emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale
 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;


visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di ingegnere;


vista l’istanza di Giorgio Mallia, nato a Palermo (Italia) il 21 febbraio 1996, cittadino italiano, diretta a ottenere il riesame del decreto dirigenziale datato 8 agosto 2022, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di ottenere una modifica della misura compensativa applicatagli in ordine alla iscrizione nella sezione A settore dell’informazione dell’albo degli ingegneri;


premesso che con il decreto dirigenziale di cui sopra è stata accolta l’istanza presentata dall’interessato diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Regno Unito ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore industriale e settore dell’informazione e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che detto riconoscimento è stato subordinato ai fini della iscrizione nella sezione A settore industriale dell’albo degli ingegneri al superamento di una prova attitudinale sulle materie di impianti energetici, impianti chimici e impianti industriali e ai fini della iscrizione nella sezione A settore dell’informazione dell’albo degli ingegneri al superamento di una prova attitudinale sulle materie di sistemi e impianti per telecomunicazioni e ingegneria delle radiofrequenze;


rilevato che nell’istanza di riesame pervenuta in data 26 novembre 2025 (prot. DAG n. 226885.E del 28 novembre 2025) ha richiesto una revisione della misura compensativa prescritta in ordine alla iscrizione nella sezione A settore dell’informazione dell’albo degli ingegneri alla luce del percorso accademico svolto nel Regno Unito;


rilevato che la suddetta istanza di riesame è stata sottoposta al rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri che, con parere trasmesso con nota prot. DAG n. 18952.E del 28 gennaio 2026, esaminata la documentazione integrativa prodotta dal richiedente e rivisitando le conclusioni espresse nel precedente parere, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di riesame;


ritenuto, in definitiva, che il sig. Mallia abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore dell’informazione, senza necessità di applicare misure compensative,


decreta


L’istanza di riesame presentata da Giorgio Mallia, nato a Palermo (Italia) il 21 febbraio 1996, cittadino italiano, è accolta, con conseguente eliminazione della misura compensativa prevista nel decreto dirigenziale datato 8 agosto 2022 in ordine alla iscrizione nella sezione A settore dell’informazione dell’albo degli ingegneri.


La misura compensativa prevista dal decreto dirigenziale datato 8 agosto 2022 in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale dell’albo degli ingegneri rimane invariata.


Roma, 3 febbraio 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda