
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006, n. 304, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di giornalista;
vista l’istanza di Alessandro Mascellino, nato a Palermo (Italia) il 18 giugno 1991, cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di journalist conseguito nel Regno Unito, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito il titolo di Bachelor of Arts with Honours in Journalism presso la City University London in data 28 giugno 2018;
preso atto che l’istante è stato iscritto in qualità di journalist presso la National Union of Journalists (NUJ) di cui produce relativa tessera;
considerata l’esperienza professionale documentata in atti con testate nel Regno Unito e negli Stati Uniti tra cui quella maturata in qualità di freelance presso la testata "Infosecurity Magazine" di Londra da maggio 2022 a gennaio 2026;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, pervenuto con nota prot. DAG n. 37380.E del 20 febbraio 2026;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Alessandro Mascellino, nato a Palermo (Italia) il 18 giugno 1991, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di journalist conseguito nel Regno Unito, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta del richiedente, allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per la durata di 6 (sei) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, si articolerà in una prova attitudinale scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie: 1) diritti, doveri, etica e deontologia dell’informazione; 2) norme giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista.
In particolare, la prova scritta consisterà nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dalla candidata tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, nonché sulla base dell’eventuale documentazione dalla stessa candidata fornita.
L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie sub 1) e sub 2) sopra indicate.
Il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti.
Il tirocinio di adattamento, diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate, ove oggetto di scelta del richiedente avrà la durata di 6 (sei) mesi e verterà sulle medesime materie oggetto della prova attitudinale.
Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale allegando il presente decreto, nonché attestazione di disponibilità del direttore dell’organo di informazione presso il quale si svolge il tirocinio. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio.
Roma, 26 febbraio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda