
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 bis, del citato d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia e che la medesima norma dispone che “le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza”;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 68, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato;
vista l’istanza di Gerzon Oliver Romero Carhuamaca, nato a Junin (Perù) il 22 febbraio 1996, cittadino peruviano, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Perù ai fini dell’iscrizione nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito un titulo profesional de ingeniero ambiental, rilasciato dalla Universidad Continental - Facultad de ingenieria - di Huancayo (Perù) in data 6 marzo 2020, al termine di un percorso di studi di durata quinquennale, come attestato da una dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Lima il 30 giugno 2023;
preso atto che l’istante iscritto al Colegio de ingenieros del Perù dal 29 dicembre ( n. 253141);
preso atto che la domanda di riconoscimento presentata inizialmente dall’interessato era volta a ottenere il riconoscimento ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile-ambientale e che, con nota in data 27 novembre 2025 (prot. DAG n. 226544.E), il Consiglio nazionale degli ingegneri ha espresso parere nel senso di subordinare il riconoscimento a consistenti misure compensative, posto che il percorso formativo in esame è stato ritenuto solo in parte corrispondente rispetto al percorso degli ingegneri civili-ambientali in Italia;
osservato che, nel corso dell’istruttoria, è emersa la possibile corrispondenza con il profilo del perito industriale laureato in Italia;
preso atto che il richiedente, con nota prot. DAG n. 227271.E del 28 novembre 2025, ha chiesto di modificare la richiesta di riconoscimento, chiedendo una valutazione per la professione di perito industriale, anziché come ingegnere;
visto il parere del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, espresso con nota prot. DAG n. 4162.E del 9 gennaio 2026;
preso atto che l’interessato ha inviato copia di un permesso di soggiorno rilasciato il 9 febbraio 2024 dalla Questura di Firenze, con scadenza il 23 aprile 2028;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di perito industriale – settore prevenzione e igiene ambientale e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Gerzon Oliver Romero Carhuamaca, nato a Junin (Perù) il 22 febbraio 1996, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Perù quale titolo valido per l’iscrizione quale perito industriale laureato nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, settore prevenzione e igiene ambientale, e per l’esercizio in Italia della relativa professione, stante la validità del permesso di soggiorno.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di un periodo di 3 (tre) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulle seguenti materie:
- regolamento professionale e normativa di settore (prova orale);
- deontologia professionale del perito industriale (prova orale);
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del professionista tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un perito industriale, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni.
Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda