
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Cassio Alexandre Da Silva, nato a Uberlandia (Brasile) il 2 febbraio 1995, cittadino brasiliano diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Brasile ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile-ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito un titolo accademico in engenharia civil conseguito in data 28 febbraio 2022, presso l’Universidade Paulista con sede a Sao Jose do Rio Preto (SP) - Brasile a compimento di un percorso di studi di durata quinquennale;
preso atto dell’esperienza professionale maturata dall’interessato;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, pervenuto con nota prot. DAG n. 22724.E del 2 febbraio 2026;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore civile-ambientale, e quella di cui è in possesso il richiedente, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per asilo, rilasciato dalla Questura di Milano in data 27 gennaio 2025, con scadenza 27 gennaio 2030;
visto l’art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Cassio Alexandre Da Silva, nato a Uberlandia (Brasile) il 2 febbraio 1995, cittadino brasiliano, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Brasile ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile-ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.
Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicata, oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento sulla stessa materia (ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni) per un periodo di 2 (due) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulla seguente materia:
- Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova orale solo sulla seconda parte).
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L’esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate, mentre l’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti le materie sopra indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato può accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 5 febbraio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda