Anticipazioni forfettarie - Istanze rivolte al giudice tutelare ai sensi degli artt.320 e 374 c.c. - pagamento importo forfettario ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002
provvedimento 16 maggio 2024
Massime:
Le istanze di autorizzazione rivolte al giudice tutelare che costituiscono una fase incidentale di una procedura di tutela (o altra misura di protezione) già instaurata e pendente, non scontano il pagamento di un ulteriore importo forfettario, ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo stato questo assolto al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento nel cui ambito l’istanza viene proposta.
Diversamente, l’importo forfettario di cui all’art. 30 del citato testo unico resta dovuto nei soli casi in cui l’istanza di autorizzazione dia inizio, ex novo, ad un procedimento dinanzi al giudice tutelare.
In entrambi i casi restano dovuti i diritti di copia e di certificato.