Diritti di certificato - Certificato europeo ex art. 39 Regolamento (CE) n.2201/2003
provvedimento 11 settembre 2024
È dovuto il versamento del diritto di certificato, secondo gli importi previsti dall’art. 273 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il rilascio del certificato indicato nell’art. 39 Regolamento (CE) n.2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Struttura di riferimento
Provvedimento 11 settembre 2024 - Rilascio del certificato europeo ex art. 39 Regolamento (CE) n.2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (c.d. Bruxelles II bis) - Rif. prot. DAG n. 117799.E del 3.06.2024
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di appello di
BARI
Al sig. Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
BARI
Oggetto: rilascio del certificato europeo ex art. 39 Regolamento (CE) n.2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (c.d. Bruxelles II bis) - Rif. prot. DAG n. 117799.E del 3.06.2024
Con nota del 3 giugno 2024 codesto Procuratore Generale ha trasmesso il quesito della Procura della Repubblica di Bari volto a chiarire se siano dovuti l’imposta di bollo e il diritto di certificato per il rilascio del certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 39 del Regolamento (CE) n. 2201/2003[1] (a mente del quale “L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale)”.
Il Dirigente di codesta Procura Generale ritiene che per il rilascio di tale certificato vada percepita l’imposta di bollo sia sull’istanza che sul certificato e che debba essere riscosso anche il diritto di certificato, non potendosi applicare al caso in esame l’esenzione da ogni imposta, tassa o spesa di cui all’art. 19 della legge n. 74 del 1987 in quanto relativa al procedimento di divorzio.
Codesta Procura Generale ha condiviso la posizione assunta dal Dirigente ed ha impartito le necessarie indicazioni operative alla Procura della Repubblica di Bari, chiedendo a questa Direzione generale di volere indicare la correttezza di tale modus operandi.
Ciò posto si osserva quanto segue.
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo, la cui disciplina si rinviene nel d.P.R. n. 642 del 1972, vi è a dire che la materia rientra nella competenza funzionale dell’Agenzia delle entrate; ragion per cui, questa Direzione generale non può fornire alcuna indicazione a riguardo.
A tal proposito, si segnala che anche gli Uffici giudiziari – al pari degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, delle associazioni sindacali e di categoria e degli ordini professionali, nonché delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, quali soggetti che esprimono interessi non personali ma di rilevanza generale – sono legittimati a rivolgere formali istanze di consulenza giuridica agli Uffici dell’Agenzia (si vedano, al riguardo, le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 99/E del 18.5.2000 e n. 50 del 31.5.2001, nonché la circolare della Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 5.8.2011).
Di conseguenza, ben potrà codesta Procura Generale o la Procura della Repubblica di Bari formulare apposita istanza di consulenza giuridica alla Agenzia delle Entrate - Direzione centrale di coordinamento normativo, dando notizia dell’esito a questa articolazione ministeriale.
Per ciò che attiene, invece, al versamento del diritto di certificato, si fa presente che esso è dovuto, secondo gli importi previsti dall’art. 273 del d.P.R. n. 115 del 2002, condividendosi sul punto le conclusioni di codesta Procura Generale.
Si osserva al riguardo che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 contiene, tra le altre, una serie di norme in tema di riconoscimento ed esecuzione, in uno Stato membro dell’Unione, delle decisioni rese in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale dalle autorità di un altro Stato membro.
In particolare, le decisioni relative alla responsabilità genitoriale possono essere eseguite in un altro Stato membro purché siano esecutive nello Stato membro di origine, siano state notificate alla parte tenuta a dar loro esecuzione e siano state dichiarate esecutive, su istanza della parte interessata, nello Stato membro richiesto (artt.28 e 31 Regolamento cit.).
Nel procedimento per ottenere la dichiarazione di esecutività il giudice decide senza la costituzione del contraddittorio fra le parti, ponendo a fondamento della sua decisione i documenti indicati nelle disposizioni comuni (artt.37 e ss. Regolamento cit.) che devono essere depositati dalla parte istante, tra cui il certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine di cui all’art.39 in esame.
La finalità di tali procedimenti è dunque quella di munire la decisione emessa in uno Stato membro di efficacia esecutiva anche in altro ordinamento, per cui non è possibile estendere a queste procedure, nonché al rilascio della certificazione indicata all’art.39 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, le regole fiscali tipizzate per i procedimenti di separazione e divorzio dall’art.19 della legge n. 74 del 1987 (come modificato dalle sentenze della Corte Costituzionale n.176/1992 e 154/1999), trattandosi di normativa speciale di stretta interpretazione avente una ratio differente, ovvero quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi maturati nel corso del matrimonio, escludendo ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in sede di separazione e divorzio.
Cordialmente
Roma, 11 settembre 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
[1] Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 è stato abrogato, a decorrere dal 1° agosto 2022, dall’art. 104, par. 1 del Regolamento 25 giugno 2019, n. 2019/1111/UE, entrato in vigore il 22 luglio 2019, ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, par. 1 (applicabilità indicata al par. 2) del medesimo Regolamento n. 2019/1111/UE. Secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 100, par. 2, il Regolamento (CE) n. 2201/2003 continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi che sono divenuti esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi anteriormente al 1° agosto 2022 e che rientrano nel suo ambito di applicazione.