
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Mehdi Kertusha, nato a Tirana (Albania) in data 16 novembre 1992, cittadino albanese, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di civil engineer conseguito in Turchia, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito il titolo Bachelor of Science in Civil Engineering presso la Middle East Technical University di Ankara (Turchia) in data 11 giugno 2018 all’esito di un percorso accademico di durata quadriennale;
preso atto che, alla luce di un analogo precedente, si è accertato che il solo titolo accademico consente in Turchia l’esercizio della professione;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, pervenuto con nota prot. DAG n. 35671.E del 18 febbraio 2026, con il quale, alla luce della documentazione prodotta, è stato espresso parere negativo per il riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione A settore civile e ambientale in quanto la domanda non risulta accoglibile neanche assegnando il numero massimo di misure compensative;
rilevato che in data 24 febbraio 2026 (nota prot. DAG n. 41965.E del 26 febbraio 2026) l’istante ha richiesto una revisione del parere espresso alla luce del percorso accademico svolto e dell’esperienza professionale maturata;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, pervenuto con nota prot. DAG n. 73927.E del 9 aprile 2026, con il quale il riconoscimento del titolo è stato subordinato al superamento di una misura compensativa sulla materia di “tecnica delle costruzioni – ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (misura solo sulla seconda parte)”;
rilevato che in data 20 aprile 2026 (nota prot. DAG n. 84950.E del 22 aprile 2026) l’istante ha richiesto una revisione della misura compensativa prospettata alla luce del percorso accademico svolto e dell’esperienza professionale maturata;
rilevato che la suddetta istanza di riesame è stata sottoposta al rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri che, con parere trasmesso con nota prot. DAG n. 90228.E del 29 aprile 2026, esaminata la documentazione integrativa prodotta dal richiedente e rivisitando le conclusioni espresse nel precedente parere, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di riesame;
considerato che il richiedente ha autocertificato di aver presentato istanza per il rilascio del primo permesso di soggiorno in Italia in data 9 agosto 2025;
preso atto che l'istante non risulta, allo stato, in possesso un permesso di soggiorno in Italia e che il presente decreto viene emesso ai sensi della normativa sopra indicata, fatti quindi salvi gli ulteriori adempimenti in relazione alla normativa vigente in materia di visti di ingresso e permessi di soggiorno in Italia;
ritenuto, in definitiva, che il sig. Kertusha abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale, senza necessità di applicare misure compensative,
decreta
a Mehdi Kertusha, nato a Tirana (Albania) in data 16 novembre 1992, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di civil engineer conseguito in Turchia, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione, nel rispetto delle quote dei flussi migratori, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni.
Roma, 7 maggio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda