerazioni ed al fine di evitare gli effetti distorsivi della determinazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (in quanto agli esercenti di pubbliche funzioni non titolari di partita IVA non hanno la possibilità di dedurre i costi a differenza di quanto avviene per i titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa) la predetta Agenzia ha precisato che l'orientamento espresso in precedenza deve essere inteso nel senso che devono considerarsi sostenute dal titolare del reddito di lavoro dipendente, nell'esclusivo interesse dell'ufficio giudiziario/datore di lavoro secondo quanto stabilito con la circolare ministeriale n. 326/E/1997 (cfr. paragrafo 2.1), le spese anticipate dall’ausiliario del giudice autorizzate dall'ufficio giudiziario che ha conferito l'incarico ed analiticamente da questi rimborsati. Consegue pertanto che il relativo rimborso non deve essere incluso nella base imponibile del reddito di lavoro dipendente percepito dal consulente e gli eventuali compensi erogati dal consulente ai propri collaboratori costituiranno reddito solo in capo a questi ultimi sulla base della categoria di reddito alla quale gli stessi sono riconducibili”.

In tali termini va quindi risposto al quesito formulato da codesta Corte, pregando altresì la S.V. di diramare la presente nota agli uffici giudiziari del proprio distretto.

Cordialità

Roma, 2 gennaio 2025

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo