emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;


visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 2 luglio 2009, n. 110, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale;


vista l’istanza di Luciano Ferrero, nato a San Justo – Santa Fe (Argentina) in data 22 aprile 1994, cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero agronòmo conseguito in Argentina ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali – sezione A e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che il richiedente ha conseguito un diploma di ingeniero agronomo presso la  Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ciencias Agrarias di Santa Fe (Argentina) in data 6 maggio 2024 all’esito di un percorso accademico di 5 anni;


preso atto dell’esperienza professionale prodotta;


visto il parere del Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, espresso con nota prot. DAG n. 127280.E del 19 giugno 2026;


ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, sezione A e che, pertanto, risulta necessario richiedere una misura compensativa;


visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;


visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,


decreta
 

a Luciano Ferrero, nato a San Justo – Santa Fe (Argentina) in data 22 aprile 1994, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Argentina ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, sezione A e dell’esercizio in Italia della relativa professione.


Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicata, oppure, a scelta del richiedente, allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulla stessa materia per un periodo di 3 (tre) mesi.


La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulla seguente materia:

 

  • Estimo.


La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.


Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.


La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali – sezione A.


Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del dottore agronomo e dottore forestale tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un dottore agronomo e dottore forestale, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni.


Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.


Roma, 19 giugno 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda