Contributo unificato - Pignoramento mobiliare di somme di denaro ex art. 520 c.p.c.-iscrizione della procedura esecutiva – soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato

provvedimento 16 aprile 2024

Nel pignoramento mobiliare avente ad oggetto somme di denaro, la procedura esecutiva viene iscritta “d’ufficio” dal cancelliere nel momento in cui le somme gli sono consegnate dall’Ufficiale giudiziario ex art. 520 c.p.c. In questo caso, così come avviene per le procedure esecutive iscritte dal debitore o dal terzo pignorato ex art. 159-ter disp. att. c.p.c., l’onere del pagamento del contributo unificato ricade sempre sul creditore pignorante come indicato nella circolare DAG n. prot. 164795.U del 20.08.2018.


Struttura di riferimento

Provvedimento 16 aprile 2024 - pagamento del contributo unificato nel pignoramento mobiliare di somme di denaro ex art. 520 c.p.c. - Rif. Prot. DAG 12146.E del 17.01.2024

 

Dipartimento per gli affari di giustizia
direzione generale degli affari interni
ufficio I - reparto I - servizi relativi alla giustizia civile

Al sig. Presidente del Tribunale di Napoli

e, p.c.,

Al sig. Presidente della Corte di appello di Napoli
 

Oggetto: pagamento del contributo unificato nel pignoramento mobiliare di somme di denaro ex art. 520 c.p.c.
Rif. Prot. DAG 12146.E del 17.01.2024

Con mail del 17 gennaio 2024, acquisita al protocollo DAG n. 12146.E (allegato 1), il Dirigente del tribunale di Napoli ha chiesto di chiarire chi debba pagare il contributo unificato nel caso di pignoramento mobiliare avente ad oggetto somme di denaro.

Il Dirigente fa presente che nel caso in cui siano pignorate somme di denaro, l’ufficiale giudiziario, a mente dell’art. 520 c.p.c., deve consegnarle al cancelliere che provvederà a depositarle nelle forme dei depositi giudiziari.

In queste ipotesi, poiché la procedura esecutiva viene iscritta “d’ufficio” dal cancelliere in base a quanto stabilito dall’art. 159-ter disp. att. c.p.c., quindi senza contestuale pagamento del contributo unificato, il tribunale chiede se sia possibile applicare la circolare emanata dalla Direzione generale della giustizia civile, n. prot. DAG 164795.U del 20.08.2018.

Nella citata circolare è stato precisato che “il debitore o il terzo che iscrivano a ruolo la procedura esecutiva prima che il creditore procedente abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice di procedura civile, non siano tenuti al pagamento del contributo unificato, ricadendo tale onere sul creditore che ha richiesto il pignoramento”.

Ciò posto, per rispondere al quesito prospettato dal Dirigente del tribunale di Napoli si osserva quanto segue.

Come indicato nel quesito in esame, la Direzione generale della giustizia civile con la richiamata circolare DAG n. prot. 164795.U del 20.08.2018 (allegato 2), ha già fornito indicazioni in merito al soggetto tenuto al versamento del contributo unificato per le procedure esecutive iscritte dal debitore esecutato o dal terzo pignorato.

Nella richiamata circolare, condivisa con l’Ufficio legislativo, è stato chiarito che “L’art. 159-ter disp. att. c.p.c. consente al debitore di sostituirsi al creditore procedente nell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva al solo scopo di consentire la formazione di un fascicolo, l’individuazione di un giudice al quale indirizzare il ricorso in opposizione e di ottenere, eventualmente, un provvedimento di sospensione”, di conseguenza, “sia nel caso in cui provveda all’iscrizione a ruolo il procedente, sia nel caso in cui vi provveda il debitore o il terzo, l’obbligazione tributaria debba gravare su chi, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva…”.

Tale principio, a parere di questa Direzione generale, deve trovare applicazione anche alle procedure esecutive mobiliari, di cui all’art. 520 c.p.c., iscritte al ruolo generale d’ufficio, ad opera del cancelliere, considerato che tale onere è previsto direttamente dall’art. 159-ter disp. att. c.p.c.

Nel condividere le modalità operative suggerite dal Dirigente del tribunale di Napoli in ordine al recupero del contributo unificato nei confronti del creditore pignorante, si rimette ogni ulteriore valutazione di tipo organizzativo alla valutazione di codesto Presidente.

Si invita il Presidente della Corte di appello di Napoli, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialmente

Roma, 16 aprile 2024

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo