Spese di giustizia - Regime fiscale dei procedimenti civili promossi su istanza del Pubblico Ministero e tutele attivate d’ufficio per i minori stranieri non accompagnati

provvedimento 29 novembre 2024

Il d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024 ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002, Testo unico sulle spese di giustizia, due nuove norme: l'art. 8-bis e l'articolo 159-bis.

L'art. 8-bis, d.P.R. n. 115 del 2002,  dispone che nei procedimenti a tutela dei minori attivati su impulso del pubblico ministero, e più in generale in tutti i casi in cui il pubblico ministero esercita l’azione civile o propone il suo intervento (artt.69 e ss c.p.c.), il regime delle spese poste a suo carico è regolato dall’art.131 d.P.R. 115/2002.

L'art. 159-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dispone che i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati siano esenti dalle spese prenotate a debito di cui all'articolo 131, comma 2, d.P.R. n. 115 /2002. 


Struttura di riferimento

Circolare 29 novembre 2024 - procedimenti civili promossi su istanza del P.M. e tutele attivate per i minori stranieri non accompagnati – regime fiscale - circolare.

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti dei tribunali

e, p.c.

al Capo di Gabinetto

al Capo dell’Ispettorato

al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia


Oggetto: procedimenti civili promossi su istanza del P.M. e tutele attivate per i minori stranieri non accompagnati – regime fiscale - circolare

Il d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11/11/2024, reca disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e modifiche a leggi speciali.

Con particolare riguardo al testo unico delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n.115/2002, l’art.6, comma 6, lettera a) del d.lgs. n.164/2024 introduce al titolo III della parte I, dedicato alle disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario, il nuovo art. 8-bis (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero).

La norma dispone: “1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall’articolo 131.

  1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”

L’intervento normativo è finalizzato a colmare la lacuna dovuta all’assenza di una disciplina generale delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o in cui il medesimo è parte, dal momento che le disposizioni contenute nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si limitano a disciplinare il processo di interdizione e inabilitazione promosso ad istanza del pubblico ministero (articolo 145).

L’assenza di una disciplina generale ha determinato l’insorgenza di difficoltà interpretative e applicative e di prassi divergenti nell’ambito dei diversi uffici giudiziari, segnatamente nelle procedure a tutela del minore di competenza del tribunale per i minorenni, in quelle attivate per l’apertura della tutela nell’interesse di minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e in quelle per la dichiarazione di morte presunta promosse dal pubblico ministero.

Con l’introduzione dell’art.8-bis d.P.R. 115/2002, il regime generale delle spese di giustizia nei procedimenti civili introdotti dal pubblico ministero è analogo a quello previsto nei casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, per effetto del richiamo contenuto nella norma all’articolo 131 del medesimo testo unico.

L’art.8-bis fa salvo il caso in cui sia diversamente disposto, al fine di coordinare la disciplina generale con le disposizioni dettate per singole materie, quali l’articolo 145 in tema di processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero o il nuovo articolo 159-bis, che viene introdotto con il d.lgs. in esame.

Il comma 2 dell’articolo 8-bis assicura la possibilità di recupero delle spese nel caso di soccombenza della controparte non ammessa al patrocinio, prevedendo che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, analogamente a quanto disposto dall’articolo 133.

Tale essendo il nuovo quadro normativo di riferimento, deve dunque concludersi che, nei procedimenti a tutela dei minori attivati su impulso del pubblico ministero, e più in generale in tutti i casi in cui il pubblico ministero esercita l’azione civile o propone il suo intervento (artt.69 e ss c.p.c.), il regime delle spese a carico del pubblico ministero è regolato dall’art.131 d.P.R. 115/2002.

Pertanto, rispondendo a specifico quesito posto da diversi uffici giudiziari, gli onorari e le spese del consulente di parte nominato dal pubblico ministero sono anticipate dall’erario ai sensi dell’art.131, comma 4, lett.c) e lett.a-bis), d.P.R. 115/2002, come modificato dal d.lgs. 164/2024, art.6, comma 6, lett.e)[1].

Quanto alle altre voci di spesa, deve rammentarsi che nei procedimenti attivati dal pubblico ministero sono escluse l’imposta di bollo e l’imposta di registro[2] e, di conseguenza, il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 115/2002[3]; restano invece dovute (in mancanza di espressa esenzione dal pagamento) le anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R.115/2002 e i diritti di copia. Tali voci di spesa, qualora non siano poste a carico di una parte del processo diversa dal pubblico ministero, dovranno essere prenotate a debito, ai sensi dell’art.8-bis cit.

Preme segnalare inoltre, con specifico riferimento alle anticipazioni forfettarie all’erario nel processo civile di cui all’art.30 d.P.R.115/2002, che l’art.6, comma 6, lett.d) del d.lgs. n. 164/2024 interviene sulla rubrica dell’art. 30 sopprimendo le parole «dai privati» (“All’articolo 30, alla rubrica, le parole «dai privati» sono soppresse.”).

La modifica, circoscritta dunque solo alla rubrica della norma, fuga ogni dubbio in merito all’ambito di applicazione della disposizione che non deve intendersi limitata alle parti private, ma estesa anche al pubblico ministero. Per cui, per effetto del riferimento, nell’articolo 8-bis, alla disciplina contenuta nell’articolo 131, anche le anticipazioni forfettarie a carico del medesimo pubblico ministero vengono assoggettate al regime della prenotazione a debito.

Con riferimento ad un ulteriore quesito pervenuto a questa Direzione generale con riferimento al procedimento per dichiarazione di morte presunta, promosso su istanza del pubblico ministero, per il quale, ai sensi dell’art.473-bis.62 c.p.c. il ricorrente deve provvedere a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e su due giornali un estratto della domanda, si fa presente che le spese per la pubblicazione del ricorso introduttivo per la dichiarazione di morte presunta sono anticipate dall’erario, secondo la disciplina di cui all’art. 131, comma 4, lettera d), del d.P.R. n. 115 del 2002 (che appunto annovera “le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile” tra quelle anticipate dall’erario)[4].

L’art.6, comma 6, lett.f), del d.lgs. n.164/2024, introduce un nuovo titolo V-bis nella parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002, dedicata ai «Processi particolari».

In particolare, con il nuovo articolo 159-bis (Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati) viene dettata una disciplina speciale per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati, proposte dal pubblico ministero, a seguito di comunicazione dell'organo di polizia di sicurezza.

La norma dispone “I procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall’articolo 131, comma 2.”

Tali procedimenti, dunque, sono esenti dal pagamento di tutte le spese elencate all'art. 131, comma 2, d.P.R. 115/2002, ovvero dalle spese prenotate a debito.

Trattasi infatti di spese che non potrebbero in alcun caso essere oggetto di recupero nei confronti di soggetti che versano in una condizione di solitudine e di indigenza, tanto che, stando a quanto emerso dalle interlocuzioni svolte con gli uffici giudiziari e con l’Ispettorato, non risulta alcun caso in cui sia stato possibile procedere al recupero delle somme prenotate a debito nei procedimenti in esame.

Con riferimento alle spese da anticiparsi a carico dell’erario (ad es. onorari e spese dei consulenti nominati dal pubblico ministero), trattandosi di procedimenti attivati su istanza del pubblico ministero trova applicazione la regola di carattere generale di cui all’art.8-bis cit.; in tali casi, la cancelleria dovrà procedere all’apertura del foglio delle notizie annotandovi solo le spese da anticiparsi a carico dell’erario.

Al riguardo, si riporta quanto evidenziato nella Relazione illustrativa al d.lg. n.164/2024: “Di conseguenza, fatte salve le ipotesi in cui nei procedimenti in esame siano disposte spese da anticiparsi a carico dell’erario, gli uffici giudiziari sono esonerati dall’apertura del foglio delle notizie, così da evitare un inutile aggravio di lavoro per le cancellerie. Resta ferma l’applicabilità delle altre disposizioni contenute nell’articolo 131 ai suddetti procedimenti, in virtù del rinvio effettuato dall’articolo 8-bis. E ciò tanto nel caso in cui tali procedimenti siano introdotti dal pubblico ministero quanto nell’ipotesi in cui le tutele siano aperte di ufficio dal tribunale per i minorenni a seguito della segnalazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, trattandosi pur sempre di cause che il pubblico ministero potrebbe proporre e che ne prevedono quindi l’intervento necessario ai sensi dell’articolo 70, primo comma, n. 1 c.p.c., il che è sufficiente a rendere applicabile la disposizione generale contenuta all’articolo 8-bis”.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Cordialmente.

Roma, 29 novembre 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
 

[1] La Corte Costituzionale già con sentenza n. 217 del 2019 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 131 d.P.R. 115/2002 nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario. Il d.lgs. n.164/2024, all’art.6, comma 6, lett.e), prevede pertanto l’abrogazione del comma 3 dell’art.131, oggetto della declaratoria di incostituzionalità, e l’introduzione al comma 4, che elenca le spese anticipate dall’erario, della lettera a-bis): “Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge”.

[2]Art. 20 della tariffa All. A d.P.R. n. 642/72 “Gli atti ed i documenti prodotti dal P.M. o compiuti su sua richiesta nei procedimenti giurisdizionali civili non sono soggetti ad imposta di bollo.”; Art.46 disp.att. c.c., comma 2: “Sono dal pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice (Dell’affiliazione e dell’affidamento)”.

[3] Art.10, comma 1, d.P.R. 115/2002: “Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (…)”.

[4] Tale conclusione è stata già sostenuta da questa Direzione nella nota prot. DAG n.19580.U del 26/01/2023 in risposta al quesito di un ufficio giudiziario.