Magistratura onoraria - Processo civile - Compenso - Doppia indennità - Tempo trascorso per la redazione dell’ordinanza di definizione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-ter c.p.c. - Rilevanza - Esclusione

provvedimento 18 giugno 2018

prot. 123990.U
In materia di compenso spettante al magistrato onorario, non spetta la seconda indennità di udienza al giudice onorario di tribunale che abbia superato le cinque ore di durata dell’udienza nella ipotesi di emanazione di ordinanze di cui all’art. 702-ter, comma, 5 c.p.c., attesa la diversità tra tale ipotesi rispetto a quella prevista dall’art. 281-sexies c.p.c., in quanto, in questo caso, infatti, la legge prevede che il procedimento si chiuda con ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda, ma non che la stessa sia deliberata subito dopo sentite le parti e letta in udienza con la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come previsto dall’art. 281-sexies, comma 1, c.p.c.. Di conseguenza, anche se si tratta di ordinanza assimilabile sostanzialmente a una sentenza, in quanto conclude il procedimento e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, la norma non contiene alcuna disposizione speciale in ordine alla sua deliberazione e pubblicazione. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, anche se il giudice onorario di tribunale prolunghi la camera di consiglio per la deliberazione dell’ordinanza, il tempo per essa impiegato non possa considerarsi prosecuzione dell’udienza, in quanto la scelta di emanare immediatamente o successivamente l’ordinanza non è prevista espressamente dalla legge, ma è lasciata alla discrezione del giudice (conferma nota n. 151447.U dell’11.11.2014).


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