
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;
vista l’istanza di Tomàs Aragonès Mercadé, nato a Reus (Tarragona – Spagna) in data 3 settembre 1984, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di abogado, conseguito in Spagna, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che l’istante ha inviato un certificato rilasciato da Universitat Oberta de Catalunya in data 3 settembre 2019 attestante il completamento della Diplomatura en ciencias empresariales, completo di un transcript con gli esami sostenuti, e un certificato rilasciato dalla stessa Universitat in data 10 luglio 2020, contenente il transcript di esami relativi al bachelor’s degree in law programmes (1019-2020);
considerato altresì che l’interessato ha conseguito un titolo accademico di grado en derecho e un máster universitario en el ejercicio de la abogacía presso l’Universidad internacional de La Rioja (Spagna) rispettivamente in data 22 settembre 2021 e 2 marzo 2023;
rilevato che l’istante ha prodotto un certificato rilasciato dal Ministerio de Justicia il 18 luglio 2023 in ordine al conseguimento del titolo di abogado a seguito di valutazione, e un certificato rilasciato in data 15 settembre 2023 dal Departament de Justìcia - Generalitat de Catalunya attestante il superamento della formazione specializzata e della abilitazione professionale quale abogado;
preso atto che Tomàs Aragonès Mercadé risulta iscritto quale abogado al Collegi de l’advocacia de Reus dal 1 dicembre 2023;
preso atto che l’interessato ha indicato dettagliatamente luoghi, tempi e modalità dell’intero percorso effettuato;
rilevato che l’istante ha inviato molteplici certificati UNID e Altalex di formazione su materie giuridiche, che risultano essere prive di rilevanza ai fini della diminuzione della prova attitudinale in materia di riconoscimento della qualifica di abogado conseguita dall’istante, posto che il medesimo non risulta aver conseguito un titolo accademico in giurisprudenza in Italia, né aver superato alcun esame di diritto italiano (presso una Università italiana) rilevante ai fini del presente procedimento;
considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007 (Misure compensative) per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del richiedente, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 28 maggio 2012 e del 5 luglio 2012, nel corso delle quali, evidenziata l’opportunità di procedere ad una modifica della dicitura dei decreti di riconoscimento nella parte in cui viene illustrato il contenuto specifico della prova scritta, in maggiore aderenza all'art. 2 del regolamento sopra citato, si è deliberato che i decreti specifichino in maniera più dettagliata le materie sulle quali verteranno le prove attitudinali;
rilevato che, nel corso delle conferenze di servizi del 13 ottobre e del 13 dicembre 2016 è stata evidenziata l’opportunità di procedere ad una omogeneizzazione delle misure compensative che vengono applicate a coloro che chiedono il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero;
preso atto che, come emerso nelle conferenze indicate, non vi è motivo di differenziare la prova attitudinale sulla base del compimento o meno della pratica forense in Italia, posto che per la professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalla qualifica richiesta in Italia, oppure se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle della qualifica in possesso del richiedente;
ritenuto, in definitiva, che il conseguimento della laurea in giurisprudenza e il compiuto tirocinio in Italia rappresentano una formazione che non può sostituire oltre una determinata misura una prova attitudinale che verta su materie caratterizzanti la professione di avvocato, la cui effettiva conoscenza può essere dimostrata soltanto all’esito del sostenimento positivo di una prova attitudinale articolata, sicché lo scopo della prova attitudinale è la dimostrazione della conoscenza di materie fondamentali del diritto italiano;
considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, la conferenza di servizi del 13 dicembre 2016, all’unanimità ha individuato, quale requisito minimo imprescindibile, tenuto conto delle conoscenze acquisite nel diritto italiano, una prova attitudinale consistente in due prove scritte ed una prova orale vertente su tre materie di diritto sostanziale e procedurale, oltre alla materia di ordinamento e deontologia forense, in considerazione del fatto che la prova riguarda materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, pervenuto con nota prot. DAG n. 24587.E del 4 febbraio 2026;
visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Tomàs Aragonès Mercadé, nato a Reus (Tarragona – Spagna) in data 3 settembre 1984, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di abogado, conseguito in Spagna, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli avvocati e per l’esercizio in Italia della relativa professione.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
- tre prove scritte consistenti nella redazione di un parere motivato in materia di diritto civile, di un parere motivato in materia di diritto penale e di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile o il diritto penale o il diritto amministrativo.
- unica prova orale su 6 materie: 1) deontologia e ordinamento professionale; 2) cinque tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale forense, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.
Roma, 13 febbraio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda