
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Balázs Kisfali, nato a Pecs (Ungheria) il 10 novembre 1974, cittadino ungherese, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Ungheria, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito un titolo accademico di Okleveles Építőmérnök presso l’Università Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem di Budapest (Ungheria) in ingegneria delle costruzioni in data 20 aprile 2005, all’esito di un percorso accademico di 5 anni;
rilevato che l’istante risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa ungherese per l’iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri (Magyar Mérnöki Kamara al quale è stato iscritto dal 2003 al 2014), come confermato dal diploma supplement prodotto;
preso atto dell’esperienza professionale documentata;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con nota prot. DAG n.73927.E del 9 aprile 2026;
ritenuto, in definitiva, che l’interessato abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale, senza necessità di applicare misure compensative,
decreta
a Balázs Kisfali, nato a Pecs (Ungheria) il 10 novembre 1974, cittadino ungherese, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Ungheria quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale, e per l’esercizio della relativa professione in Italia.
Roma, 11 maggio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda