Spese di giustizia - Rimborso delle spese di viaggio e liquidazione delle indennità di trasferta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge

provvedimento 22 novembre 2024

Agli effetti dell’art. 43 d.P.R. n. 115 del 2002, per “sede in cui si svolge il processo civile o penale” si intende il Comune ove si trova l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende il processo, e non l’ambito territoriale di competenza dell’Ufficio, prescindendo il citato art. 43 dalla competenza territoriale dell’autorità giudicante;

La liquidazione del rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di trasferta di cui al citato art. 43, d.P.R. n. 115/2002, resta a carico dell’ufficio giudiziario delegante.


Struttura di riferimento

Provvedimento 22 novembre 2024 - Art. 43 d.P.R. n.115 del 2002- Rimborso delle spese di viaggio e liquidazione delle indennità di trasferta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria per le attività delegate dal pubblico ministero – Quesito - Rif. Prot. DAG n. 162396R del 4 agosto 2024.

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Procuratore generale presso la Corte d’appello
di Napoli

Oggetto: Art.43 d.P.R. n.115 del 2002- Rimborso delle spese di viaggio e liquidazione delle indennità di trasferta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria per le attività delegate dal pubblico ministero – Quesito - Rif. Prot. DAG n. 162396R del 4 agosto 2024.

Ill.mo Procuratore,

  1. con nota prot. n. 8900E del 2 agosto 2024 - al fine di “assicurare la corretta applicazione” dell’art.43 d.P.R. n. 115 del 2002[1],- la S.V. ha trasmesso il quesito del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, prot.n. 1895U del 26 luglio 2024, volto a chiarire: 1) se per gli atti da compiere fuori dalla sede debba intendersi il Comune, in cui ha sede l’ufficio giudiziario delegante o il Circondario in cui lo stesso è ubicato; 2) se, con riguardo agli atti da svolgersi nella sede in cui si svolge il processo penale ad opera di un ufficio di polizia avente sede diversa da quella in cui si svolge il processo, ma competenza estesa anche a quest'ultima, il rimborso delle spese di viaggio e la liquidazione dell'indennità di trasferta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria siano a carico ufficio giudiziario delegante”.

Segnatamente, si tratta di atti delegati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata al Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per la Campania ed il Molise, che ha una competenza “sovraregionale”[2],  per i quali il Procuratore dubita “sulla competenza dell’autorità giudiziaria al rimborso delle spese di viaggio e la liquidazione delle indennità di trasferta alla polizia giudiziaria delegata”

Correlativamente, nella nota prot.n. 1895U del 26 luglio 2024, il Procuratore sottolinea che, sebbene il Ministero, con le circolari del 15 marzo 2006[3] e del 12 gennaio del 2010[4] abbia chiarito che le spese di viaggio e le indennità di trasferta “trovano imputazione nel capitolo 1360”[5] nulla abbia esplicitato “in merito al significato da attribuire alla locuzione “sede in cui svolge il processo”, dirimente al fine di stabilire se rientri nella competenza dell’Autorità giurisdizionale l’emanazione di provvedimenti.

  1. In merito al primo dei quesiti sottoposti, “se per gli atti da compiere fuori dalla sede, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 115 del 2002, debba intendersi il Comune, in cui ha sede l’ufficio giudiziario delegante o il Circondario in cui lo stesso è ubicato”, appare utile richiamare i principi chiarificatori enunciati dal giudice amministrativo in alcune sue pronunce in merito.

Soccorre, ad esempio, la sentenza del TAR Puglia- Lecce, Sez. III, del 20 luglio 2010, n. 1746, resa su controversia avente ad oggetto il credito da rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione, vantato da un agente di polizia giudiziaria, ove si legge: a) la nozione di "sede" di svolgimento del processo ha, per la specificità che la contraddistingue, una valenza geografica, fisica, in particolare relativa al luogo nel quale si trova l'ufficio dell'Autorità Giudiziaria procedente: essa non coincide, dunque […] con il concetto, diverso sul piano sostanziale prima ancora che giuridico, dell'ambito territoriale di competenza degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria; un'opposta interpretazione, d'altronde, oltre a non essere giustificata dalla formula usata dal legislatore (che appunto parla di "compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge", senza alcun riferimento al profilo della competenza di chi li pone in essere), porterebbe a risultati logicamente inaccettabili: nell'ipotesi in cui il personale delegato avesse, ad esempio, una competenza estesa a tutto il distretto di Corte d'appello, quest'ultimo nel suo complesso dovrebbe considerarsi quale sede del processo, pur trattandosi di un ambito territoriale ricomprendente una molteplicità di uffici giudiziari, peraltro ubicati in città -capoluogo di provincia fra di loro diverse[6]).

Ciò posto, si può concludere che per “sede” in cui “si svolge il processo civile o penale”, di cui all’art. 43 d.P.R. n. 115/2002, si debba intendere il Comune ove si trova l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende il processo, e non l’ambito territoriale di competenza dell’Ufficio, del tutto prescindendo il citato art. 43 dalla competenza territoriale dell’autorità giudicante.

In tal senso va risposto al primo dei quesiti in esame.

  1. Con riguardo invece al secondo dei quesiti formulati (“se, con riguardo agli atti da svolgersi nella sede in cui si svolge il processo penale ad opera di un ufficio di polizia avente sede diversa da quella in cui si svolge il processo, ma competenza estesa anche a quest'ultima, il rimborso delle spese di viaggio e la liquidazione dell'indennità di trasferta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria siano a carico ufficio giudiziario delegante”), chiarito che per sede ci si riferisce a quella dell’Autorità giudiziaria procedente, va da sé che il rimborso delle spese di viaggio e di liquidazione debba restare a carico dell’ufficio giudiziario delegante.

Tale conclusione è confermata anche dai princìpi esplicitati nelle circolari del 15 marzo 2006 e 12 gennaio 2010.

Infatti, nella prima delle due, rammentando che “gli oneri di tali attività trovano imputazione nel capitolo 1360,” si raccomandano i magistrati circa l'opportunità di un uso accorto delle possibilità pur garantite dalla legge poiché dall’esame l'esame dei dati di spesa evidenzia una crescita notevole dei costi delle trasferte connesse al compimento di atti processuali fuori dalla sede in cui si svolge il processo”.

Analogamente, nella circolare del 12 gennaio 2010, si trova specificato: “le spese derivanti da attività d’indagine disposte dal pubblico ministero per la ricerca e la cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura vanno imputate al Ministero della Giustizia, ivi comprese quelle di trasferta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il compimento fuori sede di atti espressamente delegati dal magistrato procedente; restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza le spese sostenute dal rispettivo personale per dare esecuzione a provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’Autorità giudiziaria nonché quelle derivanti da attività investigative intraprese di propria iniziativa per la ricerca, l’individuazione e la successiva cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura”.

Nei termini esposti va quindi data risposta ai quesiti in esame.

Si invita la S.V. a diramare la presente nota presso gli uffici del proprio distretto.

Cordialmente

Roma, 22 novembre 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

[1] quale norma di spesa

[2] Estesa quindi anche al circondario

[3]del Dipartimento per gli affari di giustizia intitolata Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia.

[4] della Direzione generale degli Affari penali intitolata “Spese di trasferta sostenute ex art. 295 c.p.p. da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Estensibilità del regime delle spese di trasferta di cui all’art. 43 D.P.R. n. 115/2002 all’attività di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Esclusione delle attribuzioni di polizia giudiziaria al personale dell’Interpol”

[5] Nella circolare del 15 marzo 2006 si legge che: “Orbene, poiché l'esame dei dati di spesa evidenzia una crescita notevole dei costi delle trasferte connesse al compimento di atti processuali fuori dalla sede in cui si svolge il processo e poiché gli oneri di tali attività trovano imputazione nel più volte citato capitolo 1360, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei magistrati circa l'opportunità di un uso accorto delle possibilità pur garantite dalla legge.”

Nella circolare del 12 gennaio 2010 a pag. 5 si legge che “le spese derivanti da attività d’indagine disposte dal pubblico ministero per la ricerca e la cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura vanno imputate al Ministero della Giustizia, ivi comprese quelle di trasferta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il compimento fuori sede di atti espressamente delegati dal magistrato procedente.

[6] Vedi anche sentenze del T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, Sent. 20/05/2010, n. 1202 e Tar Puglia Lecce, Sez. III, Sent. 20/05/2010, n. 1128