emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale
 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;


vista l’istanza di Andrei Popovcean, nato a Stefan Voda (Repubblica Moldova) il 3 novembre 1997, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di inginer conseguito in Romania ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico Diploma de Inginer presso la Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” di Iasi (Romania) che conferisce il titolo di inginer - domeniul de studii: inginerie civile – programul de studii: constructii civile, industriale si agricole nella sessione di settembre 2021 all’esito di un percorso accademico di durata quadriennale, come confermato da dichiarazione di valore rilasciata dalla Ambasciata d’Italia a Bucarest in data 22 gennaio 2025;


preso atto che in analoghi precedenti, si è accertato che la professione di ingegnere è professione non regolamentata in Romania e che il titolo conseguito dall’istante configura una formazione regolamentata ai sensi dell’art. 11(e) della direttiva 2005/36/UE, conferendo il diritto di esercitare la corrispondente professione;


visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con nota prot. DAG n. 215051.E del 12 novembre 2025 in base al quale, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di ingegnere iscritto nell’albo alla sezione A, settore civile e ambientale e quella di cui è in possesso l’istante, è emersa la necessità di richiedere una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in prova attitudinale su quattro materie o in un tirocinio di adattamento sulle medesime materie per un periodo della durata di sedici mesi;


rilevato che il sig. Popovcean, in data 30 novembre 2025 (nota prot. 228314.E dell’1 dicembre 2025), ha presentato istanza di riesame, richiedendo una revisione delle materie oggetto delle misure compensative, alla luce del percorso universitario svolto;


visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con prot. DAG n. 18952.E del 28 gennaio 2026 che, esaminata la documentazione presentata dal richiedente, ha ritenuto l’istanza di riesame meritevole di parziale accoglimento, eliminando dall’oggetto delle misure compensative assegnate la materia di “topografia”;


ritenuto, tuttavia, che il richiedente non abbia comunque una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’esercizio in Italia della professione di ingegnere – sezione A, settore civile e ambientale, per cui si ritiene necessario subordinare il riconoscimento del titolo professionale a una misura compensativa;


visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,


decreta


a Andrei Popovcean, nato a Stefan Voda (Repubblica Moldova) il 3 novembre 1997, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di inginer conseguito in Romania ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione.


Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 12 (dodici) mesi.


La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulle seguenti materie:

 

  • Idrologia e costruzioni idrauliche (prova scritta e orale)
     
  • Costruzioni di ponti (prova scritta e orale)
     
  • Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti (prova scritta e orale)


La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. L’esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate, mentre l’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti le materie sopra indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.


Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questa indicato nella domanda.


La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile e ambientale.


Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia conforme del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’Ordine provinciale.


Roma, 3 febbraio 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda