
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Amr Khaled Mahmoud Nasr Sakr, nato a Gharbeya (Egitto) in data 6 agosto 1989, cittadino egiziano, diretta a ottenere il riesame del decreto dirigenziale datato 11 marzo 2026, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di ottenere una modifica della misura compensativa applicatagli;
premesso che con il decreto dirigenziale di cui sopra è stata accolta l’istanza presentata dall’interessato diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Egitto, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore industriale e dell’esercizio della relativa professione in Italia;
considerato che detto riconoscimento è stato subordinato al superamento di una misura compensativa sulle materie di impianti energetici, impianti chimici e impianti termoidraulici;
rilevato che nell’istanza di riesame pervenuta in data 16 marzo 2026 (prot DAG n. 56305.E del 17 marzo 2026) il richiedente, documentando lo svolgimento di un tirocinio annuale in Egitto sulle materie oggetto della misura compensativa assegnata, ha richiesto l’eliminazione dalla misura compensativa prescritta;
rilevato che la suddetta istanza di riesame è stata sottoposta al rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri che, con parere trasmesso con nota prot. DAG n. 90228.E del 29 aprile 2026, esaminata la documentazione integrativa prodotta dal richiedente e rivisitando le conclusioni espresse nel precedente parere, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di riesame;
ritenuto, in definitiva, che il sig. Sakr abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore industriale, senza necessità di applicare misure compensative;
considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno quale soggiornante di lungo periodo UE, rilasciato dalla Questura di Pordenone in data 2 agosto 2023 con validità fino al 2 agosto 2033,
decreta
l’istanza di riesame presentata da Amr Khaled Mahmoud Nasr Sakr, nato a Gharbeya (Egitto) in data 6 agosto 1989, cittadino egiziano, è accolta, con conseguente eliminazione della misura compensativa prevista nel decreto dirigenziale datato 11 marzo 2026, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.
Roma, 7 maggio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda