Contributo unificato - Per le istanze ex artt. 482, 513, 519 e 545 c.p.c.
provvedimento 3 maggio 2024
Con le istanze formulate ai sensi e per gli effetti degli articoli 482, 513, 519 e 545 c.p.c. vengono instaurati dei procedimenti giurisdizionali a tutti gli effetti, autonomi e distinti dalla successiva (e non indefettibile) procedura di esecuzione forzata.
Di conseguenza, tali procedimenti devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 previsto dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 e dell’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico.
Struttura di riferimento
Provvedimento 3 maggio 2024 - Contributo unificato per le istanze ex artt. 482, 513, 519 e 545 c.p.c. - Rif. prot. DAG n. 39996.E del 21.02.2024
m_dg.DAG.03/05/2024.0093996.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
direzione generale degli affari interni
ufficio I - reparto I - servizi relativi alla giustizia civile
Al sig. Presidente della Corte di appello di Bologna
e, p.c.,
al Capo del Dipartimento
Al Capo dell’Ispettorato generale
Oggetto: contributo unificato per le istanze ex artt. 482, 513, 519 e 545 c.p.c.
Rif. prot. DAG n. 39996.E del 21.02.2024
Con nota prot. 1655-cp- del 21 febbraio 2024, codesto Presidente ha chiesto di chiarire se le istanze rivolte al Presidente del tribunale di cui agli articoli 482, 513, 519 e 545 c.p.c. siano da assoggettare al pagamento del contributo unificato.
Codesto Presidente ha verificato la modalità operativa seguita dagli uffici del distretto ed è emersa una difformità di comportamenti a fronte dei quali si chiede un intervento da parte di questa Direzione generale.
Nel trasmettere il quesito in esame si fa presente di non condividere l’operato dell’unico ufficio del distretto che ritiene di assoggettare le istanze in oggetto al pagamento sia del contributo unificato che dell’importo forfettario in quanto riconducibili ai procedimenti di volontaria giurisdizione.
Diversamente viene condivisa la modalità operativa seguita dalla maggior parte degli uffici del distretto che non percepiscono alcun tipo di imposta o tributo per il deposito delle istanze in esame qualificandole “istanze pre-esecutive…prodromiche alla fase esecutiva in senso stretto e pertanto il contributo, ove dovuto, andrà esatto in tale successiva fase”.
Ciò posto, per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.
L’art. 482 del c.p.c. intitolato “termine ad adempiere” esordisce prevedendo che “Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso”; è tuttavia possibile, a mente del medesimo articolo, chiedere al Presidente del tribunale competente per l'esecuzione o a un giudice da lui delegato, di autorizzare l’esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo; il Presidente o il giudice da lui delegato può chiedere il versamento di una cauzione e decide sull'autorizzazione “con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi”.
Il decreto viene emesso inaudita altera parte ed è impugnabile con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., da parte del debitore esecutato.
Trattasi dunque di provvedimento di natura giurisdizionale, finalizzato a rimuovere l’ostacolo legale posto, dallo stesso art. 482 c.p.c., all’avvio immediato della procedura esecutiva in senso stretto (che esordisce con il pignoramento) e che, in quanto di natura giurisdizionale, è impugnabile con l’apposito rimedio previsto, dall’ordinamento, per censurare il quomodo procedendum sit (Cass. 18 ottobre 1982, n. 5420).
A parere di questa Direzione generale, con l’istanza formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 482 c.p.c. viene instaurato un procedimento giurisdizionale a tutti gli effetti, autonomo e distinto dalla successiva (e non indefettibile) procedura di esecuzione forzata.
D’altronde, l’assenza di formalità e di contraddittorio immediato che connotano il procedimento, il contenuto-forma del provvedimento chiesto al Presidente del Tribunale, la peculiare natura dell’oggetto del decidere, di per sé insuscettivo di assurgere a giudicato sostanziale, lasciano concludere, senza particolare difficoltà, che si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).
Tali procedimenti, a mente dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico.
Analoghe considerazioni valgono anche per le istanze di autorizzazione rivolte al Presidente del tribunale a mente degli articoli 513, 519 e 545 del c.p.c.
In tutti questi casi il creditore procedente chiede di essere autorizzato a pignorare, prima dell’esordio dell’esecuzione forzata (che potrebbe anche non avere luogo, a seguito dello spontaneo adempimento del debitore o per altra causa), le “cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre” (art. 513, comma 3, c.p.c.), oppure a eseguire il pignoramento in giorni e orari non consentiti (art. 519, comma 1, c.p.c.) ovvero a pignorare determinati crediti alimentari (art. 519, comma 3, c.p.c.).
Si tratta – giova ripetere - di autorizzazioni richieste e concesse prima del pignoramento, quindi dell’inizio della procedura esecutiva (art. 491 c.p.c.), laddove quest’ultima ben potrebbe anche non attivarsi né essere iscritta a ruolo (ad esempio, in caso di pignoramento con esito negativo); correlativamente, l’intero procedimento autorizzatorio non è incidentale ad alcuna procedura già pendente.
Atteso che, anche in tal caso, sono ravvisabili i connotati della giurisdizione volontaria, anche le istanze di cui di cui agli articoli 513, 519 e 545 c.p.c. devono essere assoggettate al pagamento del contributo unificato di euro 98 previsto dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico.
Si invita codesto Presidente a dare comunicazione della presente nota a tutti gli uffici del distretto.
Cordialmente
Roma, 3 maggio 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo