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Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale


visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale;


vista l’istanza di Kinue Komura, nata a Osaka (Giappone) l’8 dicembre 1977, cittadina giapponese, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Giappone ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali – sezione A e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che la richiedente ha conseguito una laurea in sociologia presso l’Università Bukkyo (Giappone) in data 14 marzo 2000, all'esito di un percorso quadriennale, come confermato dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo con dichiarazione di valore rilasciata in data 8 settembre 2016;


preso atto che l’istante risulta iscritta a un albo professionale del Ministero della sanità, del lavoro e del welfare in qualità di assistente sociale (al n. 22270) – Osaka, a seguito di superamento di un esame nel marzo 2000, ai sensi dell’art. 28 della legge sugli assistenti sociali e sugli operatori socio-assistenziali;


vista l’esperienza professionale documentata dalla richiedente;


considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, pervenuto con nota prot. DAG n. 37418.E del 20 febbraio 2026;


ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’iscrizione nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali, per cui si ritiene in ogni caso necessaria l’applicazione di una misura compensativa;

 

considerato che alla luce della peculiarità della professione di assistente sociale e della specificità del percorso formativo documentato dall’istante risulta opportuno assegnare quale misura compensativa lo svolgimento di un tirocinio di adattamento;


considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trieste in data 6 settembre 2024, e che ne ha richiesto il rinnovo alla Questura stessa in data 16 luglio 2025;


visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;


visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,


decreta


a Kinue Komura, nata a Osaka (Giappone) l’8 dicembre 1977, cittadina giapponese, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Giappone ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali – sezione A e dell’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.


Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 3 (tre) mesi. 


La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della candidata, è finalizzata a valutare la capacità della candidata di applicare le proprie conoscenze in ambito professionale, dimostrando competenze avanzate, autonomia e responsabilità, e verterà sulle seguenti materie:
 

  • legislazione sociale e sistema dei servizi sociali italiani, con approfondimento dell’organizzazione dei servizi e del ruolo dell’assistente sociale specialista;
     
  • etica e deontologia professionale (con particolare riferimento al codice deontologico dell’assistente sociale e alla sua applicazione in contesti complessi ).


La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Nel caso di scelta della prova attitudinale, la candidata dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale degli assistenti sociali, allegando il presente decreto.


La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessata, al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali, sezione A.


Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. La richiedente, qualora opti per il tirocinio, presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel proprio luogo di residenza e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell’ordine regionale.


In particolare, il tirocinio, della durata di tre mesi, dovrà essere svolto presso servizi, organizzazioni o strutture situate nella regione di residenza del candidato, dove operano assistenti sociali specialisti iscritti alla sezione A dell'albo professionale. Il tirocinio dovrà essere orientato all’approfondimento delle materie oggetto di integrazione, con particolare riferimento alla conoscenza del sistema dei servizi sociali italiani, all’organizzazione dei servizi, alle principali norme che regolano la professione e ai principi del codice deontologico dell’assistente sociale.


Roma, 4 marzo 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda