Servizi di cancelleria - Correzione dell’errore materiale - Contributo unificato - Importo forfettario ex TUSG - Esclusione
provvedimento 11 aprile 2018
Il procedimento di correzione di errore materiale di una sentenza o di una ordinanza, di cui agli articoli 287 e ss. del c.p.c., in quanto parte dell’originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere, non è soggetto né al pagamento del contributo unificato né al versamento dell’importo forfettario di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.