
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale;
vista l’istanza di Marìa Pèrez Lagares, nata a Siviglia (Spagna) il 3 settembre 1988, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna, ai fini dell’iscrizione nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che la richiedente ha conseguito presso la Universidad Pablo Olavide Sevilla (Spagna) il tìtulo de graduada en educaciòn social in data 29 luglio 2014 e il tìtulo de graduada en trabajo social in data 17 ottobre 2014 all’esito di un percorso accademico di durata quinquennale;
rilevato che l’istante produce copia della tessera di iscrizione al Colegio Oficial del Trabajo Social de Sevilla;
considerato che la sig.ra Pèrez Lagares produce certificato attestante lo svolgimento di un tirocinio da ottobre 2013 a gennaio 2014 durante l’Erasmus svolto nell’anno accademico 2013-2014 presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”;
considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, trasmesso con note prot. DAG n. 48249.E del 5 marzo 2026 e prot. DAG n. 91074.E del 30 aprile 2026;
rilevato che, ai fini dell’iscrizione nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali, la formazione accademica e professionale della richiedente non risulta comunque completa e che, pertanto, è necessario applicare misure compensative;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Marìa Pèrez Lagares, nata a Siviglia (Spagna) il 3 settembre 1988, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Spagna, ai fini dell’iscrizione nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali e dell’esercizio in Italia della relativa professione.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale sulle materie di seguito indicate, oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 3 (tre) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della candidata, è finalizzata a valutare la capacità della candidata di applicare le proprie conoscenze in ambito professionale, dimostrando competenze avanzate, autonomia e responsabilità. Gli ambiti di approfondimento sono:
- Etica e deontologia; conoscenza deontologica; approfondimento del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale (2023), con particolare attenzione all’applicazione dei principi etici e alla loro applicazione nei contesti complessi
- Legislazione sociale italiana relativa al sistema dei servizi sociali italiani, comprensione approfo9ndita della struttura dei servizi sociali in Italia, delle diverse tipologie dei servizi pubblici e privati e del ruolo dell’assistente sociale
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Nel caso di scelta della prova attitudinale, la candidata dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale degli assistenti sociali, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessata, al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali, sezione A.
Il tirocinio di adattamento, che dovrà avere una durata di tre mesi, dovrà essere svolto presso servizi, organizzazioni o strutture situate nella regione di residenza della candidata dove operano assistenti sociali specialisti. Il tirocinio dovrà essere sviluppato su contenti coerenti con le materie oggetto di integrazione, in particolare le metodologie avanzate del servizio sociale, programmazione e valutazione dei servizi e della ricerca sociale applicata e prevedere l’approfondimento dell’organizzazione dei servizi, della progettazione e valutazione degli interventi e dell’utilizzo di strumenti digitali a supporto della pratica professionale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla conoscenza del Codice deontologico dell’Assistente Sociale e alle principali norme che regolano la professione.
La richiedente, qualora opti per il tirocinio, presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel proprio luogo di residenza e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell’ordine regionale.
Roma, 13 maggio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda