Magistratura onoraria - Magistrati onorari immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 116/2017 - modalità di liquidazione e pagamento dell’indennità di risultato di cui all’art. 23, d. lgs. 116/2017 - competenza alla compilazione del prospetto di liquidazione Mod 1ASG
provvedimento 25 luglio 2024
Provvedimento DAG 0156181.U del 25.7.2024 - risposta a quesito della Procura generale presso la Corte di appello di Venezia
Massima
Ai fini della liquidazione e del pagamento dell’indennità variabile di risultato di cui all’art. 23, d. lgs. 116/2017:
il Capo dell’ufficio trasmette, per il tramite della segreteria, all’ufficio spese pagate (o alla struttura comunque deputata all’istruttoria delle spese di giustizia) dell’ufficio di servizio la certificazione (scheda di valutazione) del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, ove è evidenziata la misura dell’indennità di risultato che si propone di liquidare, ossia la percentuale da applicare, allo scopo, all’indennità-parte fissa spettante nello stesso periodo (V. delibera P22378/2023 del 27/11/2023, ed allegata modulistica);
L’ufficio spese pagate - o comunque la struttura preposta all’istruttoria delle spese di giustizia - provvede alla effettiva quantificazione e liquidazione dell’indennità variabile e cura l’iscrizione della spesa nel modello 1-ASG SIAMM.
Il modello 1-ASG viene poi trasmesso, secondo le consuete modalità, all’ufficio del funzionario delegato competente all’emissione dell’ordinativo di pagamento, fermi restando gli adempimenti spettanti, al magistrato onorario, ai fini del pagamento.
Struttura di riferimento
Risposta 25 luglio 2024 a quesito – Competenza sulla compilazione del prospetto di liquidazione della indennità variabile di risultato di cui all’art. 23, d. lgs. 116/2017 in favore dei magistrati onorari immessi in servizio dopo l’entrata in vigore dello stesso d lgs. Rif. prot DAG 85213.E del 19.4.2024 e DAG 133658.E del 24.6.2024
m_dg.DAG.25/07/2024.0156181.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile
Al sig. Procuratore generale
presso la Corte di appello di
Venezia
nonché
Al Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia
Direzione generale per i sistemi informativi autorizzati
Oggetto: Quesito – competenza sulla compilazione del prospetto di liquidazione della indennità variabile di risultato di cui all’art. 23, d. lgs. 116/2017 in favore dei magistrati onorari immessi in servizio dopo l’entrata in vigore dello stesso d lgs.
Rif. prot DAG 85213.E del 19.4.2024 e DAG 133658.E del 24.6.2024
- Con le note in oggetto codesto Ufficio, facendo seguito delle “osservazioni” della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, chiede chiarimenti in merito alla “competenza a predisporre il prospetto di liquidazione relativo alla indennità variabile di risultato da corrispondere ai viceprocuratori onorari immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 13.07.2017, n. 116”, segnalando, tra l’altro, che il sistema “applicativo SIAMM non prevederebbe la voce ‘indennità variabile di risultato’ ”.
In particolare, codesto Procuratore generale, richiamando le indicazioni fornite da questa Direzione con la risposta a quesito DAG 80300.U dell’11.4.2022, ritiene che “a seguito della liquidazione dell'indennità variabile di risultato ad opera dell'autorità giudiziaria sulla scorta della ‘proposta’ avanzata dal Procuratore della Repubblica, debba essere competente a redigere il relativo prospetto di liquidazione la medesima Procura della Repubblica presso la quale presta servizio il vpo beneficiario, dovendosi, invece, limitare l'attività del funzionario delegato al solo successivo pagamento ‘secondo le consuete procedure’”.
In altri termini, secondo codesto Ufficio la competenza alla predisposizione del modello 1-ASG (SIAMM), per l'indennità variabile di risultato, dopo la quantificazione e liquidazione della indennità da parte del competente Capo dell’Ufficio, dovrebbe dirsi attribuita allo stesso Ufficio giudiziario (nel caso di specie Procura della Repubblica) presso cui presta servizio il magistrato onorario.
- Tale il tema della questione, si osserva quanto segue.
Come noto l’art. 23, d. lgs. 116/2017 prevede che, ai magistrati onorari immessi in servizio dopo la sua entrata in vigore, sia corrisposta una indennità composta da una parte fissa, da liquidarsi con cadenza trimestrale, e da una parte di importo variabile, comunque non inferiore al 15% e non superiore al 30% della prima, da liquidare con cadenza annuale, sulla base degli obiettivi assegnati e conseguiti dal magistrato onorario.
A tale scopo, sulla base dei “criteri oggettivi fissati, in via generale, dal Consiglio superiore della magistratura”, il Presidente del tribunale o il Procuratore della Repubblica, dapprima (con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno) assegnano “gli obiettivi da raggiungere nell’anno solare”, quindi, allo scadere dell’anno (solare), verificano il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati e “adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione della indennità di risultato indicandone la misura”; tale provvedimento “è immediatamente esecutivo e ne è data comunicazione … ai fini del pagamento dell’indennità al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte”.
Pare opportuno segnalare, in tema, che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera P22378/2023 del 27/11/2023, adottata nella seduta del 22 novembre 2023, ha individuato i criteri e le procedure per la valutazione degli obiettivi assegnati ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari ai fini della corresponsione della indennità variabile di risultato di cui al citato art. 23; secondo tale deliberato, il Capo dell’Ufficio ha il compito di compilare una scheda di “certificazione sul conseguimento degli obiettivi e di proposta di liquidazione dell’indennità variabile di risultato”, con l’indicazione della misura della percentuale “da calcolarsi in base all’indennità in misura fissa spettante al magistrato onorario”.
La delibera, che ad ogni buon fine si trasmette unitamente alla presente (all. 1), è corredata da alcuni modelli di scheda di verifica dei risultati raggiunti, destinati ad essere utilizzati, allo scopo, dai competenti Capi degli Uffici.
Ciò premesso, si rammenta che, come già illustrato da questa Direzione generale con nota DAG 80300.U dell’11.4.2022, ai sensi dell’art. 165 T.U. Spese di giustizia, “la liquidazione delle spese disciplinate dal presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all’ufficio se non espressamente attribuita al magistrato”; ragion per cui, in assenza di espressa norma derogatoria che assegni al magistrato il potere-dovere di liquidare il dovuto, la competenza all’istruttoria e liquidazione deve intendersi attribuita all’ufficio deputato ad istruire le spese di giustizia dell’ufficio giudiziario presso cui il magistrato onorario presti il suo servizio; per la fase del pagamento provvederà il funzionario delegato competente per l’ufficio.
Nel caso di specie, non potendosi ravvisare, nell’art. 23, comma 10, d.lgs. 116/2017 una norma derogatoria alla regola posta dall’art. 165 TUSG, da un lato si deve escludere che il Capo dell’Ufficio abbia il potere-dovere di emettere l’ordinativo di pagamento (modello 1ASG-SIAMM), dall’altro va confermato che l’istruttoria della voce di spesa e compilazione del modello 1ASG spetti alla competenza non già del funzionario delegato, bensì dell’ufficio spese pagate presso l’Ufficio giudiziario ove presta servizio il magistrato onorario.
La competenza del procuratore della Repubblica o del presidente del tribunale si arresta, pertanto, alla redazione della scheda di “certificazione sul conseguimento degli obiettivi e proposta di liquidazione dell’indennità variabile di risultato”, mentre tutti gli altri adempimenti, tra cui (ad esempio) la verifica della indennità fissa concretamente liquidata al magistrato nel periodo d’interesse, su cui parametrare e calcolare l’indennità di risultato (secondo la percentuale indicata dal Capo dell’Ufficio), spettano al funzionario preposto all’istruttoria delle spese di giustizia, presso l’ufficio ove presta servizio il magistrato onorario.
In conclusione, le precedenti indicazioni di questa Direzione si ritengono correttamente recepite da codesta Procura generale, e la procedura di liquidazione e pagamento dell’indennità di risultato può così riassumersi:
- il Capo dell’Ufficio trasmette, per il tramite della segreteria, all’ufficio spese pagate (o alla struttura comunque deputata all’istruttoria delle spese di giustizia) dell’ufficio di servizio, la certificazione (scheda di valutazione) del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, ove è evidenziata la misura dell’indennità di risultato che si propone di liquidare, ossia la percentuale da applicare, allo scopo, all’indennità-parte fissa (spettante nello stesso periodo);
- l’ufficio spese pagate - o comunque la struttura preposta all’istruttoria delle spese di giustizia - provvede alla effettiva quantificazione dell’indennità variabile, e cura l’iscrizione della spesa nel modello 1-ASG SIAMM;
- il modello 1-ASG viene poi trasmesso, secondo le consuete modalità, all’ufficio del funzionario delegato competente all’emissione dell’ordinativo di pagamento, fermi restando gli adempimenti spettanti, al magistrato onorario, ai fini del pagamento.
Il quesito in oggetto (DAG 85213.E del 19.4.2024 – all.2) viene inoltrato alla Direzione generale in indirizzo, per quanto concerne la segnalazione delle problematiche riscontrate sul sistema SIAMM, in sede di generazione del modello 1ASG, con preghiera di dare diretto riscontro all’Ufficio interessato e di notiziarne questa Direzione generale, al fine di poter esitare eventuali analoghe richieste.
Cordialmente
Roma, 25 luglio 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo