
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 2 luglio 2009, n. 110, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale;
vista l’istanza di Francesca Rigo, nata il 20 luglio 1996 a Chieri, cittadina italiana, diretta a ottenere ai sensi dell’art. 16 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nei Paesi Bassi ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali – sezione A e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che la richiedente ha conseguito una laurea triennale in scienze forestali e ambientali presso l’Università di Torino in data 21 settembre 2018, e un master's program in forest and nature conservation presso la Wageningen University and Research (Paesi Bassi) nel giugno 2023;
preso atto che la dott.ssa Rigo ha svolto il servizio civile universale in Ecuador presso ENGIM NGO tra marzo 2019 e febbraio 2020, e ha documentato un tirocinio presso l'Istituto per l'Ambiente Alpino Eurac Research da luglio 2022 e giugno 2023;
rilevato che il master conseguito nei Paesi Bassi presso la Wageningen university & research consente di lavorare nei Paesi Bassi in qualità di agronomist/agricultural engineer;
preso atto dell’esperienza professionale prodotta;
visto il parere del Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, espresso con nota prot. DAG n. 127280.E del 19 giugno 2026;
ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, sezione A e che, pertanto, risulta necessario richiedere misure compensative;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Francesca Rigo, nata il 20 luglio 1996 a Chieri, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale conseguito nei Paesi Bassi quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, sezione A, e per l’esercizio in Italia della relativa professione.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicata, oppure, a scelta del richiedente, allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulla stessa materia per un periodo di 3 (tre) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulla seguente materia:
- Estimo.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali – sezione A.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del dottore agronomo e dottore forestale tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un dottore agronomo e dottore forestale, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni.
Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 19 giugno 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda