
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 24 giugno 2020, n. 112, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
vista l’istanza di Elena Cristina Dascalu, nata a Vatra-Dornei (Romania) in data 11 febbraio 1992, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di contador, conseguito in Paraguay, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione A, commercialisti e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che l’istante ha conseguito un titolo accademico di licenciado en contabilidad presso l’Instituto superior Centuria di Asuncion (Paraguay) in data 12 aprile 2023, a compimento di un corso di studi quadriennale, come confermato dalla dichiarazione di valore dell’Ambasciata d’Italia a Assunzione in data 15 dicembre 2925, che attesta altresì che tale titolo abilita allo svolgimento della professione in Paraguay;
visto il certificato constancia de profesiòn rilasciato dalla Municipalidad de Asunciòn (Paraguay) in data 13 giugno 2024 dal quale l’istante risulta contribuente nel ramo/profesiòn licenciado en contabilidad, e il certificato rilasciato dal Colegio de contadores del Paraguay in data 26 luglio 2024 attestante la sua iscrizione al Colegio in qualità di contador (n. 8.151.341);
preso atto che l’interessata ha inoltre conseguito il titolo di abogado in Paraguay, come attestato dalla dichiarazione di valore dell’Ambasciata d’Italia a Assunzione in data 15 dicembre 2025, titolo peraltro già riconosciuto per la professione di avvocato con decreto dirigenziale del 26 luglio 2023, previo il superamento delle misure compensative indicate ;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pervenuto con nota prot. DAG n. 18972.E del 28 gennaio 2026;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di commercialista, sezione A, dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Elena Cristina Dascalu, nata a Vatra-Dornei (Romania) in data 11 febbraio 1992, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di contador, conseguito in Paraguay, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione A, commercialisti e per l’esercizio in Italia della relativa professione.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
- diritto commerciale;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- tecnica professionale;
- legislazione e deontologia professionale.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando copia del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all’interessato, al recapito dal medesimo indicato nella domanda.
La commissione rilascia certificazione all’interessato dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sezione A – commercialisti.
Roma, 29 gennaio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda