Contributo unificato - Procedimenti speciali di cui al Libro IV, titolo I, C.P.C. – contributo unificato – determinazione in caso di domanda riconvenzionale, chiamata in causa del terzo e intervento autonomo

provvedimento 12 maggio 2023

Nei procedimenti speciali previsti dal Libro IV, titolo I del c.p.c., ivi compreso l’accertamento tecnico preventivo, il dimezzamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115, si applica anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa del terzo, nonché alla parte che svolga intervento autonomo.


Struttura di riferimento

Legislazione

Provvedimento 12 maggio 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo-contributo unificato nell’accertamento tecnico preventivo Rif. Prot. DAG 88814.E del 26.04.2023

 

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

 

Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo

e, p.c.,

al sig. Presidente della Corte di appello di Palermo

 

Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo-contributo unificato nell’accertamento tecnico preventivo
Rif. Prot. DAG 88814.E del 26.04.2023


Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 88814.E del 26.04.2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo ha formulato un quesito volto a conoscere se, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il resistente che propone domanda riconvenzionale, chiamata in causa del terzo o intervento autonomo, possa beneficiare del dimezzamento del contributo unificato al pari del ricorrente.

Tale quesito, precisa codesto Dirigente, sarebbe generato dal contrasto rilevato tra le prescrizioni impartite, dalla Direzione, sullo stesso tema e nella stessa materia.


In particolare, secondo una “massima”, pubblicata sul foglio di informazione n. 1/2018, relativa ad un provvedimento del 23 febbraio 2018, “nell'ambito del procedimento per ATP, deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo”; secondo altra risposta a quesito fornita dalla Direzione generale della Giustizia civile sempre in data 23.02.2018 (prot. DAG 38947.U): "Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande."

Per rispondere al quesito in oggetto si osserva quanto segue.

Le massime richiamate da codesto Dirigente sono tutte tratte dal medesimo provvedimento, e sono ora presenti nel foglio di informazione diramato da questa Direzione generale con nota prot. 250327.U del 13.12.2022, inviato a tutti gli uffici giudiziari, con il quale è stata curata la raccolta delle principali circolari e risposte a quesito in tema di contributo unificato; in particolare, tutte le massime pubblicate in precedenti fogli di informazione, oltre ad essere raccolte in un unico documento, sono state riviste nella formulazione, laddove necessario, per renderle più semplici e di immediata comprensione.


Ciò posto, avuto riguardo al quesito in esame, le massime d’interesse - aventi la medesima data del 23.02.2018, ricavate dal medesimo provvedimento, per l’appunto la nota prot. DAG 38947 - sono confluite nella pagina del Ministero della giustizia dedicata a filodiretto, alla voce contributo unificato, ove è possibile consultare l’intero provvedimento prot. DAG 38947.U del 23.02.2018; da questo si ricava che ai procedimenti speciali previsti dal Libro IV, titolo I del c.p.c., tra i quali è ricompreso anche l’accertamento tecnico preventivo, il dimezzamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115, si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale, una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo.


Per dirimere i dubbi che possano essere eventualmente sorti sull’argomento, presso altri uffici giudiziari del distretto, si invita codesto Ill.mo Presidente, cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurarne idonea diffusione tra tutti gli uffici.

Cordialità

Roma, 12 maggio 2023

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo

Provvedimento 23 febbraio 2018 - Quesiti in materia di contributo unificato da parte del resistente nel giudizio civile


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte di Appello di L’Aquila
(rif. prot. 7146 del 31.08.2017)
prot. n.162410 del 31.08.2017



Oggetto: quesiti in materia di contributo unificato da parte del resistente nel giudizio civile

Sintesi dei quesiti


Con la nota in oggetto codesta corte d’appello ha trasmesso i quesiti prospettati dal Presidente del tribunale di Pescara volti a chiarire:

  1. se sia dovuto il contributo unificato da parte del resistente che si costituisce nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e formula la chiamata in causa del terzo;
  2. quale sia l’importo del contributo unificato che deve versare il resistente che propone domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo o intervento autonomo, nei giudizi che prevedono il dimezzamento del contributo;
  3. importo del contributo unificato per la domanda riconvenzionale proposta nei giudizi di separazione e divorzio.

Nella nota sopra richiamata codesta corte di appello, senza distinguere le diverse ipotesi prospettate dal tribunale di Pescara, ha ritenuto che nell’articolo 14, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, “appare affermato un principio di ordine generale di ulteriore versamento del contributo in parola, rispetto al quale non appaiono sussistenti le pretese eccezioni (sollevate dall’utenza)”.


Osservazioni

I quesiti prospettati, tutti riconducibili all’interpretazione dell’articolo 14, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dall’art. 28, comma 1, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trovano in parte risposta nelle circolari emanate da questa Direzione generale ed in particolare nella nota n. prot. 65934 del 14 maggio 2002 e nella successiva del 5 febbraio 2015, n. prot. 20600, entrambe diramate a tutti gli uffici giudiziari.

Nelle note sopra richiamate si affermano alcuni principi di carattere generale e precisamente:

  1. “Con la nuova dizione del comma 3 dell’articolo 14 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, il legislatore ha previsto l’introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull’esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori” (circolare n. 65934 del 14.05.2012);
  2. “solo l’intervento autonomo, così come disciplinato dall’articolo 105, comma 1, del codice di procedura civile faccia sorgere l’obbligo al versamento del contributo unificato. Sebbene, infatti, il codice di procedura civile non conosca - dal punto di vista terminologico - la distinzione tra intervento autonomo e altri tipi di intervento (principale e adesivo dipendente), che sono frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, deve ritenersi che l’ordinamento ricolleghi il pagamento di un importo a titolo di contributo unificato, ulteriore rispetto a quello già corrisposto dalla parte che ha iscritto la causa a ruolo, all’ampliamento del thema decidendum. Poiché colui che interviene solo ad adiuvandum non fa valere una sua autonoma posizione di vantaggio attribuitagli dall’ordinamento, limitandosi a supportare la tesi già sostenuta dall’una o dall’altra parte - tanto che il codice di rito non gli consente nemmeno di proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza che abbia deciso la controversia — deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per la debenza di un importo a titolo di contributo unificato” (circolare n. 20600 del 5.02.2015).

Tali principi devono ritenersi applicabili in tutti i procedimenti civili senza eccezione alcuna e quindi anche all’accertamento tecnico preventivo (quesito n. 1). Peraltro tale soluzione si ricava dalla stessa formulazione dell’articolo 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, (“le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda”), la cui portata ampia e generalizzata non consente di introdurre deroghe al sistema.

Nel caso in cui l’ampliamento del “thema decidendum”, mediante modifica della domanda originariamente formulata o con proposizione di una domanda riconvenzionale, di chiamata in causa del terzo o di intervento autonomo, riguardi un procedimento che, per espressa previsione normativa, abbia diritto al dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio vada riconosciuto anche in favore della parte che ha introdotto tali domande (quesito n.2).

Per quanto concerne, infine, la domanda riconvenzionale proposta nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio - per i quali il Testo unico sulle spese di giustizia prevede il pagamento di un contributo unificato in termine fisso, art. 13, comma 1, lettera a) e lettera b), - può affermarsi che, sulla base delle osservazioni già svolte in ordine alla formulazione letterale dell’articolo 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, se la parte quantifica il valore della domanda proposta, si applicherà il contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per quel determinato scaglione di valore (quesito n. 3).


Risposte ai quesiti

Orbene, riassumendo, si può rispondere ai quesiti in esame come a seguire:

Quesito 1: se sia dovuto il contributo unificato da parte del resistente che si costituisce nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e formula la chiamata in causa del terzo;

Risposta: deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002- dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo.


Quesito 2: quale sia l’importo del contributo unificato che deve versare il resistente che propone domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo o intervento autonomo, nei giudizi che prevedono il dimezzamento del contributo;

Risposta: nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l’intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.


Quesito 3: importo del contributo unificato per la domanda riconvenzionale proposta nei giudizi di separazione e divorzio;

Risposta: se la parte quantifica il valore della domanda riconvenzionale proposta nei giudizi di separazione e divorzio, si applicherà il contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, per quel determinato scaglione di valore.


Roma, lì 23 febbraio 2018

Il Direttore Generale
Michele Forziati