Contributo unificato - Cause di lavoro – regime fiscale - esenzione per reddito o ammissione al patrocinio a carico dello Stato
provvedimento 8 agosto 2024
Nelle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché in quelle individuali di lavoro o di pubblico impiego, per beneficiare dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato occorre l’apposita dichiarazione della parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo e il deposito della documentazione comprovante il possesso dei requisiti reddituali.
Qualora la parte depositi in giudizio la delibera del COA di amissione al patrocinio a spese dello Stato, pur ricorrendo, contestualmente, i presupposti per l'esenzione del giudizio dal pagamento del contributo unificato, deve ritenersi prevalente l'ammissione al patrocinio con l'applicazione del relativo regime fiscale di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, che regolerà anche la fase di recupero delle spese di giustizia.
Struttura di riferimento
Provvedimento 8 agosto 2024 - Regime fiscale cause di lavoro - esenzione per reddito o ammissione al patrocinio a carico dello Stato. Rif. prot. DAG n. 115871.E del 30.05.2024
m_dg.DAG.08/08/2024.0165622.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
direzione generale degli affari interni
ufficio I - reparto I - servizi relativi alla giustizia civile
Al sig. Presidente della Corte di appello di Brescia
Oggetto: regime fiscale cause di lavoro - esenzione per reddito o ammissione al patrocinio a carico dello Stato Rif. prot. DAG n. 115871.E del 30.05.2024
Con nota prot. n. 3476.U/Segrr.AA.GG codesto Presidente ha chiesto di chiarire quale debba essere il comportamento dell’ufficio quando nelle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché in quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, ricorrano contemporaneamente i presupposti per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per limiti di reddito e per l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, codesta Corte fa presente che spesso gli avvocati attestano che “il procedimento è esente, ma depositano altresì delibera del COA di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, in altri invece si limitano a depositare delibera del COA, senza dar conto nella nota di iscrizione a ruolo dell'esenzione”.
La prassi seguita dall’Ufficio è sempre stata quella di “iscrivere tutti i procedimenti in questione (ossia, quelli che presentavano contemporaneamente i requisiti dell'esenzione e quelli della prenotazione a debito per l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato) come esenti. Successivamente, a seguito di confronto con altre Corti di Appello, il funzionario responsabile della Cancelleria del lavoro ha operato un distinguo: ove l'avvocato attesti l'esenzione e depositi altresì delibera di ammissione del COA, il procedimento viene considerato esente, ove invece si limiti a depositare solo la delibera di ammissione il CU viene prenotato a debito”.
Sulla base di tali incertezze e considerato che le conseguenze fiscali di tale scelta sono molto diverse (nel caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, la parte soccombente, diversa dall’ammesso al beneficio, deve rifondere all’erario le spese processuali ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, mentre in caso di esenzione non vi è alcun recupero in favore dello Stato), codesto Presidente chiede di chiarire quale debba essere il comportamento dell’Ufficio.
Ciò posto, per rispondere al quesito in oggetto si osserva quanto segue.
Il regime fiscale del processo del lavoro, tradizionalmente esente da ogni tassa e spesa, è stato modificato dall’art. 37, comma 6, lett. b), n. 2, d.l. n. 98 del 2011, che ha introdotto la previsione del pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (in misura fissa, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 115 del 2002), nonché per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (in base allo scaglione di valore, dimezzato ai sensi art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002).
Dunque, con l’introduzione delle nuove disposizioni, tali controversie, per le quali eraprevisto in base alla legge n. 319 del 1958 l'esonero da ogni spesa e tassa a vantaggio di coloro che richiedevano l'accesso alla magistratura specializzata, diventano soggette all'obbligo del pagamento del contributo unificato, solo se le parti “sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76" (art.9, comma 1-bis, d.P.R. n.115 del 2002); sono pertanto esentati dal pagamento del contributo unificato coloro che non superano tale soglia.
Come specificato nell’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 115 del 2002, “la ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo” e il funzionario è tenuto a verificare tale dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del medesimo testo unico.
Pertanto, in mancanza della dichiarazione di esenzione e in assenza della documentazione richiesta dall’art. 76 del d.P.R. 115/2002 sulle condizioni reddituali della parte, le cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria o di pubblico impiego non potranno considerarsi esenti dal contributo unificato.
Tuttavia, qualora la parte depositi in giudizio la delibera del COA di amissione al patrocinio a spese dello Stato, non possono ignorarsi gli effetti che tale ammissione spiega sul relativo processo, per cui in questo caso le spese a carico della parte ammessa sono regolate dall’art.131 del d.P.R. 115/2002, indipendentemente dal fatto che sia stata resa la dichiarazione di esenzione richiesta dall’art.10, comma 6, cit.
Infatti, la presentazione della relativa istanza al competente consiglio dell’ordine degli avvocati, ai sensi dell’art.124 del d.P.R. 115/2002, e il successivo deposito in giudizio dell’atto con il quale l’organo competente ammette la parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, esprime inequivocabilmente la volontà della parte di avvalersi del regime fiscale di maggior favore all’uopo previsto, che oltretutto, in presenza dei presupposti di legge, consente all’ufficio di procedere eventualmente al recupero delle spese annotate sul foglio delle notizie.
Cordialmente
Roma, 8 agosto 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo