Equitalia giustizia - Annullamento delle partite di credito art. 219 d.P.R. n.115 del 2002

provvedimento 13 dicembre 2024

Massima:

in riferimento ai reati consumati prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, a seguito dell’introduzione del sistema di recupero delineato, dalla legge n. 69/2009, agli artt. 227-bis, 227-ter, 227-quater d.P.R. n. 115/2002, l’art. 219 del medesimo TUSG è rimasto inoperante, e gli Uffici giudiziari sono stati posti nell’impossibilità di procedere all’annullamento della partita di credito iscritta per pena pecuniaria, in caso di irreperibilità (non transitoria) del condannato; allo stesso modo, gli Uffici giudiziari non sono  più tenuti alla reiscrizione della partita di credito, ai sensi dell’art. 235 d.P.R. n. 115/2002, in caso di sopravvenuta reperibilità del condannato.


Struttura di riferimento

Provvedimento 13 dicembre 2024 - Annullamento partite di credito ex art. 219 d.P.R. n. 115/2002 - Risposta a quesito della Corte di appello di Torino


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

m_dg_DAG.13.12.2024.0257199.U

Ai sig.ri Presidenti delle Corti d’appello
LORO SEDI

Oggetto: annullamento partite di credito ex art. 219 d.P.R. n. 115/2002

1. Premessa.

La Corte d’appello di Torino ha inoltrato il quesito posto, dal Tribunale di Torino, in tema di annullamento delle partite di credito iscritte, a titolo di pena pecuniaria, a carico di soggetti risultati irreperibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 219 d.P.R. n. 115/2002.

In particolare, con apposita nota inoltrata dall’Ufficio Recupero crediti al Presidente e al Dirigente del Tribunale di Torino e allegata alla missiva della Corte, si è richiesto:

  • se in base alla normativa vigente sia ancora previsto l’annullamento delle partite di credito di cui all’art. 219 d.P.R. n. 115 del 2002, e quali siano i presupposti per procedere;
  • chi sia competente a procedere all’annullamento delle partite di credito (Ufficio giudiziario o Equitalia Giustizia S.p.A.).

Considerata la rilevanza e frequenza della questione, si reputa opportuno provvedere con circolare destinata a tutti gli Uffici sul territorio.

Preliminarmente, occorre qualche puntualizzazione in merito alle modifiche introdotte, nella materia dell’esecuzione della pena pecuniaria, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, di “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Il combinato disposto degli artt. 80 e 81 del citato decreto ha prodotto infatti l’abolizione della competenza già ripartita tra gli Uffici giudiziari, la società Equitalia Giustizia S.p.A. e l’agente della riscossione, in materia di riscossione delle pene pecuniarie (v. a seguire), e la sua attribuzione all’Ufficio del Pubblico Ministero, quale organo generalmente titolato a curare l’esecuzione delle pene in genere (v. art. 655 e segg. c.p.p.).

Nondimeno, le questioni qui affrontate non hanno perduto rilevanza, giacché, ai sensi dell’art. 97, d.lgs. n. 150/2022 (recante Disciplina transitoria in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie”):

“1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall' articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689 , come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

  1. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall' articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto
  2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore”.

Talché, appare comunque opportuna una globale riconsiderazione dell’intendimento ministeriale, riscontrandosi disomogeneità di prassi degli uffici per tutte le partite di credito relative a una pena pecuniaria comminata per i reati consumati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

  • 2. La normativa di riferimento.
  • 2.1 L’impianto del testo unico spese di giustizia.

In tema di annullamento di partite di credito iscritte, per pene pecuniarie, a carico di soggetti risultati irreperibili, il Testo Unico Spese di Giustizia (d.P.R. n. 115/2002, d’ora in poi TUSG) prescrive, all’art. 219, quanto segue:

“1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti”.

La disposizione, inserita al Titolo II della Parte VII (riscossione) del Testo Unico, dedicata alle “Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario” (come da rubrica sostituita dall’art. 67, comma 3, lettera g, della legge 18 giugno 2009 n. 69) è testualmente richiamata dall’art. 235 d.P.R. n. 115/2002, come già detto rimasto astrattamente applicabile per i reati consumati prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia.

Tale articolo, sotto la rubrica “annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza”, recita testualmente:

  1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
  2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
  3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito”.

In disparte di quanto si dirà a seguire, va incidentalmente precisato che, secondo l’opinione condivisa e tradotta anche in note ministeriali, la c.d. irreperibilità assoluta del debitore, legittimante all’annullamento della partita di credito iscritta per pena pecuniaria, si configura non solo in presenza di una notifica operata ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), bensì anche quando la notifica venga eseguita secondo la procedura descritta dall’art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600/1973, ossia nel caso in cui non risultino la residenza, la dimora o il domicilio lavorativo del destinatario della notifica, nel Comune ove questa dovrebbe essere eseguita[1].

Tali due disposizioni dunque, risalenti all’impianto originario del Testo Unico e che (salvo quanto già detto per i reati consumati a partire dalla data di entrata in vigore della riforma Cartabia) non risultavano formalmente ed espressamente abrogate da alcuna legge successiva, apparentemente demandavano ancora all’Ufficio giudiziario di procedere all’annullamento del credito per pena pecuniaria quando il debitore fosse risultato (non transitoriamente) irreperibile all’esito della notifica dell’invito al pagamento, esplicitamente menzionato nel testo di ciascuna di esse.

Specularmente, esse assegnavano all’Ufficio giudiziario il compito di procedere alla nuova iscrizione “al ruolo” del credito per pena pecuniaria, in tutti i casi di sopravvenuta reperibilità del debitore.

Ad avviso di questa Direzione, è predicabile che il congegno normativo così descritto fosse divenuto giuridicamente inoperante, e quindi sia stato interamente e tacitamente abrogato per incompatibilità con le norme sopravvenute (art. 15 preleggi), già per effetto della novella apportata al medesimo Testo Unico nel 2009, in materia di riscossione (mediante ruolo) delle pene pecuniarie.

  • 2.2 Le disposizioni in materia di riscossione delle pene pecuniarie.

In particolare, merita segnalare le modifiche apportate, alla Parte VII del Testo Unico, mediante l’inserimento del Titolo II-bis[2] (“disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale”), ad opera dell’art. 67, comma 3, lettera i) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Così come vigente dal 4 luglio 2009 e rimasto operante per i reati consumati ante riforma Cartabia, il Titolo II-bis è composto dagli artt. 227-bis, 227-ter, 227-quater.

Per effetto dell’art. 227-bis (quantificazione dell’importo dovuto) “a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni”, alla quantificazione dell’importo dovuto “provvede la società Equitalia Giustizia S.p.A.”.

Secondo l’art. 227-ter (riscossione mediante ruolo), la medesima societàprocede all’iscrizione al ruolo” del credito, entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto.

L’art. 227-quater (norme applicabili) rende infine applicabili, alle attività previste dal Titolo II-bis, “gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220” del Testo Unico.

Dalla lettera degli articoli in commento emerge la radicale innovazione apportata, dal legislatore del 2009, alla procedura di riscossione della pena pecuniaria, con conseguente elisione delle disposizioni previgenti, nella parte in cui incompatibili con l’assetto prefigurato dalle norme sopravvenute.

In particolare, in virtù del combinato disposto delle norme da ultimo riportate, nonché della intervenuta stipula della convenzione prevista dall’art. 1, comma 367, legge 244/2007[3], la procedura di riscossione della pena pecuniaria non consentiva più la notifica, all’imputato debitore, dell’invito al pagamento di cui all’art. 212 TUSG (così come nominato sia dall’art. 219 TUSG, sia dall’art. 235, comma 1, TUSG), ma al contrario imponeva all’Ufficio giudiziario di trasmettere senza ritardo, ad Equitalia Giustizia S.p.A., il titolo giudiziale comminatorio della pena, in modo che la società potesse dapprima quantificare il credito dell’amministrazione (art. 227-bis), quindi procedere alla sua iscrizione al ruolo entro il (piuttosto ristretto) termine di cui all’art. 227-ter (“entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto”).

Coerentemente con tali prescrizioni, la convenzione stipulata tra il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A., “per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia” prevedeva allora, così come prevede oggi, all’art. 5 (intitolato Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito):

“1. L’ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione: a. nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile; b. copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito; c. copia del foglio notizie relativo a ogni fase e grado del processo anche se negativo; d. copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull’esistenza, sulla struttura e sulla quantificazione del credito. 2. L’ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello B, copia degli atti e dei provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all’iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l’eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM”.

Giova aggiungere che, presso la giurisprudenza nomofilattica, sia invalsa l’opinione per cui la norma prescrittiva dell’obbligo di procedere all’invito al pagamento della pena pecuniaria, traibile dal combinato disposto degli artt. 212-219-235 TUSG, fosse stata tacitamente abrogata già per effetto dell’introduzione, al Testo Unico, Parte VII, degli artt. 227-bis, 227-ter, ad opera del d.l. 112/2008, convertito nella L. n. 133 del 2008.

Basti menzionare tra le altre, in tal senso, la sentenza Cass. Sez. I penale, n. 51497 del 2019 (ripresa pedissequamente dalla sentenza Cass. Sez. I penale, n.22312 del 2020), nella cui motivazione si legge:

Le previsioni dell'art. 212 sopra citate, ancorché non formalmente abrogate, risultano in contrasto con l'art. 227-ter, inserito nel d.P.R. n. 115/2002 dal d.l. n. 112 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008. Questa seconda norma prevede: "Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate". Pertanto, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità civile (Cass., sez. 6 civ., n. 21178 del 2/03/2017, rv. 645484; sez. 3 civ., n. 14528 del 10/06/2013, rv. 626687), nel sistema attuale, gli uffici giudiziari recuperano le somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi, procedendo direttamente, dopo l'iscrizione delle stesse sul registro, alla formazione ed alla trasmissione dei ruoli, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore, essendo tale adempimento demandato all'agente della riscossione, che vi provvede con un'intimazione a pagare comunicata unitamente alla cartella di pagamento. L'invito al pagamento (oggi l'intimazione a pagare) nel termine di un mese costituisce un adempimento richiesto per la regolarità formale della procedura, cioè inerente al quomodo dell'azione esecutiva esattoriale, condotta dal concessionario del servizio di riscossione, cui compete la procedura di riscossione, che è preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento, adempimento che tiene luogo del precetto di pagamento proprio della procedura di esecuzione forzata, disciplinata dal codice di procedura civile”.

Per incidens, giova rammentare che, secondo il sistema delineato dal d.l. n. 112/2008: (a) alla quantificazione dell’importo dovuto avrebbe dovuto comunque provvedere l’Ufficio giudiziario (art. 227-bis, nella versione originaria e vigente sino al 3 luglio 2009); (b) l’Ufficio giudiziario avrebbe dovuto provvedere, “entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento” generativo dell’obbligazione, alla iscrizione al ruolo del credito (art. 227-ter, comma 1, nella versione originaria); (c) l’agente della riscossione avrebbe dovuto notificare una intimazione a pagare l’importo dovuto e contestualmente la cartella di pagamento (art. 227-ter, comma 2, versione originaria).

Tali conclusioni paiono a maggior ragione sostenibili all’esito delle modifiche apportate, al Testo Unico, dalla menzionata legge n. 69/2009, tradotte nell’inserimento del Titolo II-bis, nella modifica degli artt. 227-bis e ter, nell’inserimento dell’art. 227-quater, in virtù dei quali, grazie alla convenzione ivi prevista e ormai operante su tutto il territorio nazionale, il compito di procedere anche alla quantificazione del credito ed all’iscrizione al ruolo (inizialmente conservato all’Ufficio giudiziario) è stato riassegnato alla società Equitalia Giustizia, sì da restarne correlativamente sgravati gli uffici giudiziari.

Tanto si trova esplicitamente affermato nella sentenza Cass. Sez. VI civile, 13/09/2017, n.21178, ove si legge (in motivazione) “sebbene … non risulti espressamente abrogato, in via definitiva, l'art. 212 citato (che prevede l'invito al pagamento), si deve ritenere che la norma risulti attualmente incompatibile con quella dell'art. 227 ter dello stesso D.P.R., come modificata a far data dal 4 luglio 2009 (cioè dalla data di entrata in vigore della su citata L. n. 69 del 2009)”, e in cui si afferma il seguente principio di diritto: “in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 227 ter - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 212, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter".

Acclarato che la disciplina di cui agli artt. 227-bis, ter, TUSG, fosse (già) oggettivamente incompatibile con la previgente norma prescrittiva dell’invito al pagamento (art. 212 TUSG), è ragionevole sostenere che la medesima incompatibilità debba essere predicata per le altre disposizioni – come l’art. 219, o come l’art. 235 TUSG – che postulavano l’operatività di un istituto (quale l’invito al pagamento) invece tacitamente espunto dall’ordinamento, e che anche testualmente si rifacevano ad una norma da considerare tacitamente abrogata.

In altri termini, poiché – secondo il sistema congegnato dalla legge n. 69/2009 - nessun invito al pagamento era (effettivamente) notificabile all’imputato condannato alla pena pecuniaria (né dall’Ufficio giudiziario, né dalla società in-house Equitalia Giustizia S.p.A., né dall’agente della riscossione), tanto che il primo atto portato in notifica, in sede di riscossione della pena pecuniaria, era la cartella di pagamento (così come resta la cartella di pagamento, per tutti i reati consumati prima del 30 dicembre 2022), l’Ufficio giudiziario non può trovarsi – neppure astrattamente – nella condizione di annullare il credito prima della sua iscrizione al ruolo, acquisendo parere conforme dell’Avvocatura dello Stato.

D’altronde, la norma di cui all’art. 219 TUSG, deputata a regolare gli adempimenti conseguenti alla (non più dovuta) notifica dell’invito al pagamento, risponde a quella stessa ratio che informava l’art. 212 TUSG, e che risulta superata per effetto della complessiva riscrittura della procedura di riscossione delle pene pecuniarie, quale veicolata dalla legge n. 69/2009.

La notificazione dell’invito al pagamento, nell’impianto originario del Testo Unico (art. 212), da un lato presupponeva il potere-dovere, dell’Ufficio giudiziario, di procedere alla quantificazione del credito e, quindi, alla iscrizione al ruolo, dall’altro era chiaramente finalizzata ad ottenere il pagamento spontaneo del debitore, onde evitare la procedura di riscossione mediante ruolo, intrinsecamente foriera di maggiori oneri amministrativi e maggiori spese per l’obbligato, nonché connotata da una consistente aleatorietà, quanto agli esiti ed alle possibilità di soddisfacimento del credito maturato nei riguardi del condannato.

Analogamente, la prescrizione dell’annullamento del credito “previo parere conforme dell’Avvocatura dello Stato”, quale prevista dall’art. 219 TUSG, risponde(va) all’esigenza di evitare l’inutile aggravio procedurale e di spesa conseguente all’avvio della riscossione mediante ruolo, a fronte di una situazione - di irreperibilità assoluta del debitore - che lasciasse presagire l’esito infruttuoso della riscossione: sennonché, detta esigenza risulta trascurata dall’attuale configurazione del sistema[4], nel quale ad ogni condanna a pena pecuniaria consegue, di necessità, l’iscrizione al ruolo del credito ad opera di Equitalia Giustizia, “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo”, e laddove, giova ripetere, il primo atto notificato al debitore consiste nella cartella di pagamento, non più nell’invito al pagamento.

Stesso a dirsi per la disposizione dell’art. 235 TUSG, che comunque fa riferimento ad una norma e ad un istituto non più vigenti nel settore della riscossione delle pene pecuniarie e - al pari degli artt. 212, 219, TUSG - risulta deputato a regolare la fase preliminare all’iscrizione al ruolo, invece diversamente disciplinata dagli attuali artt. 227-ter, 227-quater del Testo Unico.

Difatti, giova ripetere, in virtù della riforma del 2009 e della convenzione conclusa con Equitalia Giustizia, non solo gli uffici giudiziari non hanno più il potere-dovere di procedere alla quantificazione del credito, ma anzi sono tenuti a trasferire, senza ritardo, la partita di credito alla società in-house, affinché quest’ultima proceda all’iscrizione al ruolo: le tempistiche da osservare a seguito della comminatoria della pena pecuniaria, e soprattutto il contenuto e la distribuzione dei compiti tra l’Ufficio giudiziario, la società Equitalia Giustizia S.p.A. e l’agente della riscossione, sono oggettivamente incompatibili con qualsiasi sollecitazione (invito) al pagamento.

Oltre agli argomenti (di natura letterale e sistematica) sin qui tratteggiati, militano per la conclusione qui profilata anche le inferenze traibili dall’attuale formulazione dell’art. 227-quater TUSG, introdotto ex novo, nel testo unico, dalla legge n. 69/2009: esso, nel dettare una norma di chiusura della disciplina della riscossione di tutti i crediti nominati nella rubrica del Titolo II-bis, Parte VII del Testo Unico (tra cui le pene pecuniarie), per quanto non diversamente previsto negli articoli precedenti, richiama esplicitamente gli articoli 214[5], 215[6], 216[7], 218, comma 2[8], e 220[9], non già l’art. 219 TUSG, in tema di annullamento per irreperibilità.

È quindi predicabile che l’omesso richiamo dell’art. 219 TUSG (oltreché all’art. 218, comma 1, TUSG), letto unitamente al rinvio a disposizioni diversamente riferite alle possibili vicende del credito già iscritto al ruolo, ovvero alle vicende della stessa iscrizione al ruolo, manifesti una precisa e non casuale volontà legislativa (ubi lex tacuit, noluit) di ritenere quella norma superata e non più applicabile alla riscossione delle pene pecuniarie, in coerenza con la contestuale riscrittura del procedimento di riscossione, tale da avere eliso la preliminare fase di notificazione dell’invito bonario, a cura dell’Ufficio giudiziario.

  • 3. Conclusioni.

Conclusivamente, questa Direzione è dell’avviso di modificare la prassi amministrativa nei termini sopra evidenziati; si tratta, in particolare, di rettificare le indicazioni già impartite, agli uffici del territorio, con precedenti risposte a quesito.

In particolare, laddove – in passato – si è sostenuta la perdurante operatività (ex comb. disp. artt. 219-235 TUSG) del potere-dovere, dell’Ufficio giudiziario, di procedere all’annullamento del credito maturato dall’erario nei riguardi di soggetto risultato irreperibile in sede di notifica dell’invito al pagamento, ed alla eventuale re-iscrizione della partita in caso di sopravvenuta reperibilità, si ritiene allo stato, all’esito della complessiva riconsiderazione del sistema normativo di riferimento e nei limiti in cui esso resterà operante per i reati consumati prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, di dover escludere che l’Ufficio giudiziario possa procedere all’annullamento della partita di credito iscritta per pena pecuniaria, in caso di irreperibilità (non transitoria) del condannato; più in generale, deve concludersi che gli Uffici giudiziari non siano più tenuti agli incombenti descritti dagli artt. 219-235 TUSG, per intervenuta abrogazione tacita (per incompatibilità) degli articoli in parola.

Cordialità

Roma, 13 dicembre 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
 

[1] Tale il testo dell’articolo 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: [omissis] e ) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.

[2] Inizialmente inserito, nell’articolato del d.P.R. n. 115/2002, dal d.l. n. 112/2008.

[3] Stipulata in data 23 settembre 2010,e rinnovata in data 28 dicembre 2017, tuttora vigente

[4] Che, come già detto, resterà operante per tutte le condanne a pena pecuniaria irrogate per reati consumati fino alla data di entrata in vigore della riforma.

[5] In tema di “trasmissione di notizie”: “1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico”.

[6] In tema di “sospensione amministrativa della riscossione”, in caso di “impugnazione del ruolo”.

[7] In materia di “Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti”.

[8] Relativo alla dilazione o rateizzazione del credito “dopo l’iscrizione a ruolo”.

[9] Disciplinante l’annullamento del credito per insussistenza.