Contributo unificato - Unico procedimento contro lo stesso resistente – Pluralità di ricorrenti – Determinazione del contributo unificato

provvedimento 27 marzo 2018

L’ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte (in senso processuale) in conformità alle disposizioni del codice di rito: in caso di cumulo di domande proposte, da diversi ricorrenti, nei riguardi dell’unico resistente, deve sommarsi, dunque, il valore di tutte le domande proposte, indipendentemente dall’esistenza o meno, in capo ad alcuni ricorrenti, di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato.


Struttura di riferimento

Provvedimento 27 marzo 2018 - Segnalazione su contributo unificato Rif. prot. DAG n.243209 del 29.12.2017


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente del Tribunale di Roma
(rif. nota prot. 799 del 17 gennaio 2018)

e, p.c., al sig. Presidente della Corte di appello di Roma

Oggetto: segnalazione su contributo unificato 
Rif. prot. DAG n.243209 del 29.12.2017


Nel corso dell’istruttoria svolta per la disamina e trattazione dell’esposto presentato dal sig. -OMISSIS -(all.1), è emerso che l’Ufficio del giudice di pace di Roma –verbale della riunione tenutasi in data 5 ottobre 2017, punto 1) - all.2, ha disposto che “è stata rilevata la presentazione presso l’Ufficio di ricorsi ex legge 689/81 promossi da più soggetti per più verbali e con pagamento di un unico contributo unificato. Tale procedura non risulta adeguata alla normativa vigente in quanto ogni ricorrente è soggetto al pagamento di detto contributo”.


A tale proposito si ritiene opportuno portare a conoscenza di codesta presidenza la posizione assunta da questa Direzione generale in merito al pagamento del contributo unificato nelle ipotesi in cui più ricorrenti o attori propongono un unico procedimento contro lo stesso resistente/convenuto in quanto difforme da quella prospettata dall’Ufficio del giudice di pace di Roma.


Questa Direzione generale nel rispondere ad un quesito prospettato dalla Corte di appello di Firenze volto a chiarire se “nelle controversie di contenzioso ordinario e di lavoro di competenza del tribunale, qualora vi sia una controversia con pluralità di ricorrenti (o attori) con plurime domande di valore indeterminato vi è obbligo di corrispondere un unico contributo unificato rapportato al valore dichiarato ovvero se devono corrispondere tanti contributi quante sono le singole parti non esenti ai sensi di legge”, ha ritenuto che “l’ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata “dalla parte” (in senso processuale) in conformità con le disposizioni del codice di rito, e dunque sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte, indipendentemente dall’esistenza o meno, in capo ad alcuni, di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti (o attori) abbia diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato”.

Peraltro anche con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative la posizione di questa Direzione generale è sempre stata nel senso di ritenere applicabile il contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma l, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che prevede vari importi del contributo unificato sulla base del valore complessivo della causa.

Roma, 27 marzo 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati