
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale;
vista l’istanza di Florencia Silvana Jara Torres, nata a Buenos Aires (Argentina) il 15 settembre 1999, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna, ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che la richiedente ha conseguito presso la Universidad de Alicante il tìtulo de graduada en trabajo social por la Universidad de Alicante nel dicembre 2023 e rilasciato in data 21 maggio 2024 all’esito di un percorso accademico di durata quadriennale, come confermato da dichiarazione di valore n° 63ML/at rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Barcellona in data 13 giugno 2025;
rilevato che l’istante ha prodotto attestazione rilasciata dal Ministerio de Ciencia, Innovaciòn y Universidades spagnolo secondo cui il titolo di graduada en trabajo social conseguito dalla sig.ra Jara Torres corrisponde al livello di cui all’art. 11 (d) della direttiva 2005/36/CE e consente al titolare l’esercizio della professione di trabajara social;
considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, trasmesso con nota prot. DAG n. 98483.E dell’11 maggio 2026;
rilevato che, ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali, la formazione accademica e professionale dell’istante non risulta comunque completa e che, pertanto, è necessario applicare misure compensative;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Florencia Silvana Jara Torres, nata a Buenos Aires (Argentina) il 15 settembre 1999, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Spagna quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali - sezione B e per l’esercizio della relativa professione in Italia.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 3 (tre) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della candidata, è finalizzata a valutare la capacità del candidato di applicare le proprie conoscenze in ambito professionale, dimostrando competenze avanzate, autonomia e responsabilità, e verterà sulle seguenti materie:
- etica e deontologia professionale (conoscenza deontologica, approfondimento del codice deontologico dell’assistente sociale ed. 2023 con particolare attenzione ai principi etici e alla loro applicazione in contesti complessi)
- legislazione sociale (relativa al sistema dei servizi sociali italiani, approfondita comprensione della struttura del sistema dei servizi sociali in Italia, delle diverse tipologie di servizi pubblici e privati e del ruolo dell’assistente sociale nei vari ambiti operativi)
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Nel caso di scelta della prova attitudinale, la candidata dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale degli assistenti sociali, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessata, al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali, sezione B.
Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate: il tirocinio dovrà essere svolto presso servizi, organizzazioni o strutture situate nella regione di residenza della candidata. Il tirocinio prevede l'inserimento della candidata nel contesto operativo dell'assistente sociale di base con l'obiettivo di approfondire la realtà pratica del sistema dei servizi sociali e le principali norme che regolano la professione, con particolare riferimento ai principi del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale.
La richiedente, qualora opti per il tirocinio, presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel proprio luogo di residenza e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell’ordine regionale.
Roma, 14 maggio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda