
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;
vista l’istanza di Maria Del Rosario Atencio Aroix, nata a Santa Rosa – La Pampa (Argentina) il 3 marzo 1993, cittadina argentina, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di abogada, conseguito in Argentina, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che l’istante ha conseguito presso l’Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho il titolo di abogada in data 18 luglio 2019 e rilasciato in data 19 dicembre 2019 all’esito di un percorso accademico di durata pari a sei anni;
rilevato che la richiedente risulta iscritta al Colegio Pùblico de Abogados de la Capital Federal dal 5 dicembre 2024 - tomo 152 - foglio 0194;
preso atto che la sig.ra Atencio Aroix ha prodotto dichiarazione di valore n. 370 rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires in data 22 settembre 2025 sul percorso accademico-professionale svolto ai fini del conseguimento del titolo professionale di abogada;
rilevato che l’istante ha, altresì, conseguito il titolo especialialista en derecho penal presso la Universidad Torcuato di Tella – Escuela de Derecho in data 21 febbraio 2024 e rilasciato in data 24 settembre 2024 all’esito di un percorso accademico di durata annuale, come confermato da dichiarazione di valore n. 371 rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires in data 22 settembre 2025;
considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007 (Misure compensative) per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del richiedente, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 28 maggio 2012 e del 5 luglio 2012, nel corso delle quali, evidenziata l’opportunità di procedere ad una modifica della dicitura dei decreti di riconoscimento nella parte in cui viene illustrato il contenuto specifico della prova scritta, in maggiore aderenza all'art. 2 del regolamento sopra citato, si è deliberato che i decreti specifichino in maniera più dettagliata le materie sulle quali verteranno le prove attitudinali;
rilevato che, nel corso delle conferenze di servizi del 13 ottobre e del 13 dicembre 2016 è stata evidenziata l’opportunità di procedere ad una omogeneizzazione delle misure compensative che vengono applicate a coloro che chiedono il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero;
preso atto che, come emerso nelle conferenze indicate, non vi è motivo di differenziare la prova attitudinale sulla base del compimento o meno della pratica forense in Italia, posto che per la professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalla qualifica richiesta in Italia, oppure se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle della qualifica in possesso del richiedente;
ritenuto, in definitiva, che il conseguimento della laurea in giurisprudenza e il compiuto tirocinio in Italia rappresentano una formazione che non può sostituire oltre una determinata misura una prova attitudinale che verta su materie caratterizzanti la professione di avvocato, la cui effettiva conoscenza può essere dimostrata soltanto all’esito del sostenimento positivo di una prova attitudinale articolata, sicché lo scopo della prova attitudinale è la dimostrazione della conoscenza di materie fondamentali del diritto italiano;
considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, la conferenza di servizi del 13 dicembre 2016 all’unanimità ha individuato, quale requisito minimo imprescindibile, una prova attitudinale consistente in tre prove scritte e una prova orale vertente su cinque materie di diritto sostanziale e procedurale, oltre alla materia di ordinamento e deontologia forense;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, trasmesso con nota prot. DAG n. 6148.E del 13 gennaio 2026;
considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno quale familiare cittadino italiano, rilasciato in data 16 ottobre 2024 dalla Questura di Siracusa, con validità fino al 16 ottobre 2029;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Maria Del Rosario Atencio Aroix, nata a Santa Rosa – La Pampa (Argentina) il 3 marzo 1993, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di abogada, conseguito in Argentina, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli avvocati e per l’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
- tre prove scritte consistenti nella redazione di un parere motivato in materia di diritto civile, di un parere motivato in materia di diritto penale e di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile o il diritto penale o il diritto amministrativo.
- unica prova orale su 6 materie: 1) deontologia e ordinamento professionale; 2) cinque tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale forense, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.
Roma, 19 gennaio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda