emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale
 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, stipulato in Lussemburgo il 21 giugno 1999, come modificato con la decisione n. 2/2011 del Comitato Misto UE-Svizzera;


visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006, n. 304, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di giornalista;


vista l’istanza di Vincent Stocklin, nato a Losanna (Svizzera) il 2 giugno 1976, cittadino svizzero, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di journaliste conseguito in Svizzera ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che il richiedente ha conseguito il titolo Licence ès Sciences Politiques presso l’Universitè de Lausanne nell’ottobre 1998 all’esito di un percorso accademico di durata triennale ed il Diplôme d’Etudes Supèrieures en Relations Internationales - Spècialisation: Histoire et Politique Internationales presso l’Universitè de Geneve in data 8 ottobre 2002 all’esito di un percorso accademico di durata biennale;


rilevato che l’istante risulta iscritto alla “Impressum – Associazione dei giornalisti svizzeri” dal 12 novembre 2004 con tessera n° 9977;


preso atto della attestazione professionale rilasciata dalla RTS Radio Tèlèvision Suisse da cui risulta la collaborazione del sig. Stocklin in qualità di giornalista da luglio 2015 presso il servizio d’informazione del canale radiofonico RTS La 1ère;


considerato che il richiedente ha, altresì, prodotto attestato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR della Confederazione Svizzera rilasciato in data 18 dicembre 2025 che conferma l'attività come giornalista del sig. Stocklin presso la RTS Radio Tèlèvision Suisse di Losanna da oltre venti anni e che la medesima Segreteria di Stato SEFRI, a seguito di richiesta ministeriale, in data 31 marzo 2026 ha confermato che la professione di giornalista non è regolamentata in Svizzera;


rilevato che il professionista ha documentato attività giornalistica pluriennale in qualità di professionista, producendo elencazione dei contributi giornalistici svolti per oltre un ventennio;

 

visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, trasmesso con nota prot. DAG n. 80316.E del 16 aprile 2026;


considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;


visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra citato,


decreta
 

a Vincent Stocklin, nato a Losanna (Svizzera) il 2 giugno 1976, cittadino svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di journaliste conseguito in Svizzera, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione.


Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta del richiedente, allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per la durata di 6 (sei) mesi.


La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, si articolerà in una prova attitudinale scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie: 1) diritti, doveri, etica e deontologia dell’informazione; 2) norme giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista.


In particolare, la prova scritta consisterà nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dalla candidata tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, nonché sulla base dell’eventuale documentazione dalla stessa candidata fornita.


L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie sub 1) e sub 2) sopra indicate.


Il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda.


La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti.


Il tirocinio di adattamento, diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate, ove oggetto di scelta del richiedente avrà la durata di 6 (sei) mesi e verterà sulle medesime materie oggetto della prova attitudinale.


Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale allegando il presente decreto, nonché attestazione di disponibilità del direttore dell’organo di informazione presso il quale si svolge il tirocinio. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio.


Roma, 21 aprile 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda