
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 bis, del citato d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia e che la medesima norma dispone che “le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza”;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;
vista l’istanza di Ervin Demko, nato a Durrës (Albania) il 27 marzo 1983, cittadino albanese, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di avokat conseguito in Albania ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito il Diplome në degën Drejtesi in data 8 luglio 2008 presso la Universitetit te Tiranes di Tirana (Albania) che gli conferisce il titolo di jurist all’esito di un percorso di durata quadriennale;
rilevato che l’istante ha prodotto certificato rilasciato dalla Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë in data 27 ottobre 2025 attestante che lo stesso ha maturato tutti i requisiti richiesti dalla normativa albanese al fine di ottenere la licenza necessaria per esercitare la professione fornese in Albania ossia la pratica annuale e il superamento dell’esame di esame di qualifica (sostenuto in data 26 aprile 2011);
preso atto che il sig. Demko ha prodotto certificato attestante il conseguimento del titolo professionale di avokat (licenza n° 4868 del 29 aprile 2011) rilasciato dalla Dhoma Kombertare e Avokateve;
considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007 (Misure compensative) per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del richiedente, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 28 maggio 2012 e del 5 luglio 2012, nel corso delle quali, evidenziata l’opportunità di procedere ad una modifica della dicitura dei decreti di riconoscimento nella parte in cui viene illustrato il contenuto specifico della prova scritta, in maggiore aderenza all'art. 2 del regolamento sopra citato, si è deliberato che i decreti specifichino in maniera più dettagliata le materie sulle quali verteranno le prove attitudinali;
rilevato che nel corso delle conferenze di servizi del 13 ottobre e del 13 dicembre 2016 è stata evidenziata l’opportunità di procedere ad una omogeneizzazione delle misure compensative che vengono applicate a coloro che chiedono il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero;
preso atto che, come emerso nelle conferenze indicate, non vi è motivo di differenziare la prova attitudinale sulla base del compimento o meno della pratica forense in Italia, posto che per la professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalla qualifica richiesta in Italia, oppure se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle della qualifica in possesso del richiedente;
ritenuto, in definitiva, che il conseguimento della laurea in giurisprudenza e il compiuto tirocinio in Italia rappresentano una formazione che non può sostituire oltre una determinata misura una prova attitudinale che verta su materie caratterizzanti la professione di avvocato, la cui effettiva conoscenza può essere dimostrata soltanto all’esito del sostenimento positivo di una prova attitudinale articolata, sicché lo scopo della prova attitudinale è la dimostrazione della conoscenza di materie fondamentali del diritto italiano;
considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, la conferenza di servizi del 13 dicembre 2016 all’unanimità ha individuato, quale requisito minimo imprescindibile, una prova attitudinale consistente in tre prove scritte e una prova orale vertente su cinque materie di diritto sostanziale e procedurale, oltre alla materia di ordinamento e deontologia forense;
visto il parere del Consiglio nazionale forense, pervenuto con nota prot. DAG n. 38506.E del 23 febbraio 2026;
preso atto che l'istante non risulta, allo stato, in possesso un permesso di soggiorno in Italia e che il presente decreto viene emesso ai sensi della normativa sopra indicata, fatti quindi salvi gli ulteriori adempimenti in relazione alla normativa vigente in materia di visti di ingresso e permessi di soggiorno in Italia,
considerato che la presente dichiarazione – rilasciata ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, con riferimento, nella fattispecie, all'esercizio di professione regolamentata di avvocato, potrà essere presentata alle autorità competenti per il rilascio della carta blu, ai sensi dell’art. 27 quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le conseguenti determinazioni,
dichiara
che non sussistono motivi ostativi al rilascio a Ervin Demko, nato a Durrës (Albania) il 27 marzo 1983, cittadino albanese, del titolo abilitativo per l’esercizio della professione di avvocato in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell’art. 3 co. 4 del d. lgs. 286/1998 e successive integrazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote ed in particolare salva l'applicabilità alla fattispecie di quanto disposto dal d. lgs. n. 108/2012 in materia di rilascio di carta blu.
La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, potrà essere presentata alla Questura territorialmente competente per l’apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso in Italia, oppure alle autorità competenti per il rilascio della Carta blu per le conseguenti determinazioni;
decreta
nel rispetto della normativa vigente come sopra indicato, a Ervin Demko, nato a Durrës (Albania) il 27 marzo 1983, cittadino albanese, è pertanto riconosciuto il titolo di avokat conseguito in Albania ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati in Italia e dell’esercizio in Italia della relativa professione.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
- tre prove scritte consistenti nella redazione di un parere motivato in materia di diritto civile, di un parere motivato in materia di diritto penale e di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile o il diritto penale o il diritto amministrativo.
- unica prova orale su 6 materie: 1) deontologia e ordinamento professionale; 2) cinque tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale forense, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questo indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.
Roma, 26 febbraio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda