
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Nicolae Lavric, nato a Colicauti (Repubblica Moldava) il 15 settembre 1991, cittadino romeno, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nella Repubblica Moldava ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore industriale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito un diploma de licenta in inginerie (inginer electromecanic) presso l’Università tecnica di Moldova in data 7 luglio 2014 all’esito di un percorso accademico di 4 anni;
preso atto dell’esperienza professionale documentata dall’interessato;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, pervenuto con nota prot. DAG n. 22724.E del 2 febbraio 2026;
ritenuto che l’istante non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’esercizio in Italia della professione di ingegnere – sezione A, settore industriale, per cui si ritiene in ogni caso necessaria l’applicazione di una misura compensativa;
visto l’art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
decreta
a Nicolae Lavric, nato a Colicauti (Repubblica Moldava) il 15 settembre 1991, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore industriale e per l’esercizio in Italia della relativa professione.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta della richiedente, a un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di un periodo di 12 (dodici) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulle seguenti materie:
- Fisica tecnica (prova orale)
- Tecnologia meccanica (prova scritta e orale)
- Impianti termoidraulici (prova scritta e orale)
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.
L’esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuata, mentre l’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti la medesima materia e, altresì, sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia conforme del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni.
Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 6 marzo 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda